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Giurisprudenza

Consulenze telefoniche sulla salute;
esenzione Iva a determinate condizioni

L’esenzione Iva può essere applicata anche alle prestazioni fornite al di fuori dell’ambito ospedaliero indipendentemente dal luogo in cui sono state realizzate

corte ue

Le prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Lo afferma la Corte di giustizia con la sentenza del 5 marzo 2020, causa C-48/19.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE sull’ Iva e è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società all’amministrazione fiscale tedesca in relazione al rifiuto di quest’ultima di esentare dall’Iva consulenze telefoniche su alcuni argomenti relativi alla salute e ai programmi di accompagnamento, di pazienti affetti da malattie croniche o di lunga durata fornite dalla società, per conto delle casse malattia pubbliche.
Le prestazioni erogate dalla società erano fornite da infermieri e da assistenti sanitari e in molti casi interveniva anche un medico, che prendeva in carico la consulenza o, in caso di richiesta di precisazioni, forniva indicazioni o un secondo parere.
Nell’ambito di tali attività, la società ha chiesto di beneficiare di un’esenzione dall’Iva ma l’amministrazione finanziaria ha ritenuto che le prestazioni interessate fossero imponibili.

La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte, tra le altre, la seguente questione, con cui si chiede ai giudici comunitari di conoscere se le prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possano rientrare nell’esenzione dall’Iva di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 sull’Iva.

La questione pregiudiziale e le valutazioni della Corte UE
Da un’interpretazione letterale dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva deriva che una prestazione va esentata se soddisfa due condizioni, cioè, da una parte, se costituisce una prestazione medica e, dall’altra, se viene effettuata nel contesto dell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dallo Stato membro interessato.
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 si riferisce unicamente alla nozione di “prestazioni mediche”, senza riferirsi agli elementi relativi al luogo dell’esecuzione della prestazione.


Sulla base della precedente giurisprudenza comunitaria risulta che, anche se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva riguarda prestazioni compiute in ambito ospedaliero, la lettera c) del medesimo articolo riguarda prestazioni fornite al di fuori di un tale ambito, sia nello studio privato del prestatore sia presso il domicilio del paziente o altrove.
Ne consegue quindi che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, una prestazione che soddisfa le condizioni enunciate da tale disposizione può rientrare nell’esenzione prevista da tale disposizione, indipendentemente dal luogo in cui è realizzata.
Inoltre, la Corte ha precisato, nel caso di analisi mediche prescritte da medici generici, che il principio di neutralità fiscale non sarebbe rispettato qualora simili prestazioni fossero soggette a un regime Iva diverso a seconda del luogo in cui sono effettuate, laddove la loro qualità è equivalente tenuto conto della formazione dei soggetti che le erogano.


Ciò premesso, la Corte Ue osserva che le prestazioni di cure effettuate per telefono possono rientrare nell’esenzione dall’Iva prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, se soddisfano tutte le condizioni di applicazione di tale esenzione.
Occorre tuttavia considerare che è possibile che uno stesso soggetto passivo effettui sia prestazioni esenti da Iva, che corrispondono alla nozione di “prestazioni mediche”, che altre prestazioni soggette a tale imposta.
Spetterà pertanto al giudice del rinvio stabilire in che misura le consulenze telefoniche rispondano alla nozione di “prestazioni mediche” di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.
A tal proposito, la nozione di “prestazioni mediche” riguarda prestazioni che hanno lo scopo di  diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute.

Nella fattispecie all’esame della Corte Ue, le consultazioni consistenti nello spiegare le diagnosi e le terapie possibili nonché nel proporre modifiche dei trattamenti seguiti, dato che consentono alla persona interessata di comprendere la sua situazione sul piano medico e, se del caso, di agire di conseguenza, in particolare di assumere o di non assumere un determinato farmaco, possono perseguire uno scopo terapeutico e rientrare, a tale titolo, nella nozione di “prestazioni mediche”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.

Diversamente, le prestazioni che consistono nella comunicazione di informazioni su patologie o terapie, ma che non possono, a causa del loro carattere generale, contribuire a proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone, non possono rientrare in tale nozione.
Inoltre, prestazioni che consistono nella fornitura di informazioni di ordine amministrativo, come il recapito di un medico o di un organismo di conciliazione, non possono essere assimilate a prestazioni rientranti nell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.

Le conclusioni della Corte UE
Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla conclusione che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell’esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


Data sentenza
5 marzo 2020

Numero della causa
C-48/19

Nome delle parti:
X-Gmbh
contro
Finanzamt-Z

 

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