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Giurisprudenza

Corte Ue: in una cessione intra,
la prova fa fede per l’esenzione Iva

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 138 e 139 della direttiva 2006/112 per un avviso di accertamento in rettifica

la sentenza
La controversia oppone una società bulgara all’Amministrazione finanziaria, in merito a un avviso di accertamento in rettifica con cui si nega a tale società l’esenzione dall’Iva per una operazione che tale società ha qualificato come “cessione intracomunitaria di beni”.
Tale società svolgeva attività nel settore dei lavori di costruzione degli edifici e di opere edili. La società dichiarava di aver effettuato cessioni intracomunitarie di materiali grezzi, esentati dall’Iva, ad una società greca, producendo due fatture contenenti il numero di partita Iva greco di tale società.
L’Amministrazione finanziaria bulgara, quindi, ha emanato un avviso di detrazione e di rimborso nei confronti di tale società bulgara.
La questione è approdata in sede giudiziaria; l’autorità giurisdizionale competente ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, le seguenti questioni: se gli articoli 138  e 139 della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che ostano a che, in circostanze quali quelle del procedimento in esame, l’Amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’Iva per una cessione intracomunitaria perché l’acquirente non era identificato ai fini Iva in altro Stato membro e il fornitore non ha dimostrato né l’autenticità della firma che figura sui documenti prodotti per corroborare la sua dichiarazione di cessione esentata, né che la persona che ha sottoscritto tali documenti in nome dell’acquirente avesse facoltà di rappresentarlo.
 
Le valutazioni della Corte europea
Occorre considerare che una cessione intracomunitaria che costituisce il corollario dell’acquisto intracomunitario, è esente dall’Iva se soddisfa i requisiti fissati dall’articolo 138 della Direttiva.
Sulla base di quanto stabilito da detta disposizione, gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, al di fuori del rispettivo territorio nazionale benchè all’interno dell’UE, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.
In base ad un costante indirizzo giurisprudenziale, l’esenzione dall’Iva per la cessione intracomunitaria di un bene, diventa applicabile soltanto quando il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a tale disposizione o trasporto, ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione.
Inoltre, l’articolo 139 della direttiva richiede che l’esenzione è subordinata alla condizione che la cessione non sia effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti a Iva, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva.
Con riferimento al caso di specie, le questioni sottoposte al vaglio pregiudiziale della Corte Ue riguardano le modalità di prova che possono essere imposte al fornitore per dimostrare che le condizioni per l’esenzione Iva di una cessione intracomunitaria di beni sono soddisfatte.
Agli Stati membri compete fissare le condizioni alle quali le cessioni intracomunitarie sono esentate da Iva, per assicurare una corretta applicazione di tali esenzioni e per prevenire una possibile evasione, elusione o abuso.

Certezza del diritto e proporzionalità
Tuttavia, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento comunitario, quali i principi di certezza del diritto e di proporzionalità.
Il principio di certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tutela del legittimo affidamento, richiede che le norme siano chiare e precise. Risulterebbe pertanto, rileva la Corte Ue, contrario al principio di certezza del diritto, che uno Stato membro, che ha stabilito i requisiti ai fini dell’applicazione dell’esenzione Iva di una cessione intracomunitaria fissando in particolare un elenco di documenti da presentare alle autorità competenti, ed ha accettato in un primo momento i documenti presentati dal fornitore in quanto prove giustificative del diritto all’esenzione, possa successivamente obbligare il fornitore ad assolvere l’Iva relativa a tale cessione allorchè rilevi che a causa di una frode commessa dall’acquirente di cui il fornitore non era a conoscenza, i beni non hanno in realtà lasciato il territorio dello Stato membro di cessione. Nel caso di specie, benchè non esista alcuna prova tangibile che permetta di ritenere che i beni sono stati trasferiti al di fuori dello Stato membro di cessione, obbligare il soggetto passivo a fornire tale prova non garantisce la corretta applicazione delle esenzioni dall’Iva. Piuttosto, tale obbligo lo pone  in una situazione di incertezza in ordine alla possibilità di applicare l’esenzione sulla cessione intracomunitaria o sulla necessità di includere l’Iva nel prezzo di vendita.

I rilievi nei riguardi del Fisco bulgaro
Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione bulgara ha emanato un avviso di detrazione e di rimborso basandosi su documenti presentati dalla società bulgara, senza richiedere che fosse provata la autenticità della firma dell’acquirente che figura su tali documenti o che la persona che ha firmato presentasse una procura. L’amministrazione finanziaria bulgara ha richiesto tali adempimenti, che costituiscono condizioni supplementari, solo nel contesto di una verifica fiscale successiva.
Difatti, in prima battuta, l’amministrazione aveva approvato ed accettato che l’acquirente fosse assoggettato a Iva in altro Stato membro.
Soltanto nell’ambito di una successiva verifica, tale Amministrazione aveva constatato che tale ultima condizione non era adempiuta. Negare l’esenzione Iva per la cessione intracomunitaria in tali condizioni sarebbe contrario ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità.
Dagli elementi in possesso della Corte UE non emergono elementi dai quali trarre il convincimento che la cessione fosse parte integrante di una evasione fiscale o che la società bulgara non abbia agito in buona fede nel contesto di una eventuale evasione commessa dall’acquirente.
Spetta al giudice nazionale effettuare una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze di fatto al fine di stabilire se la società bulgara abbia agito in buona fede e abbia adottato tutte le misure che le si potevano richiedere ragionevolmente per garantire che l’operazione realizzata non la conducesse a partecipare ad una evasione fiscale.
 
Le conclusioni della Corte UE
La Corte UE conclude che gli articoli 138 e 139 della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che ostano a che, in circostanze come quelle in esame, l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’Iva per una cessione intracomunitaria perché l’acquirente non era identificato ai fini dell’Iva in altro Stato membro e il fornitore non ha dimostrato né l’autenticità della firma che figura sui documenti prodotti per corroborare la sua dichiarazione di cessione esentata , né che la persona che ha sottoscritto tali documenti in nome dell’acquirente avesse facoltà di rappresentare quest’ultimo, laddove le prove che giustificano il diritto all’esenzione prodotte dal fornitore per corroborare la sua dichiarazione, erano conformi all’elenco di documenti, stabilito dal diritto nazionale, da presentare all’amministrazione e, in un primo tempo, sono state accettate da quest’ultima quali prove giustificative. Tale circostanza deve essere verificata dal giudice del rinvio.
 
 
 


Data della sentenza
9 ottobre 2014
Numero della causa
Causa C-492/13
Nome delle parti
  • Traum EOOD
contro
  • Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
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