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Giurisprudenza

Conferimenti in società di capitali. Immobili fuori dalla capital duty

Legittimo il Registro in misura proporzionale. E' la stessa direttiva ad ammettere la deroga

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali, richieste per il conferimento di immobili a una società di capitali, sono dovute in relazione al trasferimento di proprietà dei beni. La tassazione non è perciò in contrasto con il quadro normativo comunitario, contenuto nella direttiva 335/69/Cee (cosiddetta capital duty).
Così si è espressa la Cassazione, con l'ordinanza n. 6239 del 15 marzo.

La vicenda
Il ricorso in Cassazione - proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso una pronuncia della Commissione tributaria regionale che, riformando la sentenza emessa dalla competente Ctp, aveva accolto il ricorso di una società contro un avviso di liquidazione per la corresponsione di imposte di registro, ipotecarie e catastali, da percepire in relazione a un trasferimento di terreni connesso a un atto di conferimento in una società di capitali - si basava sulla violazione degli articoli 7, 10 e 12 della citata direttiva 335/69/Cee. Per l'Amministrazione, la sentenza impugnata sarebbe stata fondata su un'erronea interpretazione dell'articolo 7 che osta, come precisato dai giudici di secondo grado, all'applicazione di una aliquota superiore all'1%, sui conferimenti di diritti immobiliari.

La Suprema corte ha ricostruito la normativa che disciplina in sede comunitaria la materia dei conferimenti e del trattamento impositivo che li caratterizza.

La direttiva 335/69/Cee ha l'obiettivo di armonizzare la disciplina sulla raccolta di capitali, intervenendo, altresì, nell'ambito del complesso articolato normativo che lo caratterizza, sull'ammontare dell'aliquota dell'imposta dovuta (che il legislatore comunitario definisce imposta sui conferimenti). La previsione di limiti all'imposizione su determinate operazioni mira a evitare gli effetti economici sfavorevoli che un trattamento fiscale oneroso avrebbe sulle operazioni di conferimento di capitali.

Tuttavia, preso atto delle diverse esigenze dei paesi aderenti alla Ue, l'articolo 12 della direttiva, citato dalla Corte di cassazione, stabilisce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista nei precedenti articoli 10 e 11, dando facoltà agli Stati membri di percepire "imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio", a condizione che tali tributi non siano superiori a quelli applicabili alle operazioni similari contenute nello Stato membro che li riscuote.

Pertanto, la corresponsione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, percepite in relazione al trasferimento connesso al conferimento di immobili a una società di capitali, non avendo ad oggetto il conferimento in sé, ma il trasferimento di proprietà di beni immobili, non si pone in contrasto con il quadro normativo comunitario delineato.
Del resto, la normativa interna risulta conforme alle prescrizioni comunitarie; infatti l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, che disciplina la tassazione degli atti societari, prevede che in caso di "costituzione e aumento del capitale o patrimonio: con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili…" si applichino le aliquote proporzionali dell'imposta di registro (come avviene nel caso di specie), previste ai sensi del precedente articolo 1 della Tariffa allegata a detto Testo unico.
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