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Giurisprudenza

Controversia in camera di consiglio anche se è disposta consulenza tecnica

La trattazione pubblica è possibile solo se richiesta con apposita istanza da notificare alla controparte almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza

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Nel caso in cui il giudice, nel corso della trattazione della controversia in camera di consiglio, decida di disporre consulenza tecnica d'ufficio, le parti costituite non hanno diritto di assistere alla fase giudiziale di conferimento del mandato.
L'importante principio è contenuto nella sentenza 23 dicembre 2005, n. 28770, della Corte di cassazione, con la quale è stato affermato che, in assenza della richiesta di discussione in pubblica udienza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il giudice tributario può procedere in assenza dei procuratori delle parti, disponendo consulenza tecnica d'ufficio e acquisendone i risultati per pervenire alla decisione.

Nel giudizio tributario la trattazione della controversia avviene normalmente in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo che una delle parti abbia richiesto la discussione in pubblica udienza, come previsto dall'articolo 33, comma 1, del Dlgs n. 546 del 1992. Pertanto, il regime pubblico della trattazione della controversia è rimesso alla volontà delle parti, le quali possono richiedere la pubblicità soltanto con un'apposita istanza (presentata su un atto separato o in allegato all'atto introduttivo del giudizio) da depositare nella segreteria della Commissione e notificare alle altre parti costituite, almeno dieci giorni liberi prima della trattazione(1).

In caso di trattazione in camera di consiglio, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni oggetto della controversia, senza la presenza delle parti e della stessa trattazione è redatto processo verbale da parte del segretario della Commissione tributaria.
Nell'ipotesi in cui l'avviso di trattazione - inviato dalla segreteria della Commissione alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima (articolo 31, comma 1) - risulti incompleto o irregolare, l'onere della prova spetta alla parte denunciante e la Commissione tributaria non può pronunciare la nullità del medesimo avviso ove la parte denunciante ometta di produrre in giudizio la prova di tale incompletezza(2).
La Commissione tributaria regionale, in seguito all'accoglimento della nullità dell'avviso di trattazione ex articolo 59, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 546 del 1992, previo assorbimento degli altri motivi di gravame, deve rimettere la causa alla Commissione tributaria provinciale al fine della rinnovazione del giudizio: resta ferma la possibilità per la parte ricorrente di presentare al presidente della sezione apposita istanza di fissazione d'udienza al fine di sollecitare lo svolgimento del processo.

L'omissione della comunicazione di cui al citato primo comma dell'articolo 31 non costituisce una mera irregolarità priva di effetti invalidanti, ma produce la nullità dei successivi atti processuali e della sentenza di secondo grado, essendo la predetta comunicazione indispensabile per assicurare il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa in tale fase processuale.
Quest'ultimo principio è sancito dalla Costituzione all'articolo 24, dove viene stabilito, al secondo comma, che "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Tale disposizione, che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa, come la giurisprudenza ha inteso, si riferisce alla tutela processuale dei diritti e se ne può individuare la violazione solo quando il legislatore limitasse in modo ingiustificato la difesa processuale di un diritto dallo stesso attribuito.
Il contraddittorio, da intendere come un aspetto indefettibile del diritto di difesa, rientra tra le condizioni che regolano l'esercizio dell'azione. Il principio del contraddittorio, inteso nel senso che ciascuna parte processuale deve avere la possibilità di esporre la propria difesa su un piano di parità, rappresenta l'espressione stessa del giudizio in generale e comune a ogni tipo di processo (ogni procedimento contenzioso), poiché l'azione su cui si fonda è essenzialmente bilaterale, ovvero prevede un rapporto tra soggetti, e la conseguente esigenza di tutela in ordine a tale rapporto.

Nella fattispecie in esame, l'ufficio Tributi di un Comune notificava a una società un avviso di accertamento ai fini del recupero del canone per i servizi riguardanti le acque di scarico provenienti dal suo insediamento produttivo. La società proponeva opposizione che i giudici di primo grado non accoglievano, mentre la Commissione tributaria regionale, nel disporre la consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento dei costi e ricavi della società, riduceva proporzionalmente la misura dei canoni dovuti.
Il Comune ricorre per cassazione eccependo l'errore in procedendo commesso dalla Commissione tributaria regionale, che ha escluso i procuratori delle parti dall'udienza (tenuta in camera di consiglio) fissata per la formulazione del quesito e la nomina del consulente tecnico d'ufficio.

La Corte suprema ha stabilito che nel nuovo processo tributario la pubblicità dell'udienza è condizionata alla presentazione di una specifica istanza che almeno una delle parti deve effettuare, atteso che i due riti (pubblica udienza e camera di consiglio) si pongono in rapporto di alternatività. La medesima Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel citato articolo 33 riguarda la trattazione in camera di consiglio della controversia nel suo complesso che può esaurirsi in una o più udienze, per cui, non essendo state osservate le modalità per la instaurazione della pubblica udienza attraverso una apposita istanza da notificare alla controparte, i giudici di merito hanno proceduto correttamente in assenza dei procuratori delle parti, disponendo consulenza tecnica d'ufficio e acquisendone i risultati per la decisione finale.

I giudici di legittimità hanno ritenuto, inoltre, che siffatta interpretazione non pregiudica la tutela del contraddittorio in quanto le parti hanno facoltà di intervenire alle operazioni del consulente tecnico d'ufficio mediante propri consulenti che partecipano alla discussione tecnica (nel caso specifico, l'ordinanza ha assegnato termini alle parti per la nomina di un consulente tecnico di parte).
A tale riguardo, la Corte non ha accolto le eccezioni del ricorrente Comune dirette a richiamare la disciplina del processo civile, meramente integrativa della normativa tributaria laddove quest'ultima risulti carente, atteso che nel giudizio tributario sono disciplinate sia la trattazione della controversia (articolo 33 del Dlgs n. 546/92) sia l'iter istruttorio che può derivarne mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (articolo 7, comma 2, Dlgs n. 546/92).
Alla luce di quanto precede, la Corte suprema ha deciso per il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese processuali.

NOTE
1. Corte Costituzionale, sentenza n. 141 del 1998; ordinanza n. 269 del 1998. I giudici delle leggi hanno affermato che la pubblicità o meno dell'udienza di trattazione è rimessa alla discrezionalità delle parti costituite, atteso che la natura documentale del giudizio tributario garantisce le esigenze di difesa anche con il rito camerale.

2. Cassazione 27 luglio 2005, n. 15771. L'omissione della comunicazione non determina una semplice irregolarità, ma comporta la nullità dei successivi atti processuali e della sentenza, essendo tale comunicazione indispensabile per assicurare il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa.

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