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Giurisprudenza

Il consumo integrale di farina
fa lievitare la produzione di pane

Senza idonea prova contraria da parte del contribuente, è legittima la rettifica dell’ufficio in presenza di una contabilità formalmente in ordine, ma nel complesso inattendibile

Sono idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti elementi quali l’acquisto di un certo quantitativo di farina e di lievito, la totale consumazione degli stessi, l’applicazione, ai fini della verifica della reale produzione di pane, dei dati tratti dalla “Metodologia di controllo del settore panifici”, il prezzo di vendita del pane dichiarato dal contribuente in sede di contraddittorio, nonché il riscontro di frequenti saldi negativi giornalieri nel conto cassa.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21860 del 7 settembre 2018.
 
La vicenda processuale
L’ufficio emette un avviso di accertamento induttivo nei confronti di un contribuente che svolge l’attività di panettiere, recuperando a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati nell’anno 2005, derivanti dalla vendita in nero di pane, attesa la presunzione di acquisto in nero di farina.
 
Il ricorso proposto dal contribuente viene accolto dalla Ctp ma rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che conferma la fondatezza dell’operato dell’ufficio.
In particolare, per la Ctr, l’avviso di accertamento è ben motivato e correttamente pone alla base della quantificazione dei ricavi contestati la presunzione di acquisto in nero delle materie prime, ovvero di farina e lievito.
 
Ricorre in Cassazione il contribuente, lamentando un vizio di motivazione laddove il tribunale regionale non solo ha omesso di chiarire le ragioni sottese alla assunta maggiore produzione di pane nonché alla determinazione di ricavi non contabilizzati, ma altresì ha omesso di valutare gli elementi probatori dedotti dal contribuente.
 
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema rigetta il ricorso del contribuente, confermando la correttezza della metodologia di accertamento utilizzata dall’ufficio, che ha posto alla base della ricostruzione di maggiori ricavi, elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti.
 
Osservazioni
L’ufficio finanziario procede all’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, considerato che la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata, in modo che essa possa essere considerata nel suo complesso inattendibile, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.
 
Nella specie, la Ctr, con una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici, ha desunto che gli elementi offerti dall’ufficio, complessivamente valutati, integrano presunzioni gravi, precise e concordanti di maggiori ricavi non contabilizzati, che si concretizzano nella produzione di pane venduto in nero, in quanto in eccedenza rispetto a quello risultante dalle scritture, con conseguente maggior reddito imponibile.
In particolare, sono idonei a legittimare l’accertamento induttivo, per il periodo di imposta accertato:
  • il dichiarato acquisto da parte del contribuente di un certo quantitativo di farina e di lievito
  • la totale consumazione degli stessi
  • l’applicazione, ai fini della verifica della reale produzione di pane, dei dati tratti dalla “Metodologia di controllo del settore panifici – codice Atecofin 15.81.1”
  • il prezzo di vendita del pane (pari a 3,50 euro al Kg) dichiarato dal panettiere in sede di contraddittorio
  • il riscontro di frequenti saldi negativi giornalieri nel conto cassa del medesimo. 
Si tratta, pertanto, di elementi dai quali è legittimo desumere ricavi in nero e, dunque, maggior reddito imponibile, considerato, altresì, che a fronte degli stessi, non è stata riscontrata, né in sede amministrativa né in sede contenziosa, la produzione di idonea prova contraria da parte del contribuente.
 
Il mancato esame, inoltre, di elementi probatori da parte della Ctr, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base.

Nella specie, invero, il ricorrente non ha denunciato vizi rilevanti della sentenza impugnata, ma si è limitato a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in sede di legittimità.
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