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Giurisprudenza

Controllo automatico senza avviso:
sanzioni ridotte se si paga in tempo

Il mancato invito determina la nullità della cartella solo in presenza di un risultato diverso da quello dichiarato o dell’accertamento di una imposta maggiore rispetto a quella liquidata

monete e orologio

In materia di controllo automatizzato, presupposto per la riduzione delle sanzioni ex articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997, è l’intervenuto pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della liquidazione ovvero decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento, nel caso di omissione dell’“avviso bonario”, qualora tale omissione non integri causa di nullità della cartella stessa bensì mera irregolarità, per l’insussistenza di rilevanti incertezze su aspetti importanti della dichiarazione.
In altri termini, quando la comunicazione dell’avviso non è obbligatoria, il contribuente può comunque fruire della riduzione a un terzo della sanzione pagando entro trenta giorni dalla notifica della cartella, non potendo il giudice disporre successivamente tale riduzione.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 2870 del 31 gennaio 2019, con cui ha accolto il ricorso incidentale presentato dall’Agenzia delle entrate.

La vicenda processuale
Il fatto parte dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato. La cartella non era stata preceduta dall’invio dell’avviso bonario.
La Ctr Campania, in accoglimento parziale dell’appello del contribuente, non ritenendo sussistenti elementi di incertezza (cosa che avrebbe causato la nullità della cartella), dispone comunque la riduzione della sanzione per omesso versamento di cui il contribuente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto l’avviso bonario.

Col ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 6, comma 5, della legge 212/2000.

La pronuncia della Cassazione
Nell’accogliere il ricorso dell’amministrazione finanziaria, la Cassazione precisa che l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La sua omissione determina una semplice irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti (cfr Cassazione 22351/2018).

Nei casi in cui vi sia violazione dell’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, con conseguente nullità della cartella per mancato contraddittorio, non è ravvisabile un pregiudizio indiretto - conseguente al mancato invio della previa comunicazione al contribuente - incidente sulla possibilità di fruire del beneficio della riduzione della sanzione pecuniaria irrogata per tardivo od omesso versamento della imposte dovute. E ciò, da un lato, perché l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea a incidere sull’efficacia dell'atto, dall’altro, perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione una volta ricevuta la notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovuta (cfr Cassazione 13759/2016, 12023/2015 e 3366/2016, secondo cui l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notificazione della cartella nell’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, in cui, pur sussistendo i presupposti per la comunicazione d’irregolarità, essa non sia stata inviata al contribuente, al fine di consentirle di fruire della riduzione).

Di conseguenza, ha sbagliato la Ctr a operare la riduzione delle sanzioni, in quanto il solo presupposto per la riduzione è l’avvenuto pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso bonario o della cartella di pagamento nel caso di omissione dell’avviso e sempre che tale omissione non integri causa di nullità della cartella, ma mera irregolarità.

Osservazioni
Sulla questione dell’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, si ricorda che lo stesso è necessario soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” oppure dai controlli effettuati dall’ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione) emerga “un’imposta o una maggiore imposta”, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori e... consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”.
 
Secondo la Cassazione, si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente a orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento.
Pertanto, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell’accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, nessun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente (cfr Cassazione 14577/2018, 13093/2018, 21020/2017, 9463/2017 e 19033/2016).

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