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Giurisprudenza

Consulta: in caso di irreperibilità tempi più lunghi per la difesa

I termini per l'impugnazione dell'atto decorrono dal momento in cui il destinatario ne ha avuto conoscenza

lucchetto
Con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, la Corte costituzionale è intervenuta in modo deciso sulla disciplina recata dall'articolo 140 del codice di procedura civile, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui prevede che la notifica ivi regolamentata si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
L'arresto è di particolare importanza, perché impatta su una disposizione che trova applicazione in materia tributaria, tanto per la notificazione degli atti di accertamento (in virtù del richiamo generale operato dall'articolo 60 del Dpr 600/1973 alle norme del codice di rito in tema di notificazione), tanto per la notificazione di atti del processo tributario (che, a norma del comma 2 dell'articolo 16 del Dlgs 546/1992, sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del cpc).

Gli atti di promovimento del giudizio davanti alla Consulta
Le questioni di legittimità costituzionale che hanno condotto all'odierna pronuncia sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna e dalla Corte d'appello di Milano, in relazione alla disposizione di cui al citato articolo 140 cpc, il quale, sotto la rubrica "Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia", prevede che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità momentanea del destinatario ovvero per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139, l'agente notificatore "deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".

Entrambi i giudici rimettenti hanno rilevato che, secondo il diritto vivente - quale risultante dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite - nel caso di utilizzo del procedimento di cui all'articolo 140 cpc, la decorrenza degli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, viene fatta coincidere con il momento in cui l'agente notificatore, dopo aver eseguito il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale e aver affisso il prescritto avviso alla porta dell'abitazione del destinatario, completa l'iter notificatorio inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell'avvenuto deposito.
In questo modo, secondo i giudici a quibus, la disposizione denunciata - non prevedendo che il contraddittorio si instauri all'atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata - violerebbe, in particolare, gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, per irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, lesione del diritto di difesa nonché dei principi costituzionali in materia di giusto processo (contraddittorio e parità delle parti).

Più precisamente, poi, nelle ordinanze di rimessione al Giudice delle leggi è stato evidenziato il contrasto tra il sistema di notificazione di cui all'articolo 140 cpc e quello della notificazione di atti a mezzo del servizio postale di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 890/1982, norma quest'ultima che fa coincidere il compimento della notificazione dal lato del destinatario con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero con la data del ritiro della copia dell'atto, se anteriore.

La decisione della Corte costituzionale
La Consulta, previa riunione dei giudizi, contenenti profili di censura comuni, ha da un lato dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Bologna (per mancata motivazione sulla rilevanza della questione); dall'altro, invece, ha ritenuto la fondatezza della questione rimessa dalla Corte d'appello di Milano, concludendo con la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 140 del codice di rito civile, laddove appunto prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
La Corte, pur prendendo atto dei propri precedenti in cui analoghe questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l'articolo 140 cpc erano state dichiarate infondate (sentenza 213/1975; ordinanze 76 e 148 del 1976, 57/1978 e 192/1980; sentenza 250/1986), ha tuttavia ritenuto che i successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale impongano una rimeditazione delle conclusioni finora raggiunte in materia.

In particolare, nell'excursus argomentativo della pronuncia in commento, viene richiamata la sentenza 477/2002, che ha solennizzato il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, secondo il quale il momento in cui quest'ultima si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
Tale regola iuris (ribadita dalla sentenza 28/2004 e dall'ordinanza 97/2004) comporta che, mentre il notificante ex articolo 140 cpc, sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, "il destinatario - in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) - soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto".

In tale quadro interpretativo, puntualizza la Consulta, si è inserita anche la modifica normativa della notificazione a mezzo posta, dettata dall'articolo 8 della legge 890/1982, ove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione, in caso di impossibilità di consegna del plico per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza dei possibili consegnatari, si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.

A fronte di una siffatta situazione, l'interpretazione dell'articolo 140 cpc offerta dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali sia sotto il profilo delle garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio, che devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'articolo 8 della legge 890/1982.

Come logica conseguenza di tale ragionamento ermeneutica, si è giunti alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 140 cpc nella parte in cui, come detto, prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Considerazioni
L'arresto giurisprudenziale in commento fornisce lo spunto per alcune considerazioni finali.
Innanzitutto, appare opportuno ricordare che, secondo unanime giurisprudenza di legittimità, la notificazione ex articolo 140 cpc postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto e che la copia da notificare non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale (momentanea assenza del destinatario; incapacità o rifiuto di ricevere l'atto da parte dei possibili consegnatari).

Di contro, il procedimento in questione non è consentito nelle ipotesi in cui l'agente notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (nel qual caso, trovano applicazione, per gli atti tributari sostanziali, le regole di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973).

La regola sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza 3/2010 implica dunque il superamento della giurisprudenza tradizionale secondo la quale il procedimento notificatorio disciplinato dall'articolo in esame si perfezionava, anche per il destinatario, con la spedizione della raccomandata, con avviso di ricevimento, con la quale si dà notizia all'interessato dell'avvenuto deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione è stata eseguita.

In virtù della pronuncia della Consulta, occorrerà ora accertare in quale momento il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto a lui indirizzato, anche e soprattutto, ai fini del calcolo dei termini (uno per tutti, quello per l'impugnazione dell'atto tributario, fissato dall'articolo 21 del Dlgs 546 in "sessanta giorni dalla data di notificazione") il cui rispetto incombe sul destinatario della notifica stessa.
Tale momento coinciderà, di regola, con il giorno di ricezione della raccomandata informativa; in mancanza, la notifica si intenderà comunque perfezionata anche nei confronti del destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata stessa.
Ciò, all'evidente fine di assicurare comunque la certezza dei rapporti giuridici e di non frustrare le legittime aspettative del notificante di considerare comunque perfezionato il procedimento notificatorio.
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