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Giurisprudenza

Corretto l’analitico – induttivo
spinto dalla torrida estate 2003

Anche le condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli tra le presunzioni idonee a sorreggere l’avviso recapitato al titolare di uno stabilimento balneare

In tema di accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, l’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, consente all’ufficio, anche in presenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale, ma sostanzialmente inattendibili, in quanto affette da incompletezze, inesattezze e infedeltà, di evincere l’esistenza di maggiori ricavi o di minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova in capo al contribuente.
In virtù di tale principio, con la sentenza n. 13561 del 30 maggio 2017, la suprema Corte ha riconosciuto la rilevanza, ai fini della valutazione circa la sussistenza di presunzioni idonee a sorreggere l’accertamento effettuato nei confronti del titolare di uno stabilimento balneare, delle molteplici circostanze evidenziate dall’ufficio, tra cui le condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli dell’estate 2003.
 
La vicenda processuale
Il contenzioso trae origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’ufficio, avvalendosi del procedimento analitico – induttivo (articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973), rettificava il reddito d’impresa dichiarato dal contribuente, titolare di uno stabilimento balneare nella riviera romagnola, relativamente al periodo d’imposta 2003.
 
In riforma della sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso di parte, la Ctr Emilia Romagna annullava integralmente l’atto impositivo ritenendo che le circostanze poste dall’ufficio a fondamento dello stesso – concernenti: l’irrisorietà del reddito d’impresa dichiarato dal contribuente; l’utilizzo di attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini) in misura superiore a quella dichiarata nello studio di settore; le condizioni meteorologiche favorevoli dell’estate 2003 – non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla normativa in materia e non potessero considerarsi certe, in quanto rinvenienti da un accesso effettuato due anni dopo il periodo d’imposta in questione.
 
Avverso detta pronuncia l’ufficio ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione di legge con riferimento al più volte richiamato articolo 39 e l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Ctr adeguatamente considerato le presunzioni poste a fondamento della rettifica.
 
La pronuncia
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno accolto le doglianze dell’ufficio. In particolare, la Corte ha innanzitutto richiamato il proprio consolidato orientamento, in forza del quale “è legittimo il ricorso all’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa … anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o di minori costi in base a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti…” (Cassazione, n. 23550/2014).
 
In tale prospettiva, la Corte ha osservato che nell’avviso di accertamento erano state evidenziate molteplici circostanze – la modesta entità del reddito d’impresa dichiarato dal contribuente, l’utilizzo di lettini e ombrelloni in misura superiore a quella indicata nello studio di settore, le condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli dell’estate 2003 e la presenza di villeggianti anche durante la settimana – rilevanti ai fini della valutazione circa la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere l’accertamento analitico – induttivo, effettuato dall’ufficio in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente.
Tali elementi, a giudizio della Corte, non sono stati esaminati o adeguatamente valutati dalla Ctr, il cui pronunciamento deve, pertanto, essere cassato con rinvio.
 
Osservazioni
In materia di accertamento analitico – induttivo, l’orientamento consolidato dei supremi giudici è che la ricostruzione presuntiva dei ricavi d’impresa può essere legittimamente fondata sulla base della valutazione dei consumi di determinate materie sussidiarie o beni di consumo.
A titolo esemplificativo, nell’ambito dell’attività di verifica nei confronti di imprese di ristorazione è stata ripetutamente affermata la legittimità dell’accertamento basato sul numero dei tovaglioli utilizzati, nell’ipotesi in cui, dalle indagini effettuate, emergano gravi incongruenze (“tovagliometro”, cfr Cassazione 18475/2009).
 
Analogamente, con la sentenza 17408/2010, la Cassazione ha legittimato l’accertamento presuntivo del reddito di un’impresa di ristorazione fondato sulla discrasia rilevata tra il consumo di acqua minerale e il numero dei pasti somministrati risultante dalle ricevute fiscali.
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