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Giurisprudenza

Consolidante, niente crediti se il quadro CK non è compilato

L’adempimento è indispensabile per utilizzare in compensazione le eccedenze risultanti dalla dichiarazione del gruppo

In un recente contenzioso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, i giudici di primo grado, con la sentenza n. 152/9/10 del 25 novembre 2010, hanno respinto il ricorso di un contribuente, affermando considerazioni che vale la pena evidenziare.   Il caso all’esame dei giudici di merito atteneva a una fattispecie di controllo automatizzato delle dichiarazioni rientranti nell’ambito dell’applicazione del consolidato nazionale, con la società ricorrente nella posizione di consolidante.   Il problema nasceva dal mancato collegamento (per omessa compilazione del relativo quadro) tra la dichiarazione presentata dalla società quale consolidante per il 2005 e dalla quale emergeva un’eccedenza di imposta per più di 100mila euro (indicata come imposta a credito nel quadro CN) e la dichiarazione Unico SC 2007, presentata dalla stessa consolidante per il periodo di imposta successivo quanto alle imposte proprie. La società infatti aveva utilizzato il credito Ires 2005 (derivante dal consolidato) in compensazione nei modelli F24, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97, ma per imposte proprie (Irap e ritenute alla fonte), così che, correttamente, il sistema centrale aveva ricondotto tali importi nel quadro GN del modello Unico SC 2007 e non nel quadro CN del modello Cnm 2007. In tal modo, si creava dunque una carenza di imposta da un lato e un’eccedenza di imposta dall’altro. L’Amministrazione disconosceva dunque la legittimità dell’utilizzo nascente dal consolidato, dato che solo la compilazione del quadro CK consentiva un tale utilizzo.

Al riguardo l'ufficio, nel costituirsi in giudizio a seguito del ricorso presentato dal contribuente, sottolineava del resto come nell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 118 del Tuir è espressamente previsto che, anche in caso di tassazione di gruppo, "Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602", il quale, al comma 2, dispone espressamente che "Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi".
  La cessione delle eccedenze Ires doveva essere quindi attuata utilizzando il quadro RK del modello Unico SC (società di capitali) e la compilazione di tale quadro era necessaria condizione di efficacia della cessione delle eccedenze.
Un adempimenti preciso e inderogabile, dato che, in sostanza, si sta parlando di un'agevolazione, concessa in vista del particolare regime di consolidato e di una procedura che sola consente di controllare con esattezza la spettanza degli importi usufruiti.
  L'articolo 43-ter del Dpr 602/1973 contiene infatti una particolare disposizione agevolativa, in base alla quale, all'interno dei gruppi societari, la cessione delle eccedenze Ires può aver luogo, in tutto o in parte, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, che impongono che il credito d'imposta risulti dalla dichiarazione e sia nella stessa chiesto a rimborso, che sia ceduto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che la cessione sia notificata all'Amministrazione Finanziaria.
A tal fine, l'unico, inderogabile, adempimento richiesto dalla norma è però, appunto, che il soggetto cedente indichi nella propria dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Proprio la natura agevolativa della disposizione ha indotto il legislatore a subordinarne la fruibilità a condizioni piuttosto stringenti, e una volta che queste non siano state rispettate non resta che tornare alla procedura ordinaria e cioè quella della richiesta di rimborso.

Anche l'articolo 118, comma 2, del Tuir, del resto, come detto, nel prevedere che "… Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo … possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono", chiarisce che "Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 43-ter …" del Dpr 602/1973, delineando così il rapporto tra le due discipline.
La Commissione tributaria provinciale, nella sentenza citata, giustamente ricorda quindi come "non va dimenticato che il soggetto consolidante ha una propria posizione fiscale ed è tenuto alla presentazione della propria dichiarazione, oltre a quella relativa al consolidato, al pari di ciascuna società consolidata; infatti anche il consolidante deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi riferita alla propria autonoma posizione tributaria senza liquidare la relativa imposta, tant'è che il recupero scaturisce dal modello unico presentato e non dalla dichiarazione del gruppo, al quale invece è stato riconosciuto il credito".
Quindi, conclude la Commissione, "nei confronti dell'Amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o la società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi … alle condizioni ordinariamente previste dall'articolo 43 - ter del DPR 602/73 …".
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