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Giurisprudenza

Corte Ue: base imponibile esclusa
senza il “peso” della condizione

Secondo i giudici europei per l'imposta sui conferimenti l'esclusione dalla base imponibile non riguarda soltanto i beni di una società il cui capitale è aumentato

la sede della corte di giustizia Ue
L’articolo 5 della direttiva prevede che l’importo su cui l’imposta è liquidata, in caso di aumento del capitale sociale, non comprende l’ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all’aumento del capitale sociale e che sono già stati sottoposti all’imposta sui conferimenti. L’articolo 7 della direttiva n. 69/335, nella versione modificata dalla direttiva 85/303, stabilisce che gli Stati membri esentano dall’imposta sui conferimenti le operazioni che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate a un’aliquota pari o inferiore allo 0,50%.


Il protagonista della controversia
Nel caso di specie, una società di diritto polacco controlla altre due società del gruppo; la controllante ha ceduto la totalità delle proprie partecipazioni detenute in una delle controllate all’altra controllata mediante un conferimento in natura a quest’ultima. Questa ultima società ha provveduto a un aumento del capitale che risulta pari al valore del conferimento. Considerato che tale operazione costituisce una modifica dell’atto costitutivo, la società è stata sottoposta a imposta sugli atti di diritto privato, corrisposta, in base alla disciplina interna, nella misura dello 0,50%.
 
Il ricorso dell'interessato e la posizione del giudice del rinvio
La società contribuente ha contestato l’applicazione di detta tassazione, sulla base della considerazione che l’applicazione della disciplina contenuta nelle direttive 73/79, 73/80 e 85/303, non consentirebbe di assoggettare ad imposta sui conferimenti l’operazione in parola. Il tribunale amministrativo competente ha respinto il ricorso della società fondando tale decisione sulla circostanza che le direttive  73/79 e 73/80 sono state abrogate prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea e, pertanto, non potevano produrre effetti nei confronti della ricorrente. Ha altresì deciso che alla fattispecie in esame non si applichi l’articolo 5 della Direttiva 69/335.  
 
La richiesta di intervento della Corte Ue
Ciò posto, la Corte amministrativa suprema, successivamente adita, ha sospeso il procedimento sollevando le seguenti questioni pregiudiziali: se per l’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 69/335 il giudice nazionale sia obbligato a tener conto delle disposizioni di alcune direttive (segnatamente la 73/79 e la 73/80) in una situazione in cui tali direttive non fossero più in vigore al momento dell’adesione della Polonia all’UE; se l’esclusione dei beni propri della società di capitali dalla base imponibile dell’imposta sui conferimenti, riguardi esclusivamente i beni propri della società di capitali il cui capitale è aumentato in caso di soluzione negativa della prima questione. 
 
La posizione dei togati comunitari
La Corte, con riferimento al primo quesito, rileva che occorre tener conto, per l’applicazione della direttiva 69/335, della situazione particolare di uno Stato, quale la Polonia, che è diventata membro dell’UE il 1° maggio 2004; pertanto, prima di tale data, la direttiva non poteva essere applicata in Polonia. Prima di tale data, ciascuna misura relativa ad operazioni che rientrano nella nozione di raccolta di capitali era adottata dall’ordinamento giuridico polacco, esclusivamente sulla base del diritto nazionale.
 
L'esenzione da imposta sui conferimenti
L’articolo 7 della direttiva 69/335, quale modificata dalla direttiva 85/303, prevede l’obbligo chiaro ed incondizionato, per gli Stati membri, di esentare dall’imposta sui conferimenti le operazioni che al 1° luglio 1984, erano esentate o tassate con aliquota pari o inferiore allo 0,50%. Tale obbligo vincola la Polonia a partire dal 1° maggio 2004. Detta interpretazione corrisponde sia alla lettera sia allo spirito e all’obiettivo della Direttiva n. 69/335, che intende limitare gli effetti dell’imposta sui conferimenti sulla libera circolazione dei capitali.
 
Il caso della Polonia
Ciò premesso, avendo la Polonia aderito all’UE il 1° maggio 2004, in mancanza di disposizioni derogatorie contrarie contenute nell’atto di adesione dello Stato all’UE, l’articolo 7 della direttiva 69/335, modificato dalla direttiva 85/303, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione ivi prevista si applica soltanto alle operazioni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva modificata, che, al 1° luglio 1984 (data di riferimento dell’articolo 7 della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303), erano esentate in tale Stato dall’imposta sui conferimenti o che erano soggette a tale imposta con aliquota ridotta inferiore o pari allo 0,50%.
 
La doppia condizione e... la tripla
Per quanto concerne il secondo quesito, il giudice  ‘a quo’ chiede in sostanza se l’articolo 5 della direttiva 69/335, che esclude dalla base imponibile l’ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all’aumento del capitale sociale e che sono già stati sottoposti all’imposta sui conferimenti, debba essere interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile soltanto i beni della società di capitali il cui capitale è aumentato o anche quelli che, provenienti da un’altra società, aumentano tale capitale.
Detta disposizione normativa subordina l’esclusione dalla base imponibile alla duplice condizione, che, da una parte i beni siano destinati all’aumento del capitale sociale di una società di capitali e dall’altra che siano già stati sottoposti all’imposta sui conferimenti. Pertanto, l’aggiunta di una altra condizione, secondo cui i beni dovrebbero appartenere alla società il cui capitale sociale è aumentato, risulterebbe contrastare con l’obiettivo perseguito da detta disposizione, che esclude dalla base imponibile gli importi già sottoposti all’imposta sui conferimenti, per evitare la doppia imposizione, con lo scopo di promuovere la libera circolazione di capitali. Difatti, laddove fosse richiesta un’ulteriore condizione, vale a dire l’appartenenza dei beni alla società il cui capitale è aumentato, si permetterebbe la doppia imposizione di uno stesso importo, posto che l’operazione in parola riguarderebbe società distinte.
 
Le conclusioni della Corte di Giustizia
Secondo i togati europei l’articolo 5 della direttiva, che esclude dalla base imponibile l’ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all’aumento del capitale sociale e che sono già stati sottoposti all’imposta sui conferimenti, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a prescindere dal fatto che si tratti di beni della società il cui capitale sociale è aumentato o di quelli che, provenendo da un’altra società, aumentano tale capitale.
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