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Giurisprudenza

La controllata non è sempre
una "stabile organizzazione"

All'attenzione dei giudici comunitari la compatibilità del diritto polacco con quello sovranazionale in un caso di servizi di assemblaggio eseguiti nei confronti della controllante coreana

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La Corte di giustizia, con la sentenza depositata oggi, 7 maggio 2020, resa nella causa C-547/2018, ha stabilito che è estranea al prestatore di servizi l'indagine sui rapporti esistenti fra controllante e controllata della committente e che l’esistenza, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata. Tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.

I fatti
Una società polacca stipulava con una società coreana un contratto di fornitura di servizi di assemblaggio di schede di circuiti stampati, con materiali e componenti di proprietà della compagine dell'estremo oriente.
Detti materiali e componenti necessari per la fabbricazione delle schede erano sdoganati e poi forniti alla società polacca da una società, sempre polacca, controllata da quella coreana.
La società polacca consegnava le schede alla connazionale controllata che, in forza di un contratto con la controllante, utilizzava tali schede per produrre determinati moduli. Questi ultimi, di proprietà della società coreana, erano forniti ad un’altra società, con sede in Germania.
La controllata polacca disponeva di mezzi di produzione propri e aveva un identificativo Iva distinto dalla controllante.
La società polacca aveva fatturato i servizi di assemblaggio alla controllante coreana, considerandoli non soggetti all’Iva sul territorio polacco.
La compagine dell'estremo oriente, infatti, aveva assicurato alla società prestatrice di non disporre di una stabile organizzazione in Polonia e di non impiegare dipendenti o possedere immobili o attrezzature tecniche nel territorio polacco.

La vicenda amministrativa
Il Fisco polacco aveva ritenuto che la società polacca avesse effettuato le prestazioni di servizi di assemblaggio in Polonia, in quanto la controllata polacca costituiva una stabile organizzazione della controllante coreana.
Pertanto, l'Amministrazione finanziaria reclamava alla società polacca il pagamento dell’Iva relativa ai servizi di assemblaggio da essa effettuati, rilevando che la società coreana aveva utilizzato la controllata polacca come proprio stabilimento.
In sostanza, il Fisco contestava che la società polacca non avrebbe dovuto attenersi unicamente alla dichiarazione della controllante coreana, bensì esaminare quale fosse il reale destinatario dei servizi da essa forniti: un siffatto esame avrebbe consentito alla compagine polacca di concludere che tale destinatario fosse, in realtà, la controllata connazionale.

Il contenzioso nazionale
A seguito del ricorso della società polacca, la vertenza finiva avanti al Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia. La materia del contendere, in particolare, ruotava intorno alla nozione di "stabile organizzazione".
In sintesi, il giudice si chiedeva se la presenza di una stabile organizzazione potesse essere desunta dalla mera esistenza di una controllata, o se il prestatore di servizi dovesse tener conto - indagando in tal senso - dei rapporti contrattuali intercorrenti tra la società controllante e tale controllata.

Le questioni pregiudiziali
Pertanto, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Lussemburgo le seguenti questioni pregiudiziali:

  • se dalla mera circostanza che una società avente sede al di fuori dell’Unione europea sia titolare di una controllata avente sede in Polonia si possa desumere l’esistenza di una stabile organizzazione che esercita un’attività economica in Polonia ai sensi dell’articolo 44 della direttiva Iva, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011, recante disposizioni di applicazione della suddetta direttiva
  • nel caso di risposta negativa alla prima questione, se un terzo soggetto sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra la società avente sede al di fuori dell’Unione europea e la controllata al fine di stabilire se la prima società abbia una stabile organizzazione in Polonia.

La pronuncia della Corte
La Corte di giustizia osserva che l’articolo 44 della direttiva Iva stabilisce, alla sua prima frase, che il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, la seconda frase di tale articolo prevede che se detti servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione.
Sul punto, la giurisprudenza della stessa Corte ha già stabilito che, sebbene il punto di collegamento più utile al fine di determinare il luogo delle prestazioni di servizi, sotto il profilo tributario – e quindi prioritario – sia dato dal luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica, prendere in considerazione una stabile organizzazione del soggetto passivo costituisce una deroga a tale regola generale, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
Infatti, al fine di prevenire l’insorgere di circostanze che possano compromettere il buon funzionamento del sistema comune dell’Iva, il legislatore dell’Unione ha previsto che, quando il servizio è stato fornito a un soggetto che può essere qualificato alla stregua di stabile organizzazione del soggetto passivo, si deve ritenere che il luogo delle prestazioni dei servizi forniti sia il luogo in cui tale stabile organizzazione è situata.

La "stabile organizzazione"
Gli eurogiudici - nel continuare l'esegesi normativa - rilevano che la questione dell’esistenza di una «stabile organizzazione», nell’accezione di detto articolo 44, seconda frase, deve essere esaminata in funzione del soggetto passivo beneficiario cui sono forniti i servizi. A questo proposito, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento d’esecuzione n. 282/2011, la richiamata accezione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 di tale regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.
I giudici della Corte Ue ricordano, poi, che tenere conto della realtà economica e commerciale costituisce un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’Iva: pertanto, la qualificazione di un’organizzazione come stabile organizzazione non può dipendere dal solo status giuridico dell’entità interessata.
Quindi, se è possibile che una controllata costituisca la stabile organizzazione della sua società controllante, una siffatta qualificazione dipende dalle condizioni materiali enunciate dal regolamento di esecuzione n. 282/2011, in particolare all’articolo 11 di quest’ultimo, che devono essere valutate alla luce della realtà economica e commerciale.
In definitiva, l’esistenza, sul territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possiede una controllata.

La verifica dei rapporti contrattuali
Per chiarire se il prestatore dei servizi in questione sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra detta società e la sua controllata al fine di stabilire se la prima disponga di una stabile organizzazione in tale Stato membro - continua la Corte - occorre ricordare che l’articolo 22 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 contempla una serie di criteri che detto prestatore di servizi deve applicare al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario.
Si tratta, anzitutto, dell’esame della natura e dell’utilizzazione del servizio fornito al soggetto passivo destinatario. Poi, quando tale esame non consente di identificare la stabile organizzazione di tale destinatario di servizi, occorre esaminare, in particolare, se il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità che paga per il servizio. Infine, qualora i due summenzionati criteri non permettano di identificare la stabile organizzazione del destinatario, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.
Di conseguenza, occorre constatare che da tale articolo 22 non risulta che il prestatore dei servizi interessati sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra una società stabilita in uno Stato terzo e la sua controllata stabilita in uno Stato membro per accertare se la prima disponga di una siffatta stabile organizzazione in tale Stato membro. Infatti, in particolare, il paragrafo 1, secondo comma, di tale articolo riguarda il contratto di fornitura di servizi tra il prestatore e il soggetto passivo destinatario di servizi, e non già i rapporti contrattuali tra tale soggetto passivo-destinatario e un soggetto che possa, eventualmente, essere identificato come sua stabile organizzazione.
In definitiva, concludono gli eurogiudici, non si possono accollare al prestatore di servizi obblighi incombenti alle autorità tributarie, richiedendo che esso indaghi sui rapporti contrattuali tra una controllante e la sua controllata mentre esso, in linea di massima, non ha accesso a tali elementi.

Conclusioni
L’articolo 44 della direttiva Iva e l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento d’esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.

Fonte:
Data della sentenza
7 maggio 2020  

Numero della causa
Causa C-547/2018

Nome delle parti
Dong Yang Electronics sp. z o.o.;
contro
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

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