Consolidante, niente crediti se il quadro CK non è compilato
L’adempimento è indispensabile per utilizzare in compensazione le eccedenze risultanti dalla dichiarazione del gruppo
Al riguardo l'ufficio, nel costituirsi in giudizio a seguito del ricorso presentato dal contribuente, sottolineava del resto come nell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 118 del Tuir è espressamente previsto che, anche in caso di tassazione di gruppo, "Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602", il quale, al comma 2, dispone espressamente che "Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi".
La cessione delle eccedenze Ires doveva essere quindi attuata utilizzando il quadro RK del modello Unico SC (società di capitali) e la compilazione di tale quadro era necessaria condizione di efficacia della cessione delle eccedenze.
Un adempimenti preciso e inderogabile, dato che, in sostanza, si sta parlando di un'agevolazione, concessa in vista del particolare regime di consolidato e di una procedura che sola consente di controllare con esattezza la spettanza degli importi usufruiti.
L'articolo 43-ter del Dpr 602/1973 contiene infatti una particolare disposizione agevolativa, in base alla quale, all'interno dei gruppi societari, la cessione delle eccedenze Ires può aver luogo, in tutto o in parte, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, che impongono che il credito d'imposta risulti dalla dichiarazione e sia nella stessa chiesto a rimborso, che sia ceduto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che la cessione sia notificata all'Amministrazione Finanziaria.
A tal fine, l'unico, inderogabile, adempimento richiesto dalla norma è però, appunto, che il soggetto cedente indichi nella propria dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Proprio la natura agevolativa della disposizione ha indotto il legislatore a subordinarne la fruibilità a condizioni piuttosto stringenti, e una volta che queste non siano state rispettate non resta che tornare alla procedura ordinaria e cioè quella della richiesta di rimborso.
Anche l'articolo 118, comma 2, del Tuir, del resto, come detto, nel prevedere che "… Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo … possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono", chiarisce che "Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 43-ter …" del Dpr 602/1973, delineando così il rapporto tra le due discipline.
La Commissione tributaria provinciale, nella sentenza citata, giustamente ricorda quindi come "non va dimenticato che il soggetto consolidante ha una propria posizione fiscale ed è tenuto alla presentazione della propria dichiarazione, oltre a quella relativa al consolidato, al pari di ciascuna società consolidata; infatti anche il consolidante deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi riferita alla propria autonoma posizione tributaria senza liquidare la relativa imposta, tant'è che il recupero scaturisce dal modello unico presentato e non dalla dichiarazione del gruppo, al quale invece è stato riconosciuto il credito".
Quindi, conclude la Commissione, "nei confronti dell'Amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o la società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi … alle condizioni ordinariamente previste dall'articolo 43 - ter del DPR 602/73 …".