Corte Ue, per un bene in leasing
no a Iva su prestazione assicurativa
I giudici comunitari intervengono per dirimere una controversia incentrata sulla interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva

Il procedimento principale
La causa di cui al procedimento principale è scaturita dal ricorso presentato da una società di leasing polacca che, tra le condizioni dei contratti di leasing, impone che i beni in leasing siano assicurati. Per queste ragioni la società stessa mette la propria clientela nelle condizioni di ottenere un’assicurazione attraverso la stipula di una apposita polizza il cui premio viene direttamente fatturato dall’agente allo stesso cliente. Ai fini Iva, la società di leasing nelle dichiarazioni annuali ha da subito indicato come esenti dall’imposta le fatture dei premi assicurativi. Di diverso avviso però, l’amministrazione finanziaria nazionale, che ritenendo la prestazione assicurativa di natura accessoria, alla concessione del bene in leasing, ha ritenuto doversi assoggettare all’imposta sul valore aggiunto anche la suddetta prestazione assicurativa. A questo proposito, però, la società di leasing proponeva ricorso al Tribunale amministrativo territorialmente competente, che a discapito della parte ricorrente confermava, nella sua decisione, la posizione dell’amministrazione finanziaria avvalorando la posizione che trattandosi di un operazione accessoria alla principale entrambe rientrassero nel campo di applicazione dell’Iva senza alcuna possibilità di esenzione. Come ultimo tentativo la società ricorrente adiva, tramite ricorso per cassazione, la Corte Suprema amministrativa decideva, sui dubbi interpretativi sollevati in merito all’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva Iva, di sospendere il procedimento per ricorrere ai togati della Corte di giustizia europea.
Le questioni pregiudiziali
Anche se formalmente sono state proposte alla Corte due questioni pregiudiziali, nella sostanza i giudici europei hanno convenuto nel ritenere di maggior rilievo la seconda questione. Ecco che quindi, in primo luogo occorre accertare che una prestazione assicurativa, come quella oggetto della controversia, seppur connessa a una operazione di concessione di beni in leasing, possa considerarsi un vera è propria prestazione distinta. In secondo luogo, se, ammesso il carattere distinto della prestazione assicurativa, se tale prestazione, alla luce dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva, rientri nelle fattispecie di esenzione dall’imposta.
Sul dispositivo dei togati europei
Facendo riferimento alla passata giurisprudenza, i giudici della sesta sezione della Corte, sottolineano che, secondo le disposizioni di cui alla direttiva 2006/112/CE e precisamente di quelle all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma della sesta direttiva Iva, ogni prestazione nella normalità dei casi deve essere considerata comunque distinta e indipendente. Oltre a ciò, la Corte ha altresì affermato che le operazioni costituite da un’unica prestazione, sotto il profilo economico, debbano restare tali ai fini di una corretta applicazione dell’Iva. Ma nel caso di specie, trattandosi da un lato di una operazione di leasing e, dall’altro, di una prestazione assicurativa, secondo l’articolo 135 della sesta direttiva Iva, mentre le prime devono essere assoggettate ad imposta per le seconde, si può asserire che le stesse beneficino dell’esenzione dall’Iva. Sulla natura della prestazione di leasing, quale prestazione di servizi o cessione di un bene di investimento, i giudici europei demandano la competenza, e quindi la valutazione degli elementi del caso, al giudice nazionale. A giudizio dei togati europei la prestazione assicurativa controversa non può essere assoggettata a Iva per la distinta fatturazione degli oneri relativi.
La decisione finale
Secondo gli eurogiudici, pur trattandosi di una prestazione assicurativa avvenuta nell’ambito di un’attività di leasing, il fatto che il costo sia stato fatturato distintamente, rispetto al costo del bene in leasing, evidenzia che si tratta di una operazione assicurativa come prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva. Ne consegue, ai sensi di tale articolo, come formulato nella questione posta dal giudice del rinvio, che può ritenersi esente da Iva per il riconosciuto carattere di prestazione assicurativa distinta dall’operazione di concessione di beni in leasing.
Fonte:
Data della sentenza
17 gennaio 2013
Numero della causa
Causa C-224/11
Nome delle parti
BGŻ Leasing sp. z o.o.
contro
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie