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Giurisprudenza

La copia della Pec non disconosciuta
è sufficiente a provare la notifica

I giudici di secondo grado hanno ritenuto giuridicamente valida la conoscenza degli atti impugnati, anche alla luce dell’istanza di rateazione presentata dal contribuente

pec

Per attestare il perfezionamento della notifica a mezzo Pec di una cartella di pagamento, è sufficiente la produzione della ricevuta di avvenuta consegna che dà prova del fatto che il messaggio è stato effettivamente consegnato al destinatario. È quanto hanno stabilito la Commissione tributaria con la pronuncia n. 1847/2019.

Fatti di causa
La vertenza, trattata in prime cure avanti alla Ctp, aveva ad oggetto una serie di cartelle di pagamento e di avvisi di accertamento, notificati ad una società lombarda.
La compagine sosteneva di essere venuta a conoscenza del credito erariale incidentalmente, a seguito di richiesta di estratto di ruolo e, che, dunque, i summenzionati atti non fossero mai stati regolarmente notificati, con invalidità dei consequenziali atti di riscossione.
 
La posizione del Fisco
L'Agenzia delle entrate, di contro, si difendeva producendo copie degli atti di riscossione, delle ricevute di notifica e dell'istanza di rateizzazione presentata dalla società contribuente in relazione al credito in questione, a dimostrazione della conoscenza dello stesso.
La Ctp adita respingeva il ricorso, ritenendo infondate le contestazioni della contribuente.
 
L’appello della contribuente
La società, allora, con il proprio successivo atto di appello, insisteva sulla mancanza della prova di perfezionamento delle notifiche, eseguite a mezzo Pec, degli atti impositivi impugnati.
In particolare, la società lamentava:
- l'invalidità della notifica, in quanto gli atti impositivi erano stati allegati in formato .pdf e non in formato .p7m, capace di dimostrare l'apposizione di firma digitale sui files e, dunque, l’autenticità di questi ultimi
- l'insufficienza della documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria per dimostrare l'avvenuto perfezionamento delle notifiche via Pec
- l'obbligo della parte pubblica, a fronte del disconoscimento operato dalla società, di produrre gli originali degli atti impositivi e delle ricevute di notificazione.
 
La pronuncia del Collegio
La Ctr premette che i più recenti interventi della Corte di cassazione hanno fugato qualsivoglia dubbio circa la legittimità della notifica di un atto impositivo attraverso Pec, con l'atto stesso allegato in formato .pdf anziché .p7m.
In particolare – continua il Collegio – le sentenze della Cassazione nn. 3805 e 10266, entrambe del 2018, nell'equiparare i formati menzionati ai fini della validità della trasmissione del file tramite Pec, hanno stabilito che: “secondo il diritto dell'Ue e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.
Conseguentemente, la notifica della cartella tramite Pec, mediante l’uso del file in formato pdf, appare idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
 
La prova del perfezionamento della notifica
Inoltre, continua la Ctr, le ricevute di avvenuta consegna sono sufficienti a dimostrare il perfezionamento della notificazione, dando la prova che il messaggio sia stato effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, senza che altro possa essere richiesto (come l’effettiva natura e presa visione dei documenti) ai fini del perfezionamento della notifica, in senso analogo a quanto avviene per le notifiche non a mezzo Pec
In caso contrario - si può osservare - vi sarebbe una disparità di trattamento fra le due tipologie di notifica, a danno della moderna notificazione telematica.
 
La sufficienza della fotocopia
Il Collegio d'appello passa, quindi, a considerare l'ultimo motivo di appello della compagine, relativo alla doglianza sulla mancata produzione degli originali delle ricevute di notificazioni e degli atti impositivi.
In proposito, appare dirimente alla Ctr la giurisprudenza della Cassazione, che ha statuito quanto segue: "la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'articolo 149 cpc, richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate", ma ciò solo “ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 codice civile - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (cfr, Cassazione 8861/2016).
E, nel caso di specie, osserva la Ctr, non vi era stata contestazione da parte della contribuente.
 
I giudici di seconda istanza concludono, sul punto, con un ulteriore richiamo alla giurisprudenza della Cassazione, dirimente nel caso in questione. In questo senso, la Suprema corte ha affermato che “il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità a/l'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni": di conseguenza, "l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. nn. 9439/2010 e 2419/2006, nonchè Cass. 23046/2016)”.
 
L'istanza di rateazione che "smaschera" la conoscenza dell'atto
Pertanto, alla luce dei principi menzionati, è apparsa evidente la genericità delle contestazioni dell'appellante, che, più che procedere a un vero e proprio disconoscimento delle copie delle ricevute di notificazione, si era limita a richiedere la produzione degli originali stessi, senza addurre ulteriori ragioni.
Al contrario, nel caso in esame, deponeva a favore della correttezza del procedimento notificatorio, provata con la produzione delle copie fotostatiche degli atti di detto procedimento, l’istanza di rateizzazione del debito presentata dal contribuente stesso in relazione al credito erariale in questione, prima ancora della richiesta di estrazione del ruolo.

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