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Giurisprudenza

Corte Ue: per auto e moto, l'usato
è “garantito” in tutta l'Unione

Gli eurogiudici, con la recente pronunzia, hanno censurato la normativa adottata dai Paesi Bassi che discrimina i modelli usati, importati da altro Stato membro

auto e moto
Al centro della controversia, esaminata di recente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, un cittadino dei Paesi Bassi che, nel 2010, ha acquistato un'auto usata pagando la tassa d'immatricolazione nel proprio Paese. L'automobile, infatti, era stata messa in circolazione per la prima volta in Germania nel 2006 ed era originariamente dotata di targa tedesca.
La legge nazionale calcolava tale tassa, tra il 2006 ed il 2009, in base al prezzo netto di catalogo (prezzo imposto dalla casa produttrice al netto dell'Iva).
A partire dal 1° febbraio 2008, però, la base imponibile della tassa veniva modificata, includendo anche un importo dipendente dal tasso di emissione di biossido di carbonio (CO2); pertanto, la quota relativa al prezzo netto si era andata riducendo, proporzionalmente, in funzione dell'aumento di questa nuova voce.
Nel periodo 1° febbraio 2008-31 dicembre 2009, in virtù delle disposizioni transitorie, ai veicoli usati importati e immatricolati nel corso di tale periodo, utilizzati per la prima volta anteriormente al 1° febbraio 2008, non si applicava la modifica normativa.

Le modifiche intervenute dopo
A partire dal 1° gennaio 2010, invece, tale modifica si applicava all'immatricolazione di tutti i veicoli, nuovi e usati, compresi quelli utilizzati per la prima volta anteriormente al 1° febbraio 2008 (come nel caso di specie).
L'acquirente contestava l'importo della tassa in relazione al proprio veicolo, importato successivamente al periodo transitorio, ritenendo che il raffronto andava effettuato con i veicoli usati similari immatricolati nei Paesi Bassi, nel corso del periodo 1° febbraio 2008 - 31 dicembre 2009, nella cui base imponibile non era incorporata la quota relativa alle emissioni di CO2.
Diversamente ragionando, i veicoli usati ma d'occasione, importati dal 1° gennaio 2010 in poi, sarebbero stati tassati in misura maggiore rispetto a quelli nuovi. La questione raggiungeva il giudice nazionale di ultima istanza, che decideva di rimettere la stessa alla Corte di giustizia.
 
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio, pertanto, ritenendo la legge belga potenzialmente lesiva dell'art. 110 TFUE, formulava le seguenti questioni pregiudiziali:
  • cosa debba intendersi per “veicolo similare” ed in particolare se tale locuzione si riferisca ad un veicolo nuovo nel mercato nazionale ovvero anche ad uno registrato/importato da altro Paese UE come usato ma della medesima cilindrata;
  • se la quota della tassa per CO2 debba esser considerata una nuova tassa, distinta da quella esistente fino al 1° febbraio 2008 o meno, per cui il raffronto coi veicoli usati importati dal 1° gennaio 2010 non era rilevante;
  • se, nel caso in cui essa non fosse una nuova tassa, sia lesiva dell'articolo 110 TFUE un'applicazione differenziata della stessa, che distingua veicoli nuovi e usati, nazionali o comunitari pur se di identica cilindrata in base all'anno di importazione anziché di immatricolazione.
Le motivazioni della pronuncia
La Corte premette che gli autoveicoli presenti sul mercato di uno Stato membro sono “prodotti nazionali” di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 110 TFUE.
Allorché tali prodotti sono messi in vendita sul mercato dell'usato essi devono esser considerati come prodotti similari ai veicoli usati importati se le loro caratteristiche e funzioni (prezzo, dimensioni, comodità, prestazioni, consumo etc.) risultano analoghe, tali da generare un rapporto concorrenziale.
L'articolo 110 TFUE, ricorda la Corte, tutela la libera circolazione delle merci, stabilendo il divieto di tassare maggiormente prodotti importati rispetto a quelli nazionali similari.
Per quanto riguarda la tassa in questione, risulta che essa è dovuta e versata solo al momento della prima immatricolazione di un'autovettura sul territorio nazionale, indipendentemente dalle modifiche in ordine al metodo di calcolo della stessa.
Risulta ex actis che i veicoli usati nazionali, la cui prima utilizzazione è anteriore al 1° febbraio 2008 sono tassati in misura inferiore sia rispetto a quelli che sono stati importati ed immatricolati nei Paesi Bassi tra il 1° febbraio 2008 ed il 31 dicembre 2009 sia rispetto a quelli, sempre similari,  importati a partire dal 1° gennaio 2010 ma immatricolati prima delle modifiche normative suddette. Da qui, la censura della normativa nazionale.
 
Conclusioni
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 TFUE i prodotti nazionali similari comparabili ad un veicolo usato, come quello di cui al procedimento principale, utilizzato per la prima volta anteriormente al 1° febbraio 2008 e importato ed immatricolato nei Paesi Bassi nel 2010, sono i veicoli che si trovano già sul mercato olandese, che presentano le caratteristiche più vicine a quello del veicolo di cui trattasi.
L'articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una tassa, come quella sulle autovetture e sui motoveicoli in vigore nel 2010, se e nella misura in cui l'importo di tale tassa applicato ai veicoli usati importati al momento della loro immatricolazione nei Paesi Bassi supera l'importo residuo più basso della stessa, incorporato nel valore dei veicoli usati similari già immatricolati in questo stesso Stato membro.
 
 



Fonte:
Data della sentenza
19 dicembre 2013
Numero della causa
Causa C-437/12
Nome della parte
X
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