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Giurisprudenza

A contenzioso esaurito, inapplicabile il favor rei

Sanzione dovuta se l'avviso di irrogazione è divenuto definitivo prima dell'entrata in vigore del Dlgs 472/97

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La sopravvenuta abolizione dell'obbligo di compilazione delle bolle di accompagnamento di beni viaggianti, disposta dall'articolo 1 del Dpr 14 agosto 1996, n. 472, non impedisce l'assoggettamento alla sanzione precedentemente prevista, in virtù del principio del favor rei, se, al 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore del Dlgs 472 del 1997), il rapporto risulta essere già esaurito relativamente alla fase contenziosa seguita all'irrogazione della sanzione.
Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni alle quali è giunta la quinta sezione della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 26292 del 2 dicembre 2005.

Com'è noto, con l'articolo 3, comma 147, lettera d), della legge 30 dicembre 1995, n. 549, era stata conferita al Governo la potestà regolamentare per provvedere alla soppressione dell'obbligo di compilazione della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti di cui al Dpr 6 ottobre 1978, n. 627. Per effetto di tale disposizione, è stato emanato il Dpr 14 agosto 1996, n. 472, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996, con il quale è stato abolito l'obbligo in commento, a partire dal 27 settembre 1996 (a decorrere, cioè, dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che ha innovato il sistema sanzionatorio tributario, è stata disposta (articolo 29, comma 1) l'abrogazione del principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie in materia di illeciti fiscali (articolo 20 della legge n. 4 del 1929, legge che, prima della riforma del 1997, rivestiva un ruolo centrale in tema di sanzioni tributarie).
L'articolo 3 del menzionato Dlgs 472/97 ha introdotto, ispirandosi al modello penalistico, il principio del favor rei. In particolare, il comma 2 prevede che "salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile" (abolitio criminis). La norma stabilisce che "se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato".

Nelle disposizioni transitorie del decreto legislativo in argomento (si veda l'articolo 25), è previsto, poi, che "le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore" (comma 1), ossia il 1° aprile 1998. Tuttavia, ai procedimenti in corso a tale data, si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, e 12 (comma 2).

Definito il quadro normativo entro il quale si colloca la controversia che ha originato la sentenza in commento, passiamo a esaminare, nel dettaglio, la pronuncia della suprema Corte.

Il contenzioso trae origine dall'impugnazione di un avviso di mora, notificato il 14 aprile 1998, relativo a un avviso di irrogazione di sanzioni (oramai definitivo) per violazioni dell'obbligo di compilazione di bolle di accompagnamento commesse negli anni 1987 e 1988.
Il ricorrente sostiene che l'Erario non può più esigere il pagamento delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di un obbligo fiscale non più vigente, in forza del principio del favor rei, esteso alla disciplina degli illeciti tributari, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/97. L'avviso di mora è stato, infatti, notificato nell'aprile del 1998, quando già era in vigore il citato Dlgs 472/97, che ha abrogato il principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie in materia di illeciti fiscali.

La suprema Corte, tuttavia, con la sentenza in commento, ritiene infondato il ricorso. Preliminarmente, rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Procuratore generale riguardante la mancata notifica del ricorso all'Avvocatura generale dello Stato, posto che, a seguito della riforma dell'Amministrazione finanziaria di cui al Dlgs n. 300 del 1999, alla rappresentanza obbligatoria del ministero da parte dell'Avvocatura medesima è subentrata la facoltà delle Agenzie fiscali di avvalersi di detto patrocinio.

Nel merito, la Corte di cassazione evidenzia che l'avviso di irrogazione delle sanzioni, atto presupposto dell'avviso di mora in contestazione, è divenuto definitivo prima dell'entrata in vigore del Dlgs 472/97. Esso, infatti, è stato notificato nel settembre del 1992 ed è divenuto definitivo nel novembre del 1993, per estinzione del processo relativo all'impugnazione del detto avviso, per mancata riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito.
L'abolitio criminis di cui all'articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/97, laddove prevede che la definitività del provvedimento di irrogazione di una sanzione non impedisce l'estinzione del relativo debito, opera retroattivamente in presenza di almeno uno dei seguenti presupposti: o che la violazione non sia stata contestata o irrogata, alla data del 1° aprile 1998, o che la contestazione sia ancora sub iudice.
A giudizio della Corte di cassazione, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle due condizioni.

E', infine, rigettata la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale l'impugnazione dell'avviso di mora avrebbe determinato una situazione di litispendenza che lo farebbe rientrare nella previsione di cui all'articolo 25, comma 2, del Dlgs 472/97, con la conseguente applicazione retroattiva del principio del favor rei.
Come già affermato dalla suprema Corte con la sentenza n. 3830 del 2001, la norma transitoria di cui all'articolo 25 del Dlgs 472/97 non ha inteso intervenire sugli effetti (riscossione della sanzione) ancora in corso di un rapporto già esaurito relativamente alla fase contenziosa seguita alla irrogazione della sanzione e non si applica, quindi, alle successive fasi di recupero della sanzione.

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