Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

La confessione penale giustifica la pretesa tributaria

Il giudice di merito può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti al fine di trarne non solo semplici indizi ma anche valore di prova esclusiva

_476.jpg

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale avverso un avviso di accertamento regolarmente notificato dall'ufficio finanziario.
La Commissione tributaria provinciale sospendeva il giudizio in quanto era in corso, presso il Tribunale, un procedimento penale a carico del contribuente per il reato di appropriazione indebita, proprio in relazione alla disponibilità della somma in questione.
Successivamente, l'ufficio notificava al contribuente un avviso di accertamento integrativo nel quale, richiamato il precedente accertamento, recuperava a tassazione redditi di lavoro autonomo non dichiarati, sulla base di dichiarazioni rese dal medesimo contribuente dinanzi al procuratore della Repubblica, e acquisite ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Dpr 600/1973.
Anche il secondo avviso di accertamento veniva impugnato dal contribuente.
La Commissione tributaria provinciale, revocata la precedente ordinanza di sospensione relativa al primo accertamento, rigettava il ricorso ritenendo provata adeguatamente la pretesa dell'ufficio sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso contribuente nel procedimento penale.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il contribuente, deducendo l'inutilizzabilità nel processo tributario delle prove orali acquisite in sede penale.
L'appello veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale.

Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per cassazione.
In particolare, la falsa applicazione dell'articolo 33, comma 3, del Dpr 600/73, deducendo l'inutilizzabilità, ai fini tributari, degli atti del processo penale posti a base dell'accertamento, poiché acquisiti illegittimamente, in base all'autorizzazione di un organo giudiziario diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 116, comma 2, c.p.p.; inoltre, con il secondo motivo di ricorso, deduce che il giudice di appello aveva utilizzato acriticamente, quali mezzi di prova, le dichiarazioni da lui rese nel procedimento penale.

Tutto ciò premesso, va rilevato che l'articolo 33, comma 3, del Dpr 600/73, concernente accessi, ispezioni e verifiche, dispone che "la Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria".
Ne consegue che l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, prevista dall'articolo 33, comma 3, Dpr n. 600/73, è richiesta soltanto quando l'acquisizione dei dati, dei documenti e delle notizie penalmente rilevanti, sia stata realizzata, dalla Guardia di finanza, nell'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria, e non già quando l'acquisizione stessa sia correlabile all'espletamento di compiti propri di polizia tributaria (cfr. Cassazione n. 5557 del 3/5/2000; n. 1939 del 6/3/1999).

Ciò premesso, va evidenziato che la Corte di cassazione, con la sentenza in rassegna (n. 20601 depositata il 24 ottobre 2005), ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente.
Nella specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto priva di rilievo la doglianza concernente l'inutilizzabilità, ai fini tributari, degli atti del processo penale, essendo stati acquisiti in base all'autorizzazione di un organo giudiziario incompetente.
Invero, per la Corte suprema, poiché "l'autorizzazione prevista dal citato art. 33, comma 3, del DPR 600/73, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali e non dei soggetti coinvolti nel relativo procedimento o di terzi, nessuna conseguenza può derivare, quanto all'utilizzabilità degli atti, dall'incompetenza dell'organo che l'ha concessa".
Pertanto, nessuna conseguenza può derivare dall'incompetenza dell'organo inquirente che ha concesso detta autorizzazione, atteso che "neppure l'eventuale mancanza dell'autorizzazione, pur potendo avere riflessi disciplinari a carico del trasgressore, tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi dalla polizia giudiziaria all'ufficio delle imposte" (cfr. Cassazione n. 15538/2002; n. 15914 del 17/12/2001; n. 7791 del 8/6/2001).
Infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e prevalente, la mancanza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, non incide sull'efficacia probatoria dei dati trasmessi dalla polizia giudiziaria all'ufficio delle imposte, né comporta, in nessun caso, l'illegittimità dell'avviso di accertamento adottato sulla scorta di tali dati. (cfr. Cassazione n. 7791 del 8/6/2001; n. 15914 del 17/12/2001).
Ciò, in quanto detta autorizzazione è richiesta a tutela del segreto d'indagine e non dei diritti del contribuente, ed è diretta unicamente a impedire che l'istruttoria tributaria possa pregiudicare quella penale.

Da ultimo, con riferimento alla questione relativa alla natura e al valore probatorio delle dichiarazione rese dal contribuente in sede penale, in qualità di indagato, i giudici di legittimità hanno affermato che detta questione, diversamente da quanto asseriva il ricorrente, aveva costituito oggetto di uno specifico esame da parte del giudice di appello.
Nella specie, infatti, il giudice di secondo grado, dopo avere correttamente escluso che tali dichiarazioni fossero assimilabili a testimonianze, proprio in quanto provenienti dal contribuente, indagato, aveva attribuito alle medesime valore di dichiarazioni confessorie.
Di conseguenza, dette dichiarazioni erano liberamente valutabili dal giudice tributario e, altresì, idonee a costituire prova esclusiva della fondatezza dell'accertamento, anche perché mai ritrattate dallo stesso contribuente.

Ciò posto, si deve evidenziare che l'individuazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e atti a sorreggere il convincimento costituisce prerogativa esclusiva del giudice, che ha solo il dovere di spiegare il procedimento di ordine logico e giuridico che lo ha condotto a tale convincimento.
Infatti, in mancanza di un esplicito divieto di legge, il giudice di merito "ben può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti al fine di trarne non solo semplici indizi ma anche valore di prova esclusiva" (cfr. Cassazione n. 9320 del 11/06/2003; n. 8585/1999).
Pertanto, conclude la Corte, nella specie, la confessione resa in sede penale è utilizzabile dal giudice tributario anche come prova esclusiva della pretesa tributaria.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/confessione-penale-giustifica-pretesa-tributaria