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Giurisprudenza

Consorti litigiosi, il Fisco non ammette scuse

Valida la notifica eseguita al marito anche in presenza di un procedimento penale fra i coniugi

aula cassazione
La notificazione di un atto impositivo effettuata presso l’abitazione del destinatario e nelle mani di persona qualificatasi idonea a riceverla in luogo del medesimo (nella specie, il coniuge) non è suscettibile di essere inficiata da un asserito conflitto di interessi, fra il consegnatario e il destinatario, esterno al procedimento al quale l’adempimento della notificazione è riferito, né rileva l’occasionalità della presenza del coniuge nell’abitazione. E’ questa la massima della sentenza della Corte di cassazione n. 8944 del 4 aprile 2007 (depositata il successivo 13 aprile).
Il processo
La Commissione tributaria regionale del Lazio, confermando la decisione della Ctp di Roma, aveva disatteso il ricorso prodotto, a suo tempo, da un contribuente avverso un avviso di liquidazione, con il quale l’ufficio finanziario aveva intimato il pagamento di imposta di registro e di Invim, relative a un atto di vendita in cui la parte era intervenuta in veste di alienante, sul presupposto che l’intimazione trovasse titolo in un precedente avviso di accertamento, divenuto definitivo per omessa impugnazione, affermando che "la notifica al marito dell'avviso di accertamento va ritenuta rituale, né può considerarsi influente il procedimento penale in corso fra i coniugi. Pertanto, non essendo il ricorso contro l'avviso liquidazione proposto per motivi propri dell'avviso stesso, la prima decisione (recante reiezione dell'impugnativa dell'attuale) ricorrente avverso tale atto va ritenuta legittima".

Il contribuente ha proposto ricorso, con un articolato atto basato su tre motivi, per la cassazione della sentenza, che ha denunciato essere inficiata da:

 

  • omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360, n. 5, primo comma, cpc
  • violazione e falsa applicazione di norme di diritto (normativa sull’istituto della notifica, ex articoli 137 e seguenti, cpc), in relazione all'’articolo 360, comma 1, n. 3, cpc
  • violazione e falsa applicazione di norme di legge (normativa sull’istituto della notifica e del procedimento civile-amministrativo ), in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, cpc.

In pratica, il ricorrente ha sostenuto "che la notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di liquidazione contestato, eseguita, a mente dell'art. 139 del codice di procedura civile, nella sua abitazione a mani del marito in tale abitazione rinvenuto, dovrebbe, e avrebbe dovuto, essere ravvisata irrituale ed insuscettibile di produrre effetti nei suoi confronti stante la pendenza a carico del coniuge di procedimento penale per, non precisati, reati, commessi ai danni di essa deducente".

La sentenza
Il ricorso è stato dichiarato destituito di fondamento.
Ha osservato la Corte che "in tema di notificazioni eseguite, come quella discussa, a mente dell'art. 139 del codice di rito nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare con consegna di tale atto a persona di famiglia, per la ritualità della notificazione stessa non è necessario il requisito della convivenza del familiare consegnatario con il destinatario della notificazione, essendo all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela, o di coniugio, a giustificare la presunzione dell'arrivo dell'atto notificato nella sfera di conoscenza di detto destinatario (cfr., in tal senso, fra le altre, Cass. Sez. I civ, Sent. n. 1331 del 7 febbraio 2000)". Pertanto, sono irrilevanti, per i giudici, le deduzioni articolate nel ricorso tese a rilevare l’occasionalità della presenza del marito della ricorrente nella abitazione di costei nel momento della esecuzione della notificazione in discorso.

D’altronde, sempre con riguardo a notificazioni eseguite, come quella in argomento, a mani di taluna delle persone contemplate nell’articolo 139, comma 2, del Codice di procedura civile, "una situazione di conflitto di interessi fra consegnatario e destinatario dell'atto è idonea ad incidere sulla validità della notificazione solo nel caso di posizioni contrapposte di detti soggetti nell'ambito dello stesso processo e, quindi, di conflitto interno al procedimento cui l'atto notificato si riferisce (cfr., in proposito, Cass. Sez. I civ., sent. n. 12413 del 7 luglio 2004): nella fattispecie non risulta, e non appare, specificamente dedotta, l'esistenza di un conflitto di interessi fra la ricorrente ed il coniuge in relazione alla vertenza tributaria in esame, e, pertanto, non appaiono ravvisabili condizioni che consentano di dubitare della validità della contestata notifica di avviso di accertamento sotto il profilo considerato".

Breve nota
Come è noto, la finalità giuridica cui è rivolta la notificazione degli atti risiede nel portare nella sfera di disponibilità del destinatario un atto, a nulla rilevando l’effettiva conoscenza dello stesso.
L’ufficio ha solo l’onere di provare che la notifica sia avvenuta nei modi rituali, vigendo il principio della ricezione degli atti, portando il documento nella sfera di disponibilità del destinatario, realizzando una conoscenza legale, cui non necessariamente corrisponde la conoscenza effettiva.
Pur se nello specifico dell’imposta di registro, la norma regolatrice risiede nel Dpr n. 131/1986 – articolo 52 – questi rinvia all’articolo 60 del Dpr n. 600/1973, che a sua volta rinvia alle norme contenute nel Codice di procedura civile (articoli 137 e seguenti), seppure introducendo talune modifiche ed espressamente escludendo l’applicabilità alle notifiche fiscali degli articoli 142, 143, 146, 150.

La notificazione dell’avviso di accertamento e/o di rettifica può avvenire:

  • nelle mani proprie del contribuente
  • presso il suo domicilio fiscale
  • presso il domiciliatario eventualmente indicato
  • a mezzo del servizio postale.

Nel caso in questione, sulla base degli atti, la notifica era avvenuta presso il domicilio fiscale del contribuente – più precisamente presso la casa di abitazione in cui il destinatario dell’atto viveva abitualmente (cosiddetta dimora abituale, secondo l’articolo 43, comma 2, cc) – nelle mani del marito.
La Corte, pertanto, dopo aver evidenziato che l’articolo 139 del cc non richiede il requisito della convivenza del marito - consegnatario dell’atto - con il destinatario della notificazione - la moglie - bastando la sussistenza del vincolo di parentela o di coniugio, non rileva l’occasionale presenza, chiarisce il significato da dare al conflitto di interessi fra coniugi: il conflitto di interessi, per inficiare l’atto notificato, deve essere attuale e concreto sull’atto notificato e non potenziale ovvero generale. Deve, cioè, riguardare l’atto e non altro (eventuali cause in corso fra i coniugi per fatti penali, civili, o amministrativi, costituiscono profili esterni al procedimento relativo all’atto notificato, che non giocano).

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