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Giurisprudenza

Confisca per fatture inesistenti,
l’istanza non blocca il sequestro

Non è sufficiente la semplice domanda di rottamazione: l’indagato non ha diritto alla riduzione dell’importo se non dimostra che l’accordo con il Fisco è ammesso e omologato

sequestro

In tema di reati tributari, la mera presentazione di un’istanza di ammissione al concordato preventivo, con il relativo piano, e anche con la richiesta di accesso alla “rottamazione ter” per il pagamento dei debiti tributari, è inidonea a impedire il sequestro preventivo (articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000), in assenza dei provvedimenti di ammissione e di omologazione. Questo il chiarimento fornito dalla terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 25061 del 5 giugno scorso.
 
I fatti
La vicenda trae origine dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip nei confronti dell’amministratore di alcune società, indagato per diversi reati tributari, tra cui l’utilizzo, nelle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (articolo 2 del Dlgs n. 74/2000).
La parte chiedeva la revoca della misura cautelare, in virtù dell’avvenuta presentazione di un'istanza di ammissione al concordato preventivo e di accesso alla “rottamazione ter”, ma la richiesta veniva respinta dal Gip. Anche il successivo appello, proposto avverso tale ordinanza, veniva rigettato dal tribunale del riesame.
Il contribuente ricorreva, dunque, in Cassazione, deducendo, tra l'altro, il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 12-bis del Dlgs 74/2000, il cui secondo comma prevede che “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro...”. Il tribunale del riesame, ad avviso del ricorrente, avrebbe errato nel ritenere che l'impegno con il fisco non producesse effetti sul sequestro preventivo, nonostante la documentazione a tal fine allegata dall'indagato.
 
La sentenza
Con la pronuncia in esame, la Cassazione giudica manifestamente infondata la doglianza del ricorrente, puntualizzando come “la mera presentazione di un'istanza di ammissione al concordato preventivo (...) anche con la richiesta di accesso alla rottamazione ter per il pagamento dei debiti tributari” sia, per consolidata giurisprudenza di legittimità, inidonea a impedire il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in assenza dei provvedimenti di ammissione e di omologazione.
 
Osservazioni
Al riguardo, per meglio comprendere la portata del chiarimento giurisprudenziale, ricordiamo che la norma in argomento (articolo 12-bis del Dlgs 74/2000, introdotto dal Dlgs 158/2015)), dopo aver previsto, al primo comma, che “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (…) per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo (…) ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”, al secondo comma precisa che “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro”, aggiungendo, subito dopo, che “nel caso di mancato versamento, la confisca è sempre disposta”.
 
Come evidenziato dagli stessi giudici di legittimità (cfr Cassazione nn.. 5728/2016, 42470/2016, e 46974/2018), la ratio della disposizione si pone in linea con la filosofia complessiva che ispira il Dlgs n. 158/2015, ossia quella di “agevolare la possibilità per l'erario di soddisfare le proprie pretese nei confronti dei debitori, eventualmente anche favorendo, da parte degli stessi, forme lato sensu definibili come di ravvedimento attuoso, che comportano limitazioni all'operatività delle norme incriminatrici e alla connessa potestà punitiva statale”.
 
Come chiarito dalle citate pronunce, il legislatore, nel redigere le richiamate disposizioni normative, ha fatto uso di espressioni dall'evidente carattere atecnico, quali la nozione di “impegno” e il riferimento alla “non operatività” della confisca.
Con riguardo alla prima, una sua interpretazione letterale potrebbe condurre a ritenere sufficiente, ai fini della non operatività della misura cautelare, “la mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento, svincolata da ogni obbligo formale nei confronti della controparte”.
Tale conclusione, tuttavia, non può che essere respinta, in quanto condurrebbe a far discendere la (non) operatività della sanzione dall'unilaterale proposito del debitore, determinando, di fatto, una sostanziale “neutralizzazione generalizzata dell'istituto”.
Occorre, piuttosto, privilegiare una diversa soluzione interpretativa, “volta a circoscrivere l'applicabilità della previsione ai soli casi di obblighi assunti in maniera formale, tra i quali rientrano certamente le ipotesi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di transazione fiscale, ma anche quelle di attivazione di procedure di rateizzazione (…) come l'accordo per il pagamento rateale del debito d'imposta raggiunto (…) con l'Agenzia delle entrate”.
 
Così delineata la portata della nozione di “impegno”, occorre precisare il significato attribuibile alla locuzione “non opera”, riferita alla confisca. Sul punto, la suprema Corte ha avuto modo di affermare che essa “non significa affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata, ma che la stessa non divenga, più semplicemente, efficace con riguardo alla parte coperta da tale impegno”, potendo peraltro essere disposta, come previsto dal comma 2 del richiamato articolo 12-bis, “allorquando l'impegno non venga rispettato e il versamento promesso non si verifichi”.
 
Riprendendo le conclusioni della sentenza, l'uso del termine atecnico “impegno” va dunque interpretato nel senso che non è sufficiente una manifestazione di volontà unilaterale ma occorre che l'impegno sia “frutto di un accordo, manifestato con le diverse forme previste dalla legge, al pagamento e che al pagamento consegua la riduzione del sequestro preventivo”.
 
Alla luce di quanto detto, quindi, discende che, anche in presenza di un piano rateale di versamento, la confisca continua a essere consentita per gli importi che non siano stati ancora corrisposti, analogamente al sequestro a tale confisca finalizzato.
 

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