Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Corte di giustizia: sugli energetici
ok a tassazione, ma in linea con l’Ue

Protagonista della controversia uno Stato membro a cui la Commissione europea ha inviato una lettera di diffida per inosservanza della direttiva comunitaria in materia

impianti elettrici
La questione controversa prende le mosse da una lettera di diffida che la Commissione europea ha inviato alla Francia in relazione al sistema di imposizione fiscale riservato ai prodotti energetici e a quelli dell’elettricità. In sostanza, la questione riguarda il fatto che l’Amministrazione francese non avrebbe applicato le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE emanata proprio per mettere insieme un sistema di norme atte a regolamentare la tassazione nel mercato dell’elettricità.
 
La fase precontenziosa
Nell’aprile 2009, la Commissione europea inviava una lettera di diffida alla Francia in cui si sosteneva il mancato rispetto degli obblighi comunitari per il mancato rispetto della direttiva 2003/96/CE, sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. In un primo momento, la Francia rispondeva che l’adozione di norme conformi, alla direttiva di settore, era stato differito nel tempo per dar modo alle autonomie locali di fornire le opportune indicazioni. Nel settembre 2009, però, l’Amministrazione francese riceveva una ulteriore lettera di sollecito sull’adeguamento alla direttiva 2003/96. Nel silenzio del governo, la Commissione riceveva un parere motivato con cui era invitata, ancora una volta, a adottare le misure necessarie sul sistema di tassazione dell’elettricità. Successivamente, la Francia trasmetteva una lettera in cui si comunicava che un nuovo disegno di legge in materia era giunto all’esame del Senato e che, nello stesso, si faceva espresso riferimento, recependole, alle disposizioni di cui alla direttiva 2003/96.
 
Il ricorso della Commissione 
Nel ricorso ai giudici europei, presentato dalla Commissione, la ricorrente ha sostenuto che le autorità francesi non hanno rispettato il termine ultimo di adeguamento, del sistema di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, alla direttiva 2003/96. In questo modo era rivendicato il mancato rispetto del dovere comunitario di attenersi alle direttive, nonostante la parte convenuta avesse legiferato in materia ma esulando dai termini della direttiva prima della scadenza del periodo transitorio.
 
La posizione dei giudici nei riguardi del ricorso
Per la sussistenza di una violazione al diritto dell’Unione, premettono i giudici europei, occorre far riferimento allo stato di fatto dell’invio del provvedimento motivato inviato a carico della Francia. La violazione contestata, infatti, è il mancato rispetto del termine di adeguamento alla direttiva 2003/96, sulla tassazione dei prodotti energetici. Come affermato dalla parte ricorrente, il regime fiscale nazionale sui prodotti energetici era ancora in vigore all’atto dell’adozione della direttiva. Se da una parte, ai fini della constatata violazione, la Commissione ha prodotto svariate richieste scritte di adeguamento, dall’altra la parte convenuta, ha nel corso del tempo, ha adottato disposizioni legislative per recepire la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Il punto sulla questione, come sottolineano i togati europei, è che l’intervento normativo è avvenuto non rispettando la tempistica temporale stabilita nella direttiva. Né tantomeno è servito l’intervento della Spagna, ammessa a presentare deduzioni al fianco della Francia, a scagionare dalla pronuncia di violazione dell’obbligo comunitario. A tal proposito, l’Amministrazione spagnola, ha sostenuto che la direttiva, per alcuni vuoti normativi, deve essere revisionata in quanto, così come strutturata, è tale da costituire ostacolo al corretto funzionamento dei mercati interni di ogni Stato membro. Proprio per questo, si è espressa la Spagna, l’Amministrazione francese non può essere dichiarata colpevole di violazione del diritto dell’Unione sulla base di una normativa non in grado di livellare il regime di tassazione, tra le varie aree di ciascun Paese, in un settore così importante come quello dell’energia elettrica. In conclusione, i giudici europei non hanno potuto non prendere atto che, alla data del 1° gennaio 2009, secondo l’articolo, 18, paragrafo 10, secondo comma della direttiva 2003/96, cd. periodo transitorio, l’Amministrazione francese non aveva legiferato per adeguarsi alla direttiva.
 
La pronuncia della Corte
A conclusione del dibattimento sulle misure adottate dall’Amministrazione francese in recepimento della direttiva 2003/96/CE, sul sistema di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, i togati comunitari si sono pronunciati riconoscendo la fondatezza delle richieste della Commissione europea. In definitiva, quindi, i singoli Stati membri, non possono adottare misure fiscali sulla tassazione in esame prescindendo dal fare riferimento alle disposizioni comunitarie di specie, di cui la direttiva 2003/96 costituisce il riferimento cardine.
 
 
Fonte: procedimento C-164/11
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-giustizia-sugli-energetici-ok-tassazione-ma-linea-lue