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Giurisprudenza

La contumacia non elimina l’onere della prova

La mancata costituzione del convenuto non equivale a una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore

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La Cassazione, con la sentenza n. 24992 del 24 novembre 2006, ha affrontato due questioni.
La prima si riferisce all’inapplicabilità al processo tributario del principio considerato, in senso stretto, di natura processualcivilistica, secondo cui la contumacia del convenuto, liberamente apprezzabile da parte del giudice, ai sensi dell’ articolo 116 del Codice di procedura civile, possa costituire ammissione sulla domanda attorea.
Per quanto riguarda l’altro punto, è stato affermato che, atteso che la sentenza passata in giudicato costituisce regula iuris e non elemento di fatto, il ricorrente che contesti l'attività interpretativa del giudicato posta in essere dal giudice dell'ottemperanza, in base a quanto previsto dall’articolo 70 del Dlgs n. 546/1992, solleva una questione di diritto e non una (inammissibile) questione di fatto (nella fattispecie concreta, la Corte ha escluso che dalla condanna al rimborso dell’imposta derivi l’obbligo di versare gli interessi anatocistici).

Entrando nel merito della questione, i ricorrenti dinanzi alla Suprema corte lamentavano il fatto che la sentenza passata in giudicato (sentenza di appello davanti alla commissione tributaria regionale) non avrebbe riconosciuto il diritto del contribuente agli interessi anatocistici, anche perché non richiesti dalla parte. In sede di ottemperanza, il giudice avrebbe violato il disposto dell'articolo 70, secondo cui nel giudizio di ottemperanza il giudice può solo conoscere del titolo esecutivo, costituito dal decisum della sentenza passata in giudicato.

La doglianza in questione non è stata accolta.
Prima di tutto, non ha fondamento, per il giudice di legittimità, la prospettazione secondo la quale le questioni poste dai ricorrenti, con il ricorso per cassazione, presuppongono la necessaria contestazione dei fatti da parte del convenuto, nel corso della fase di ottemperanza, atteso che, come lo stesso contribuente ammette, la decisione è stata adottata in assenza dell'ufficio che rinunciava a comparire.

Infatti, ove la parte non sia stata presente, in un grado o in una fase processuale, essa mantiene il diritto di far valere le proprie difese con i normali mezzi di impugnazione consentiti dall'ordinamento, salvo l'operare di specifiche preclusioni.
Nel processo tributario (che richiama, attraverso l'articolo 49 del Dlgs n. 546 del 1992, le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del Codice di procedura civile - escluso l'articolo 337 - sulle impugnazioni in generale, e, attraverso l'articolo 62 dello stesso decreto legislativo, la disciplina del ricorso per cassazione) non opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto - che nel processo civile ordinario è liberamente apprezzabile, ai sensi dell'articolo 116 cpc, e consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo - importa ammissioni sulla domanda attorea né, esso, in questa sede, equivale a una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale non è perciò dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese.

Relativamente al secondo punto, i giudici hanno operato una distinzione tra “questione di fatto”, in quanto tale inammissibile dinanzi alla Suprema corte, e “questione di diritto”, come tale conoscibile dalla stessa (nella fattispecie concreta, essa riguarda l’esistenza di una condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici).

La questione si sviluppa in riferimento al diritto sostanziale applicabile, atteso che l'articolo 37, comma 50, del Dl n. 223 del 2006, ha stabilito che “gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile”.
In riferimento a tale periodo temporale, in cui era ancora applicabile ai rimborsi l'articolo 1283 del Codice civile, vigeva la regola secondo cui il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, ove tali interessi fossero stati chiesti, soltanto nel corso del giudizio di ottemperanza (della sentenza che ha riconosciuto il diritto al rimborso).

In tal senso depone la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, richiamata nel giudizio di legittimità, stante l'equivalenza fra il giudizio di ottemperanza disciplinato dall'articolo 70 del Dlgs n. 546 del 1992 e quello previsto dalla legge n. 1034 del 1971, secondo la quale “il giudice può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il reale significato, ma non può riconoscere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere con la sentenza da eseguire, ancorché conseguente e collegato” (cfr Consiglio di Stato n. 1108/1997, n. 244/1999, n. 247/2002, n. 1050/2002).

Ma tale enucleazione, precisa la Corte, è attività giuridica, e non questione di fatto, perché - come si è detto - attiene all'interpretazione della regula iuris, e le difformità tra il contenuto della regola di diritto che emerge dal giudicato e le precisazioni rese dal giudice dell'ottemperanza, nella sua decisione, sono sindacabili come questioni di diritto e denunciabili come errores in iudicando.

Non diversamente, del resto, si sono pronunciate le sezioni unite civili, che hanno più volte affermato (cfr sentenza n. 23242 del 2005) che il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche.

Ritornando al caso in analisi, la sentenza impugnata si è limita ad affermare la debenza di tali interessi, senza far cenno alla statuizione ex iudicato, rimasta inapplicata per la presunta inadempienza dell'Amministrazione, tenuta al rimborso, e della quale si è chiesta l'ottemperanza, compiendo, perciò, un’affermazione in diritto errata, perché suppone che la fonte degli interessi risieda nel mero ritardo nell'esecuzione del dovere di rimborso del capitale e degli interessi moratori, e non sulla scorta del fatto giuridico secondo cui gli interessi anatocistici erano già stati disposti dalla sentenza passata in giudicato, che - a sua volta - avrebbe dovuto provvedere su una specifica domanda del contribuente nel giudizio presupposto.

Il giudice del giudizio di ottemperanza, infatti, non può far derivare dalla decisione che si sia limitata a disporre il rimborso, anche l’obbligo al pagamento degli interessi anatocistici ex articolo 1283 cc, che non abbia formato oggetto di espressa pronuncia da parte del giudice del giudizio presupposto.
In tale ambito va collocata la giurisprudenza della Suprema corte che ha più volte escluso la proponibilità di siffatte domande nell'ambito del giudizio di ottemperanza.


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