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Giurisprudenza

Corte di Giustizia

Corte di giustizia Ue (seconda sezione – sentenza del 26 maggio 2005, causa C-536/03)

Corte di giustizia Ue (terza sezione – sentenza del 26 maggio 2005, causa C-498/03)

Corte di giustizia Ue (prima sezione – sentenza del 26 maggio 2005, causa C-465/03)

Corte di giustizia Ue (terza sezione – sentenza del 26 maggio 2005, causa C-43/04)

Corte di giustizia Ue (Seconda Sezione – sentenza del 26 maggio 2005) causa C-536/03


Deduzione Iva e attività di costruzione immobiliare
La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), verte sull’interpretazione dell’articolo 19 della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (“sesta direttiva”), per quanto riguarda il diritto a dedurre l’Iva versata a monte nell’esercizio dell’attività di costruzione immobiliare. Il giudice del rinvio intende accertare se per il calcolo della frazione che consente di ottenere il prorata di deduzione previsto dall’articolo 17 della stessa direttiva, occorra o meno inserire, nel denominatore, il valore delle opere in corso alla fine di ciascun anno, le quali non sono state ancora commercializzate e il cui valore non è stato, in tutto o in parte, riscosso dal soggetto passivo.
Per la Corte, l’articolo 19 della sesta direttiva “si oppone a che sia incluso nel denominatore della frazione che consente il calcolo del prorata di deduzione il valore delle opere in corso effettuate da un soggetto passivo nell’esercizio di un’attività di edilizia civile, allorché questo valore non corrisponde a cessioni di beni o a prestazioni di servizi che egli ha già effettuato o che hanno dato luogo alla redazione di stati di avanzamento dei lavori e/o a riscossioni di acconti ”.


Corte di giustizia Ue (Terza Sezione – sentenza del 26 maggio 2005) causa C-498/03


Esenzione Iva per prestazioni connesse a gestione istituti di assistenza
La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Vat and Duties Tribunal, London (Regno Unito), è stata presentata con riguardo all’esenzione dall’Iva delle prestazioni fornite da una società di persone per la gestione di istituti di assistenza e di accoglienza nel Regno Unito, laddove, a giudizio della parte ricorrente, tali prestazioni devono essere assoggettate all’Iva. Per la Corte, “spetta al giudice nazionale determinare, alla luce, segnatamente, dei principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale, e tenendo conto del contenuto delle prestazioni di servizi in questione, nonché delle condizioni del relativo esercizio, se il riconoscimento, quale organismo avente carattere sociale ai fini delle esenzioni previste dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva 77/388, di un organismo privato che persegue fini di lucro e, pertanto, non dispone dello status di «charity» in forza del diritto nazionale ecceda il potere discrezionale conferito da tali disposizioni agli Stati membri ai fini di tale riconoscimento ”.
Corte di giustizia Ue (Prima Sezione – sentenza del 26 maggio 2005)causa C-465/03



Detrazione Iva per prestazioni connesse a emissioni di azioni
La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria), è stata presentata nell’ambito di una controversia relativa alla possibilità di detrarre l’Iva versata da una società in relazione a prestazioni connesse all’emissione di azioni in occasione della sua quotazione nella Borsa di Francoforte. Per la Corte, “Un’emissione di nuove azioni non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva... L’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, conferisce un diritto a detrarre integralmente l’imposta sul valore aggiunto gravante sulle spese sostenute da un soggetto passivo per le diverse prestazioni da esso acquistate nell’ambito di un’emissione di azioni, nei limiti in cui tutte le operazioni effettuate da tale soggetto passivo nell’ambito della sua attività economica costituiscano operazioni imponibili ”.
Corte di giustizia Ue (Terza Sezione – sentenza del 26 maggio 2005)causa C-43/04



Regime comune forfetario agricolo per affitto aree venatorie
La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof (Germania), è stata presentata nell’ambito di una controversia in merito all’applicazione del regime comune forfetario agricolo, previsto dall’articolo 25 della sesta direttiva, all’affitto di aree venatorie nell’ambito di un’azienda silvicola comunale. Per la Corte, “L’articolo 25 della sesta direttiva ... dev’essere interpretato nel senso che il regime comune forfetario per i produttori agricoli si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli e alla fornitura di prestazioni di servizi agricoli, nel senso definito al n. 2 del detto articolo, e che le altre operazioni effettuate dagli agricoltori forfetari sono soggette al regime generale della sesta direttiva. L’articolo 25, n. 2, quinto trattino, della sesta direttiva, nel combinato disposto con l’allegato B della medesima, dev’essere interpretato nel senso che la cessione in affitto di aree venatorie da parte di un agricoltore forfetario non costituisce una prestazione di servizi agricoli ai sensi della direttiva medesima ”.

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