Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Conferimento d'azienda e trasferimento plafond: cose da dire prima di fare

L'omessa comunicazione preventiva preclude la possibilità di effettuare acquisti senza Iva

_201.gif
Nell'ambito della ristrutturazione finanziaria e industriale di un gruppo societario, la società nella quale è stato conferito il ramo di azienda relativo ad attività di vendita, progettazione e produzione di impianti non può avvalersi del beneficio di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell'Iva maturato in capo alla società conferente (status di esportatore abituale), se quest'ultima, a dispetto delle previsioni contenute nell'atto di conferimento, continua a effettuare esportazioni riconducibili al ramo di azienda ceduto e se, delle operazioni straordinarie e della volontà di trasferire il plafond Iva, non ne è data notizia all'Amministrazione finanziaria. E' in sintesi quanto deciso dalla Ctp di Milano, con la sentenza n. 336/26/07.

La vicenda su cui sono stati chiamati a esprimersi i giudici milanesi ha avuto origine da un controllo dell'ufficio delle Entrate di Monza 1, che ha individuato la società ricorrente tra i soggetti che risultano avere effettuato, nell'anno di imposta 1999, acquisti in sospensione di imposta utilizzando un plafond Iva in tutto o in parte non spettante o inesistente.
La documentazione relativa all'operazione straordinaria che ha coinvolto la società conferitaria soggetta all'accertamento ha evidenziato che, per effetto della riorganizzazione societaria, quest'ultima, e non la società conferente, avrebbe dovuto svolgere l'attività industriale relativa al ramo di azienda ceduto dalla data del 30 novembre 1998.

L'istruttoria è proseguita con la verifica della presenza di tutte le condizioni che la prassi amministrativa ritiene necessarie affinché il plafond Iva possa essere trasferito dalla società, conferente il ramo di azienda, alla conferitaria.
In particolare, è stato esaminato se la società conferitaria, senza che vi sia stata soluzione di continuità, è da un lato subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti il complesso aziendale trasferito e, dall'altro, ha proseguito l'attività di tale complesso.
Inoltre, sono stati interrogati i dati dell'anagrafe tributaria per appurare se è stata data notizia sia del conferimento sia del trasferimento del plafond.

Con l'avviso di accertamento è stato contestato al contribuente che la società conferente ha effettuato esportazioni di beni nell'anno 1999, risultando in tal modo che l'attività produttiva agevolata (di esportatore abituale, relativa al ramo di azienda ceduto) è stata proseguita dalla medesima società.
Nello stesso provvedimento è stata contestata la violazione dell'articolo 35 del Dpr 633/72, per l'assenza nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria di ogni informazione relativa alla suddetta operazione straordinaria.
Pertanto, l'ufficio ha accertato in capo alla società conferitaria la mancata disponibilità del plafond per acquistare beni e servizi senza imposta, rettificando la dichiarazione Iva relativa al 1999 e determinando, di conseguenza, la maggiore imposta dovuta di 387.217,69 euro. Contestualmente, sono state irrogate le corrispondenti sanzioni amministrative pecuniarie.

In merito ai sopra menzionati rilievi, la ricorrente, ripercorrendo le fasi della ristrutturazione finanziaria e industriale che ha condotto all'atto di conferimento con il quale è stato ipso iure trasferito il plafond Iva, ha negato che la società conferente abbia continuato l'attività di impresa, imputando a un errore dello spedizioniere la compilazione dei documenti doganali con l'indicazione del codice fiscale di quella società.
Quanto, poi, all'omissione della comunicazione prevista dall'articolo 35 del Dpr 633/72, il contribuente ha osservato trattarsi di adempimento non previsto dalla normativa de qua che provvede a elencare tassativamente le comunicazioni cui i contribuenti sono tenuti in materia di Iva.

Nella sentenza in questione, la Ctp di Milano, rigettando il ricorso del contribuente, ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni operati dall'agenzia delle Entrate, evidenziando che "è provato che nell'anno 1999 la società … (conferente, n.d.r.) ha eseguito delle esportazioni, ciò ricavandosi dai bollettini doganali e dai dati del sistema VIES. Che possa essersi trattato di un errore dello spedizioniere, frutto di particolare negligenza e ripetuto, non è credibile, ma in ogni caso ciò atterrebbe a rapporti interni ai quali l'amministrazione finanziaria è del tutto estranea e dei quali, di conseguenza non può subire gli effetti pregiudizievoli. Se così è davvero accaduto sarà la parte a far valere le proprie ragioni nei confronti dello spedizioniere infedele ".

La portata innovativa della pronuncia in esame, tuttavia, si coglie nella seconda parte delle motivazioni laddove il giudice sostiene che "per completezza va detto che le comunicazioni richieste dal Dpr n. 633/72 non sono un fuor d'opera, bensì il necessario completamento di un sistema normativo finalizzato all'indispensabile chiarezza di rapporti tra il fisco e la parte privata tenuta, per l'effetto a notiziare l'amministrazione finanziaria delle eventuali operazioni straordinarie e del trasferimento del plafond Iva. Soprattutto, va aggiunto, allorché il conferente mantenga la partita Iva".

Con tale decisione, i giudici milanesi sottolineano l'importanza dell'obbligo, imposto alle parti interessate, di comunicare al fisco sia l'avvenuta operazione straordinaria (nella specie, il conferimento di azienda) sia il trasferimento del plafond. Adempimenti sulla cui necessità più volte si è soffermata l'Amministrazione finanziaria (sull'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati prevista dall'articolo 35, in caso di conferimento di ramo di azienda tra società, cfr risoluzione 143/1995; sulla necessità per la società conferitaria di adempiere all'obbligo "preventivo" di comunicare al soppresso ufficio Iva i dati e gli elementi qualificanti lo status di esportatore abituale della società conferente, cfr risoluzione 621099 del 1989).

Gli interventi dell'Amministrazione finanziaria, originati dalla necessità di risolvere specifici casi di operazioni straordinarie, hanno dato vita a regole coerenti con il sistema del plafond e, più in generale, dell'Iva, che, seppure nei limiti della loro operatività, hanno messo in risalto alcuni doveri degli operatori apparentemente limitati dalla disciplina Iva al solo caso dell'affitto di azienda (cfr articolo 8 del Dpr 633/1972, in particolare, l'obbligo di comunicare il trasferimento del plafond all'ufficio finanziario competente).

Dalla motivazione della sentenza, invero, traspare la stessa lettura "sistematica" dell'articolo 35 del decreto Iva data dall'agenzia delle Entrate, così strutturata dall'ufficio di Monza 1 prima nell'accertamento e poi in giudizio:

 

  • nel conferimento di azienda avvenuto nell'ambito di operazioni societarie straordinarie, i soggetti passivi sono tenuti a dichiarare, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, la variazione dei dati rilevanti ai fini Iva precedentemente comunicati all'Amministrazione finanziaria
  • in particolare, il modello per la dichiarazione della variazione dei dati Iva, già all'epoca dei fatti di causa obbligava la società conferitaria a comunicare i dati identificativi del conferente, nonché l'intenzione di esercitare, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di acquistare beni e servizi, o di importare beni, senza pagamento dell'Iva
  • entrambi gli adempimenti, previsti da fonti primarie, sono collocati in un sistema normativo finalizzato alla trasparenza dei rapporti tra il fisco e il contribuente. La comunicazione delle operazioni straordinarie e dell'eventuale trasferimento del plafond Iva rientra nel dovere di una corretta informazione, funzionale alla pronta individuazione da parte degli uffici finanziari dei soggetti cui indirizzare, opportunamente, le dovute verifiche e, quindi, a una più efficace e efficiente azione di controllo.


 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/conferimento-dazienda-e-trasferimento-plafond-cose-dire-prima-fare