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Giurisprudenza

Controversia sospesa per il socio "interventista"

Se partecipa anche al giudizio, da cui dipende il proprio, a carico della società

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L'articolo 295 del c.p.c. prevede l'istituto della sospensione necessaria del processo, nell'ipotesi in cui non è possibile procedere alla riunione dei procedimenti, legati da un rapporto di continenza-pregiudizialità, non essendo previsti più specifici rimedi (ad esempio, riunione, ex articolo 39 del c.p.c., cancellazione della causa) per prevenire il rischio di giudicati contrastanti e/o l'antieconomica reiterazione di attività processuali, funzionali all'adozione di una decisione unica sulla medesima questione.

Il citato articolo si riferisce a un rapporto di effettiva consequenzialità tra due emanande statuizioni e, quindi, non a un mero collegamento tra loro; esso concerne una situazione in cui uno dei due giudizi, oltre a essere in concreto pendente e a coinvolgere le stessi parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè, un indispensabile antecedente: la pregiudizialità sussiste solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra. Naturalmente, la parte che invochi la sospensione di un giudizio, ex articolo 295 del c.p.c., ha l'onere di dimostrare la pendenza di un'altra controversia e la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra i due giudizi (Cassazione, sezione V, sentenza n. 7506 del 4/6/2001).

Ciò premesso, secondo la recente sentenza della Corte di cassazione, n. 5366 del 10 marzo 2006, la pendenza di una controversia sul reddito di una società di persone soggetta a Ilor, cui abbia partecipato il singolo socio dell'ente, comporta l'obbligo(1) di sospendere - ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. - la separata causa eventualmente promossa dal socio stesso per contestare la rettifica del proprio imponibile ai fini dell'Irpef, nella parte inerente al computo della quota del reddito sociale, in quanto la decisione della prima controversia produrrebbe, comunque, effetti vincolanti sulla decisione dell'altra.

Orbene, la determinazione del reddito di partecipazione dei soci costituisce (ai fini dell'Irpef e dell'Irpeg) una diretta conseguenza giuridica dell'accertamento del reddito in capo alla società.
Nel caso in cui il socio abbia separatamente impugnato l'accertamento riguardante l'attribuzione di una quota del reddito della società, la decisione resa nel processo instaurato da quest'ultima (al quale il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di parteciparvi) non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del processo riguardante il socio.
L'affermazione di tale principio dipende dai limiti soggettivi del giudicato, coniugati con quelli costituzionali in materia di tutela dei diritti, stabiliti nell'articolo 24 della Costituzione (Cassazione, sentenza n. 14901, depositata il 23 novembre 2001).

La connessione esistente tra il giudizio di opposizione instaurato dalla società di persone avverso l'accertamento del reddito d'impresa, ai fini dell'applicazione dell'Ilor, e il giudizio separatamente instaurato dal socio, in opposizione all'accertamento notificatogli ai fini dell'applicazione dell'Irpef, avente a oggetto il suo reddito di partecipazione alla predetta società, non comporta che il socio sia parte necessaria del giudizio di opposizione proposto dalla società contro l'accertamento del suo reddito d'impresa. Ne deriva che, se il socio non abbia spiegato un intervento adesivo in quel giudizio, e non abbia acquistato la qualità di parte in esso, il giudicato che si formi nei rapporti tra la società e l'erario in relazione all'Ilor non è opponibile al socio medesimo, per l'Irpef da questi dovuta sui redditi posseduti nel periodo, in ragione dei limiti soggettivi del giudicato, stabiliti dall'articolo 2909 del codice civile.

Pertanto, il socio deve considerarsi libero di svolgere ogni difesa nel giudizio in cui è parte (che ha per oggetto l'Irpef) anche con riguardo all'esistenza e alla consistenza del suo reddito di partecipazione, poiché una diversa soluzione comporterebbe una lesione del suo diritto di difesa, costituzionalmente protetto (articolo 24 della Costituzione).
Il giudizio da lui intrapreso non può considerarsi pregiudicato da quello separatamente e autonomamente proposto dalla società, con l'ulteriore conseguenza che non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio, a norma degli articoli 295 c.p.c. e 1 cpv., Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 (Cassazione, sentenza n. 14587, depositata il 20 novembre 2001).

Al socio, che non ha fatto un intervento adesivo autonomo, ex articolo 14 del Dlgs 546/92, nel giudizio concernente la società di persone, non è opponibile, ai fini dell'Irpef dovuta sul reddito di partecipazione, il giudicato che si è formato nei rapporti tra la società e l'erario, riguardo all'Ilor in ragione dei limiti soggettivi del giudicato, ex articolo 2909 c.c. (Cassazione, sentenza n. 14909, depositata il 23/11/2001; Cassazione, sentenza n. 14066, depositata il 13/11/2001); il socio non ha acquistato, in tal caso, la qualità di parte processuale nel giudizio concernente la società.

L'automatica inclusione nell'imponibile Irpef della quota di partecipazione al reddito della società, in ipotesi di rettifica della dichiarazione di quest'ultima, postula la formulazione e la notificazione dell'avviso di accertamento unitario anche nei riguardi dei soci, nonché la partecipazione al giudizio d'impugnazione di tale avviso unitario, ai sensi dell'articolo articolo 14 del Dlgs 546/92, di tutti i destinatari (società e soci).

Nel caso in cui la separata controversia sul reddito della società non abbia avuto come contraddittori anche i soci (per essere stato l'avviso unitario medesimo emesso solo nei confronti della società, oppure per non avere il giudice dell'impugnazione proposta l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei soci destinatari dell'accertamento unitario), non è invocabile l'imputazione diretta ai soci delle quote del reddito sociale.

Anche la pendenza di una controversia sul reddito di un'impresa familiare, cui non partecipi il collaboratore dell'impresa medesima, non comporta l'obbligo di sospendere, ai sensi dell'articolo 295 del c.p.c., la separata causa promossa da tale collaboratore per contestare la rettifica del proprio imponibile, poiché la decisione dell'una controversia non produce effetti vincolanti sulla decisione dell'altra (Cassazione, sezione V, sentenza n. 11779 del 19/9/2001).

NOTE
1. Angelo Buscema, "Riunione di processi, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi", in FISCOoggi del 17 gennaio 2006 . Di Giacomo Enzo, "Applicabile il regolamento di competenza", in FISCOoggi del 12 luglio 2005.
Anche nel processo tributario, intanto si può parlare di "questione incidentale pregiudiziale" in quanto la questione "pregiudiziale" pendente dinanzi ad altro giudice tributario abbia il carattere della "incidentalità" necessaria nell'ambito del giudizio principale. Se invece la "questione" è oggetto diretto del petitum nell'ambito di entrambi i due diversi procedimenti, allora la fattispecie si risolve, a seconda dei casi, in un'ipotesi di "litispendenza" o di "continenza", e come tale deve essere disciplinata. Più in particolare, quando poi, vertendosi in ipotesi di "continenza", non si renda possibile l'applicazione dello strumento della "reductio ad unum" dei due procedimenti, previa riunione degli stessi, per il fatto che essi risultino pendenti in gradi diversi, allora l'incidentalità della causa "contenuta" diviene presupposto per l'applicazione in via estensiva dell'articolo 295 c.p.c. A una tale applicazione dell'articolo 295 c.p.c. nel processo tributario non è di ostacolo la formulazione limitativa di cui articolo 39 del Dlgs n. 546 del 1992. In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria che non aveva sospeso il processo e aveva (al pari di quella di primo grado) deciso sull'impugnativa dell'avviso di liquidazione dell'Invim decennale, relativo a un fabbricato, in ordine al quale l'Ute aveva notificato l'attribuzione della rendita, che era stata autonomamente impugnata e per la quale pendeva altro giudizio, così basandolo su una decisione, ancora non definitiva, relativa all'attribuzione della rendita catastale e violando il dovere di sospensione del processo di cui all'articolo 295 c.p.c. (Cassazione, sentenza n. 10509, depositata il 18 luglio 2002).
Non sussiste un rapporto di pregiudizialità, con conseguente sospensione, ai sensi dell'articolo 295 del c.p.c., tra il ricorso proposto dal socio accomandatario di una Sas, avverso l'accertamento unitario ai fini Ilor del reddito d'impresa, e analogo ricorso presentato dal legale rappresentante della stessa Sas avverso l'accertamento unitario ai fini Ilor del reddito d'impresa; infatti, pur sussistendo identità di oggetto, in considerazione dell'accertamento ai fini Ilor nei confronti della società e ai fini Irpef nei confronti dei soci, non sussiste, in tal caso, identità dei soggetti (Cassazione, sentenza n. 14788 del 22/11/2001).


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