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Giurisprudenza

Corte Ue, come individuare il luogodi prestazione dei servizi?

A questo interrogativo hanno risposto i giudici comunitari con la sentenza emanata di recente

la sede della corte di giustizia a bruxelles

La controversia, sottoposta al vaglio pregiudiziale della Corte di Giustizia, pende dinanzi all'autorità giurisdizionale britannica e oppone una associazione la cui attività consiste nell'organizzazione dello scambio tra gli associati, dei diritti di godimento relativi ad alloggi per vacanze situati al di fuori del territorio dello Stato membro e dell'autorità fiscale locale competente (Commissari governativi per le imposte e i dazi).

Il quadro normativo di riferimento
La normativa di riferimento della controversia in esame va individuata, secondo la Corte, nell'articolo 9 della sesta  direttiva Ce n. 77/388/Cee. In particolare si considera luogo di prestazione  di  servizi  quello in cui  il  prestatore  ha  fissato  la  sede  della  propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi  viene resa o,  in mancanza di tale sede o di tale  centro di  attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Tuttavia il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agente immobiliare e perito nonché le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è quello in cui il bene è situato.
Dalla lettura della norma emerge un rapporto di regola ed eccezione tra la due disposizioni

La fattispecie e i rilievi della Corte
L'adesione al programma proposto dalla associazione da parte dell'associato comporta la facoltà di conferire i propri diritti d'uso per fruire di servizi connessi alle vacanze, di cui può godere su beni immobili compresi in un fondo alloggi in multiproprietà e di ottenere la disponibilità di diritti d'uso conferiti da altri aderenti all'associazione. Gli associati versano una quota di iscrizione una tantum, delle quote associative annuali, oltre a una commissione da versare al momento della presentazione della richiesta di scambio.
La sede dell'associazione è situata nel Regno Unito, dove risiedono gran parte dei suoi associati, mentre gli immobili coinvolti nelle operazioni di scambio sono localizzati prevalentemente in Spagna. Ciò ha comportato che le autorità britanniche e spagnole abbiano entrambe preteso il versamento dell'Iva per le operazioni effettuate dall'associazione, con conseguenti e connessi profili di doppia imposizione. 

La posizione del fisco spagnolo
Da un lato le autorità tributarie spagnole fondano la propria pretesa fiscale sulla circostanza che i servizi prestati dall'associazione siano strettamente connessi ad un bene immobile, e conseguentemente soggetti a Iva nel Paese in cui è situato il bene in regime di multiproprietà. D'altra parte, le autorità fiscali britanniche hanno emesso un avviso di accertamento per recuperare l'Iva che, a loro avviso, l'associazione avrebbe dovuto dichiarare con riferimento alle quote di iscrizione e a quelle annuali versate dagli associati titolari di diritti d'uso per vacanze relative a immobili situati in Spagna, e in relazione alle commissioni di scambio percepite per diritti di godimento a tempo ripartito relativi ai predetti beni. 

I rilievi degli eurogiudici
La Corte di Giustizia, partendo dall'analisi dell'articolo 9 della sesta direttiva Ue, evidenzia come la prima parte della disposizione normativa (n. 1) individui una regola di carattere generale, mentre la seconda parte (n. 2) fornisce una serie di criteri di collegamento specifici. La ratio sottesa alle disposizioni va individuata nell'esigenza di evitare conflitti di competenza idonei a dar vita a doppie imposizioni e il mancato assoggettamento a imposta di determinati cespiti. La Corte evidenzia che, secondo giurisprudenza comunitaria consolidata, la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato, e che una prestazione di servizi è soggetta a imposizione esclusivamente laddove esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto.    

La fattispecie oggetto di controversia
Con riferimento alla fattispecie in esame il servizio reso dall'associazione non si concretizza immediatamente, posto che quest'ultima si impegna a fornire il servizio successivamente, su richiesta dei suoi associati. La Corte interviene sulla principale questione sollevata dal giudice a quo nella controversia in esame, vale a dire le condizioni di applicazione dell'articolo 9, n. 2, lett. a) della sesta direttiva.
A tale proposito la Corte ritiene che debba sussistere un nesso sufficientemente diretto tra la prestazione di servizi e il bene immobile. Infatti ricondurre nell'alveo applicativo della norma qualsiasi prestazione di servizi che presenti un nesso anche minimo con un bene immobile, finirebbe per confliggere con la ratio sottesa alla disposizione in esame. E questo dato che i servizi, collegati anche indirettamente al bene immobile, sono numerosi.
La Corte evidenzia, tra le finalità proprie dell'articolo 9,  anche che i beni e i servizi devono essere per quanto possibile tassati nel luogo di fruizione degli stessi. Con riferimento al caso di specie, la Corte rinviene elementi sufficienti a integrare un nesso diretto tra la prestazioni di servizi effettuate e il bene immobile.

Le conclusioni
Secondo gli eurogiudici l'articolo 9, n. 2, lett. a), della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che il luogo di prestazione di servizi resi da una associazione, la cui attività consista nella gestione e organizzazione dello scambio tra i propri associati dei loro diritti di godimento a tempo ripartito su alloggi per vacanze e che riceva da tali associati come corrispettivo quote di iscrizione, quote associative annuali oltre a  commissioni di scambio, deve essere individuato nel luogo in cui è situato l'immobile su cui l'associato possiede il diritto di godimento ripartito a tempo.   

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