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Giurisprudenza

Contributo a fondo perduto scartato,
la questione va alle sezioni unite

In ragione della novità e rilevanza della faccenda, la Corte di giustizia tributaria di Agrigento ha disposto il rinvio alla Cassazione affinché possa fissare principi di valenza nomofilattica

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Le sezioni unite della Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sull’applicabilità, anche al processo tributario, dello strumento processuale nomofilattico - deflattivo previsto dall’articolo 363-bis cpc e, in caso di risposta positiva, sulla possibilità di estenderlo alle questioni attinenti alla giurisdizione.
La disposizione citata consente al giudice di merito di disporre con ordinanza, dopo aver sentito le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto quando la stessa questione:
a) è necessaria alla risoluzione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Cassazione b) presenta gravi difficoltà interpretative
c) è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

I fatti
Una Srl ha impugnato il provvedimento (comunicazione di scarto telematico) con il quale l’Agenzia delle entrate non aveva eseguito il pagamento del contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio (ex articolo 25, decreto legge n. 34/2020) “in quanto il richiedente non risultava tra gli intestatari dell’IBAN indicato o l’IBAN presentava irregolarità”.
Prevedendo la proposizione di numerose liti in materia, e anche in ragione della novità e rilevanza della questione, la Corte di giustizia tributaria di Agrigento ha disposto il rinvio alla Cassazione affinché, secondo le scansioni previste dall’articolo 363-bis cpc, potesse fissare principi di valenza nomofilattica sulle questioni, fatte oggetto di specifico contraddittorio tra le parti, concernenti:

  • la rilevanza dell’articolo 363-bis cpc nel giudizio tributario di merito
  • l’ammissibilità, in sede di rinvio pregiudiziale, di questioni di diritto incidenti sulla giurisdizione e, conseguentemente, la portata dell’articolo 25 del Dl Rilancio.

Tale scelta è stata giustificata anche in relazione al contrasto che si sta delineando in seno alla giurisprudenza: diversamente da alcune sentenze delle Corti di giustizia tributaria (Cgt di Agrigento, nn. 1333/01/22 e 1334/01/22 del 18 novembre 2022; Cgt di Prato, n. 12/02/23 del 2 marzo 2023) e dall’Agenzia delle entrate che, contro la comunicazione di scarto, hanno ritenuto correttamente attivata la tutela giurisdizionale innanzi al giudice tributario, infatti, altre pronunce delle Cgt (Ctp di Milano, nn. 4176/03/2021 e 4296/10/2021; Cgt di primo grado di Milano, n. 271/14/2022; Cgt di Belluno, n. 55/01/2022) e del Tar Lazio - Roma, sezione II ter n. 4937/2021 - hanno declinato la giurisdizione tributaria ovvero quella amministrativa in favore del giudice ordinario.

L’ordinanza di remissione sul rinvio pregiudiziale e sulla questione della giurisdizione
La Cgt di Agrigento ha indicato plurime questioni di diritto sulla possibilità, anche per il giudice tributario di merito, di proporre rinvio pregiudiziale. In particolare, ha affermato che spetta alla Cassazione il compito di chiarire se il riferimento al “giudice di merito” contenuto nell’articolo 363-bis cpc “vada interpretato, in chiave sistematica, come riferito anche al giudice tributario di primo e di secondo grado”, tendendo conto:
1) di fattori sistematici e cioè: a) della sostanziale sovrapponibilità dell’istituto previsto dalla riforma del processo civile al testo di modifica del processo tributario, nonostante il Senato abbia stralciato l’omologa disposizione dallo schema di disegno di legge di riforma del processo tributario; b) della contrapposizione tra la previsione dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, che garantisce l’applicazione delle disposizioni del cpc ai giudizi tributari, in quanto compatibili, e la netta suddivisione fra magistratura ordinaria e magistratura tributaria accentuata dalla legge n. 130/2022; c) dell’opzione di interpretare lo strumento del rinvio pregiudiziale in materia tributaria, piuttosto che come elemento destabilizzante rispetto alle garanzie di autonomia riconosciute a ogni giudice, ex articolo 101, comma 2, della Costituzione, come un’opportunità, per il giudice di merito di rivolgersi alla Cassazione che, nell’attuale sistema, garantisce l’unità e l’uniforme interpretazione del diritto anche nel sistema processuale e sostanziale del diritto tributario, decidendo le impugnazioni proposte avverso le sentenze del giudice tributario di merito
2) delle caratteristiche dell’ordinamento giudiziario e cioè: a) della conferma, a seguito della legge n. 130/2022 e in linea con la tradizione giuridica tracciata, in materia di ordinamento giudiziario, dall’articolo 65, Rd n. 12/1941, del ruolo della Cassazione, che rappresenta, attraverso la sezione appositamente destinata alla trattazione del contenzioso tributario, l’organo giurisdizionale chiamato a garantire l’uniformità del diritto oggettivo anche nell’ambito del settore tributario; b) della fiducia reciproca e del dialogo fra le Corti interne che caratterizzano, ormai in modo sistematico, i rapporti fra giudici nazionali, di merito e di legittimità, e le Corti sovranazionali, tanto che l’obbligatorietà del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue (ex articolo 267 Tfue) non costituisce “attentato alle prerogative del giudice di ultima istanza”; c) del bilanciamento fra i poteri riconosciuti alla giurisdizione di merito e a quella di legittimità, avendo il legislatore attribuito effettività ai rimedi giurisdizionali adottati nella singola controversia considerando che il sistema giudiziario è composto da risorse umane e finanziarie non illimitate; d) alla posizione del giudice del rinvio che, se da un lato, accetta di comprimere il proprio potere decisorio nell’esercizio delle prerogative che, come giudice, la legge gli attribuisce, dall’altra, si vede riconoscere un ruolo di impulso quale “parte” di un nuovo sistema giustizia, concepito come servizio pubblico nel quale le risorse destinate alla soluzione della singola controversia possono offrire beneficio per il soddisfare le esigenze di cui sono portatori altre parti, in altre controversie che presentino temi di indagine omogenei; e) all’accentuazione della responsabilità del giudice di merito che, nel demandare la decisone della questione alla Cassazione in un’ottica di pluralismo cooperativo, non si spoglia in modo defatigatorio del potere decisorio in una prospettiva di asservimento o subordinazione alla stessa Corte, ma le offre consapevolmente e responsabilmente di confezionare una pronunzia avente portata nomofilattica
3) di alcuni principi generali in materia processuale e cioè: a) dell’esigenza del giusto processo garantita a un elevato livello nomofilattico, poiché l’articolo 363-bis cpc affida alla Cassazione il compito di decidere con garanzie tali da rendere le stesse decisioni dotate di un particolare grado di persuasività proprio perché orientate a garantire la certezza e la prevedibilità del diritto; b) della razionalizzazione degli orientamenti di legittimità e del relativo compito attribuito al Primo presidente (ex articolo 3, legge n. 130/2022), di adottare “provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione…”.

Elencate le ragioni giustificatrici dell’applicabilità dell’istituto anche al processo tributario, il giudice di merito si è chiesto se il rinvio pregiudiziale potesse avere a oggetto anche questioni attinenti alla giurisdizione relative allo stesso giudice rinviante. In particolare, il Collegio di primo gardo ha posto in evidenza le differenze tra il rinvio pregiudiziale e il regolamento di giurisdizione precisando che:
- le sezioni unite, quando sono chiamate a individuare la giurisdizione in sede di regolamento preventivo, sono anche giudice del fatto (cfr Cassazione ss.uu. nn. 156/2020 e 22575/2019), mentre l’articolo 363-bis cpc ammette il rinvio, tanto alle sezioni semplici quanto alle sezioni unite, per questioni “esclusivamente” di diritto. Tuttavia, poiché nella fattispecie in esame la questione relativa alla giurisdizione del giudice remittente è “esclusivamente di diritto”, non potrebbe ravvisarsi alcuna preclusione a esperire il rinvio pregiudiziale, non venendo rimessa alla Cassazione alcuna questione di fatto
- il rinvio pregiudiziale su una questione attinente alla giurisdizione non si porrebbe come speculare o sovrapponibile allo strumento del regolamento preventivo (rispetto al quale la titolarità del potere di sollevarlo  viene riconosciuta non alle parti, come previsto dall’articolo 41 cpc, ma al giudice di merito, in piena coerenza con le prerogative allo stesso riservate in tema di rilevabilità ex officio della questione di giurisdizione; il principio di diritto enunciato ha un diverso ambito di operatività non essendo limitato all’esame di questioni esclusivamente di diritto)
- si potrebbe dubitare della ragionevolezza del sistema giurisdizionale, se si consentisse al giudice di rilevare d’ufficio la questione di giurisdizione e se, allo stesso tempo, non gli consentisse di proporre il rinvio pregiudiziale, in caso di dubbio, sulla stessa questione di diritto, attinente alla giurisdizione.

Il provvedimento della Prima presidente
Con provvedimento del 18 aprile scorso (Rg n. 7201/2023), ex articolo 363-bis, comma 3, cpc, la Prima presidente della Cassazione ha affermato che “l’ammissibilità della questione, proprio per la complessità dei profili …, oltre che per la natura esclusivamente interpretativa del quesito … prospettato nell’ordinanza di remissione, non può essere esclusa prima facie”.
In particolare, per la prima questione che riguarda l’applicazione della norma e la conseguente utilizzabilità dello strumento processuale nomofilattico-deflattivo da parte del giudice tributario, la presidente ha aderito alla tesi prevalente, secondo la quale il rinvio pregiudiziale, in quanto istituto generale di diritto processuale, è applicabile anche al processo tributario, non essendovi dubbio che la giurisdizione tributaria sia di merito, in virtù del rinvio operato dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, nonostante la disposizione ad hoc per il processo tributario sia stata stralciata dal relativo testo di riforma.
Con riferimento alla seconda questione, che riguarda l’interpretazione del complesso delle norme connesse al contributo a fondo perduto, al fine d’individuare la giurisdizione competente a decidere le controversie nelle quali, come nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate abbia rigettato le richieste dei potenziali beneficiari, va chiarita in sede interpretativa la possibilità di estendere il rinvio pregiudiziale, oltre che alle questioni ex articolo 360, nn. 3 e 4, cpc, anche alle questioni attinenti all’individuazione della giurisdizione ex articolo 360, n. 1, cpc.
Saranno le sezioni unite civili a dover enunciare i principi di diritto in materia.

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