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Giurisprudenza

La contabilità dal commercialista
non salva dal reato di bancarotta

Il cliente deve infatti vigilare sull’operato del consulente ed è coinvolto anche nell’eventualità del concorso di colpa, a meno che non dimostri la propria estraneità alla frode

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 40100 del 6 settembre 2018, ha confermato la condanna dell’imputato per bancarotta fraudolenta documentale e indebita compensazione ex articolo 10-quater, Dlgs 74/2000. I giudici di legittimità hanno posto l’accento sul comportamento del contribuente nel corso degli anni, almeno a partire dal 2003, durante i quali lo stesso è ricorso a una sorta di autofinanziamento mediante la sistematica omissione del pagamento degli obblighi previdenziali.
Un tale atteggiamento ha determinato un debito ingente, che ha portato al fallimento della società. Non è stata, inoltre, riconosciuta alcuna esimente in ordine a quanto sostenuto dal contribuente sulla tenuta della contabilità da parte di consulenti esterni, in quanto l’imprenditore avrebbe dovuto provare la sua totale estraneità relativamente agli illeciti commessi. Lo stesso principio è stato applicato anche relativamente alla indebita compensazione di un credito Iva, che si è poi dimostrato inesistente.
 
Il caso e la pronuncia della Cassazione
L’imputato, condannato sia in primo che in secondo grado, in quanto ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti, riteneva di rivolgersi ai supremi giudici per vedere riconosciute le proprie argomentazioni.
In particolare, l’imprenditore era ricorso a una sistematica omissione dei pagamenti degli oneri previdenziali, accumulando un considerevole debito a carico della società e aveva compensato un credito Iva risultato poi non spettante.
 
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, atteso che le argomentazioni svolte sono risultate generiche e prive di specificità e pertinenza.
La tesi secondo cui la società sarebbe incorsa in difficoltà a seguito del mancato incasso di un credito rilevante è stata confutata dalle Corti territoriali, con avvallo dei supremi giudici, in quanto dal 2003 l’imputato non onorava le obbligazioni previdenziali, determinando una rilevante esposizione debitoria nei confronti degli enti pubblici di riferimento.
 
Precisa il Collegio di legittimità che “un costante orientamento di questa Corte, dedicato alla tecnica di autofinanziamento mediante sistematico ricorso all’omissione del pagamento di imposte e contributi, afferma che in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali praticato con carattere di sistematicità” e prosegue stabilendo che “poiché il fallimento determinato da operazioni dolose configura un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare”.
 
Viene respinta anche la tesi secondo cui le responsabilità della bancarotta fraudolenta documentale siano da ricondurre ai consulenti esterni, che avevano in custodia tutta la documentazione della società. Al riguardo, i supremi giudici rilevano che l’imputato non ha fornito prova della propria estraneità. Evidenzia la Corte che l’imputato, essendo amministratore e socio al 95 %, ricopriva una posizione decisamente dominante.
La medesima argomentazione non è stata accolta nemmeno con riferimento a una presunta esimente in merito all’indebita compensazione. A tal riguardo, nessuna prova e nessuna specifica responsabilità è stata indicata dall’imputato nei confronti dei consulenti esterni, relativamente ai quali non veniva fornito neanche il nominativo.
 
Ulteriori osservazioni
Con la sentenza in commento, la Corte suprema torna ad affrontare il tema della bancarotta fraudolenta documentale e il ruolo del depositario delle scritture contabili.
La bancarotta è un reato che si configura ogniqualvolta un imprenditore dichiarato giudizialmente fallito compie azioni imprudenti per ostacolare le legittime pretese dei creditori; l’illecito diventa fraudolento laddove venga messo in atto un comportamento che aggrava lo stato d’insolvenza a scapito dei creditori. In particolare, ricorre il reato di bancarotta fraudolenta documentale allorquando l’imprenditore “falsifica, distrugge o sottrae i libri contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto, danneggiando nel contempo i suoi creditori” (Cassazione penale, sentenza 24059/2016).
 
La Corte di cassazione è già intervenuta su una fattispecie analoga, affermando che “non può reputarsi che l'amministratore non avesse l'obbligo di occuparsi della regolare tenuta delle scritture contabili. E' noto, infatti, il principio secondo il quale incombe sull'imprenditore l'obbligo di controllare l'operato di coloro ai quali è affidata la contabilità. E' principio di diritto consolidato di questa Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell’impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa” (sentenza 20798/2018).
 
Nel caso di specie, l’imputato è stato chiamato a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di cagionato fallimento tramite operazioni dolose, ai sensi degli articoli 216 e 223, commi 1 e 2, della legge fallimentare, nonché del reato d’indebita compensazione, ex articolo 10-quater Dlgs 74/200.
L’imprenditore si è dichiarato estraneo al reato di bancarotta fraudolenta documentale invocando, tra l’altro, la circostanza della tenuta della contabilità presso consulenti esterni. Il contribuente, avendo consegnato al curatore la documentazione da lui posseduta, ritiene inoltre di non rispondere nemmeno dell’operato del consulente per mera mancata vigilanza.
In considerazione della posizione dominante ricoperta dal contribuente, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze di quest’ultimo. Pertanto, l’imputato deve rispondere delle gravi carenze riscontrate nella tenuta della contabilità, non essendo certamente sufficiente a esimerlo da responsabilità la custodia della documentazione presso consulenti esterni, in “difetto” inoltre di qualsiasi prova di un loro comportamento abusivo estraneo ai dettami e alle richieste dell’amministratore.
 
I giudici di piazza Cavour hanno, quindi, concluso che “se è vero che anche il consulente fiscale può essere responsabile, a titolo di concorso, per la violazione tributaria commessa dal cliente, quando, in modo seriale, ossia abituale e ripetitivo, attraverso l'elaborazione e commercializzazione di modelli di evasione, sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente, certamente non può esimersi da responsabilità l'imprenditore che abbia posto in essere la frode, specie in totale difetto di allegazione e dimostrazione della propria pretesa estraneità al progetto criminoso ascritto al commercialista”.
 
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