Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Corte Ue: per la detrazione Iva
no a discriminazione della holding

I giudici comunitari chiamati a rispondere a due diverse questioni pregiudiziali e a fornire l’esatta interpretazione della normativa comunitaria che disciplina la materia

corte ue
Al centro della controversia esaminata dai giudici comunitari sono due procedimenti che vedono protagoniste due società. Tre sono invece le questioni pregiudiziali che sono state portate all’attenzione della Corte di giustizia dalla Corte tributaria federale tedesca.
 
Il primo procedimento
Una società tedesca deteneva, in veste di socio accomandante, il 98% delle quote di due controllate, costituite nella forma di società di persone a responsabilità limitata in accomandita. Inoltre, essa forniva loro, in qualità di «holding gestoria», prestazioni di servizi amministrativi e commerciali a titolo oneroso.
Per tali prestazioni, soggette ad Iva, la società procedeva alla detrazione integrale dell’imposta assolta a monte per l’acquisizione, presso un terzo, di capitali utilizzati per finanziare le sue partecipazioni nelle controllate e le sue prestazioni di servizi.
L’Amministrazione finanziaria ammetteva tale detrazione solo a titolo parziale, in quanto, a suo avviso, la mera detenzione di quote nelle controllate non dava diritto a detrazione.
La società impugnava, allora, l’atto impositivo avanti alla Sezione tributaria del Tribunale della Bassa-Sassonia, che respingeva il ricorso. La vertenza finiva allora innanzi alla Corte tributaria federale.
 
La seconda vertenza
Un’altra società, nel corso dell’anno 2006, aveva aumentato il proprio capitale e le spese di emissione inerenti tale aumento avevano dato luogo al pagamento dell’Iva.
Tale società, in quanto holding, aveva acquistato, nel corso del medesimo anno, quote in quattro «compagnie di navigazione in accomandita», partecipando alla loro gestione dietro compenso. Dall’Iva dovuta a titolo dei redditi derivanti da tale attività di gestione, essa aveva detratto l’intera somma dell’imposta assolta a monte.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria non avallava la descritta detrazione.
L’adita Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo centro, invece, accoglieva il ricorso proposto dalla società. L’Amministrazione ricorreva, allora, presso la Corte tributaria federale.
 
Questioni pregiudiziali
La Corte tributaria federale, sospesi i connessi procedimenti, proponeva una serie di quesiti alla Corte di giustizia:
1) In base a quale metodo di calcolo debba essere quantificata la detrazione (prorata) dell’imposta assolta a monte da una società holding, in ragione di prestazioni erogate nell’ambito del reperimento del capitale per l’acquisizione di quote all’interno di società controllate, nel caso in cui la holding di cui trattasi eroghi in seguito diverse prestazioni imponibili a favore delle suddette controllate;
2) Se la disposizione vertente sulla riconduzione di più persone a un unico soggetto passivo, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva Iva, osti a una disciplina nazionale secondo cui (in primo luogo) soltanto una persona giuridica – ma non una società di persone – può essere integrata nell’impresa di un soggetto passivo diverso (la cosiddetta società “madre”) e che (in secondo luogo) richiede che la suddetta persona giuridica sia “integrata nell’impresa della società madre” dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo (nel quadro di un rapporto gerarchico);
3) In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se un soggetto passivo possa invocare direttamente l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva Iva.
 
Detrazione Iva e attività economica
Sulla prima questione, la Corte di giustizia precisa che il diritto alla detrazione non può, in linea di principio, essere soggetto a limitazioni.
Affinché l’Iva sia detraibile, in particolare, le operazioni effettuate a monte devono presentare un nesso diretto e immediato con le operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione.
Un diritto a detrazione è, tuttavia, ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Ciò posto, le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come imputabili all’attività economica di tale società e l’Iva assolta su tali spese sarà oggetto di una detrazione integrale, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva Iva.
Nel caso di specie, continua la Corte, le società holding sono assoggettate ad Iva a titolo dell’attività economica costituita dalle prestazioni da esse fornite a titolo oneroso a tutte le loro controllate. Pertanto, l’Iva assolta sulle spese di acquisizione di tali servizi dovrebbe essere dedotta integralmente, a meno che alcune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti da Iva, nel qual caso il diritto a detrazione dovrebbe operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, della medesima direttiva.
 
Possibili i limiti alla detrazione Iva del gruppo?
I togati comunitari adducono che agli Stati membri è consentito subordinare l’applicazione del regime del gruppo Iva a talune restrizioni, purché esse rientrino negli obiettivi di tale direttiva volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a contrastare la frode e l’evasione fiscale.
Spetta, però, al giudice del rinvio verificare se l’esclusione degli enti non dotati di personalità giuridica dal beneficio del regime del gruppo Iva, quale essa risulta dal diritto nazionale applicabile alle controversie nei procedimenti principali, costituisca una misura necessaria e adeguata ai detti obiettivi.
Infine, la Corte, dopo l’analisi della norma, ritiene che l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Iva, secondo cui la costituzione di un gruppo Iva è subordinata alla sussistenza di vincoli stretti sui piani finanziario, economico e organizzativo fra le persone interessate, deve essere precisata a livello nazionale e, quindi, non soddisfa le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto.
 
Conclusioni
1) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che:
– le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’Iva assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’Iva in forza della direttiva Iva, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva Iva;
– le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’Iva assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto – circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare – dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica.
2) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell’Iva, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
3) L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Iva non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest’ultima.



Data della sentenza
16 luglio 2015  
Numero della causa
C-108 e C-109/2014
Nome delle parti
Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG
contro
Finanzamt Nordenham (C‑108/14)
e
Finanzamt Hamburg-Mitte
contro
Marenave Schiffahrts AG (C‑109/14)
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-detrazione-iva-no-discriminazione-della-holding