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Giurisprudenza

Corte Ue, la detrazione Ivanon è soggetta a requisiti formali

È la conclusione degli eurogiudici comunitari su una questione che coinvolge la normativa ungherese

la sede della corte di giustizia

La società ricorrente nel giugno 2006 concludeva un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di costruzione e per la prestazione si è avvalsa della collaborazione di imprese subappaltatrici.   A causa di problemi finanziari, però, i lavori sono stati interrotti e, in ottemperanza alle norme sull'Iva, regolarmente fatturati e dichiarati dal punto di vista fiscale. L'Amministrazione finanziaria, in sostanza, ha negato alla ricorrente la possibilità di portare l'Iva in detrazione sulla base delle fatture emesse dalle imprese subappaltatrici. Questo in quanto le fatture erano state emesse sulla base dell'applicazione della legislazione Iva vigente allora. Successivamente subentrava la nuova legislazione in materia di Iva, costituita dalla direttiva 112/2006, che, ai fini della detraibilità, introduceva nuove disposizioni sulla fatturazione. Disposizioni che, al momento della loro emissione, le fatture delle ditte subappaltatrici non rispettavano in quanto emesse nel rispetto della precedente disciplina sull'Iva.  

Il ricorso alla Corte di giustizia
Contro la decisione dell'autorità fiscale ungherese la società ricorrente ha proposto ricorso al giudice nazionale per chiedere l'annullamento della decisione. Riconoscendo la violazione del diritto dell'Unione in generale, e nello specifico degli artt. 17 e 20 della sesta direttiva Iva, il giudice nazionale ha sospeso il giudizio e rimettendo la questione ai giudici della Corte di giustizia europea.

La questione pregiudiziale
Nella questione pregiudiziale prospettata alla Corte, il giudice del rinvio chiedeva se fosse conforme alla sesta direttiva, in particolare agli artt. 17 e 20, una normativa a carattere nazionale che prevede, per la detraibilità, il rispetto dei formalismi di fatturazione disposti da una normativa successiva, la direttiva 112/2006, rispetto a quanto previsto dalla normativa all'atto emissione delle fatture. In altri termini, appurare se l'applicazione retroattiva di una norma successiva, in tema di detraibilità Iva, è plausibile alla luce delle disposizioni richiamate nonché ai principi del diritto comunitario.

La normativa di riferimento
Nell'analisi del contesto normativo è opportuno distinguere quelle che sono le disposizioni vigenti sia in ambito nazionale che comunitario. Quanto al diritto nazionale la normativa di riferimento è costituita dalla legge CXXVII  del 2007 sull'Iva. L'articolo 127, n.1 di tale legge dispone la possibilità, per un soggetto, di detrarre l'Iva a condizione che sia comprovata dall'emissione di una regolare fattura. Secondo l'articolo 142, n. 1, lett. b) l'Iva deve essere assolta dal destinatario della fattura in quanto acquirente del bene o beneficiario del servizio. L'articolo 169, lettera k, fissa gli elementi che obbligatoriamente devono essere indicati in fattura. Molto importante, ai fini della controversia, è la disposizione della nuova legge sull'Iva di cui all'articolo 269, punto 1.  Quanto ai diritti e agli obblighi da esercitare tramite inversione contabile (soggetto appaltante che si detrae l'Iva dalle fatture a lui rimesse dai soggetti che subappaltano) che scaturiscono da una operazione imponibile basata sui medesimi elementi di fatto, si applica la precedente legge sull'Iva. Questo ad eccezione del fatto che la nuova legge sull'Iva non sia maggiormente favorevole in termini di minori obblighi o maggior diritti per i contribuenti. Conditio sine qua non, per usufruire dell'applicazione della normativa Iva precedente, è la comunicazione scritta all'autorità fiscale entro il termine prescrizionale stabilito. Nel diritto dell'Unione, la sesta direttiva Iva volendo utilizzare un termine tecnico ha subito una rifusione nella direttiva 112/2006. Nella sostanza non è cambiato molto mentre nella forma si è proceduto a un lavoro di razionalizzazione  e rielaborazione della struttura per rendere la normativa Iva maggiormente chiara. L'articolo 167 stabilisce come è possibile detrarre l'imposta soltanto quando la stessa diventa esigibile. Il successivo articolo 168 sancisce la detraibilità dell'Iva assolta, in ogni Stato membro, dal soggetto passivo su beni acquistati o prestazioni di servizi fruite. Secondo quanto stabilito nell'articolo 199, infine, è facoltà degli Stati membri prevedere, quale debitore di imposta, chi abbia usufruito di prestazioni di servizi di costruzione.                  

La pronuncia degli eurogiudici
Nel procedere all'esame della questione pregiudiziale, il primo rilievo dei giudici è stabilire quale normativa Iva seguire. All'epoca di riferimento dei fatti oggetto della causa principale si conveniva che non era possibile fare riferimento alla direttiva 112/2006 analizzando le disposizioni contenute. La circostanza per cui il soggetto passivo ha espressamente optato per l'applicazione della direttiva non pregiudica la possibilità per la società ricorrente di detrarsi l'Iva secondo l'articolo 178 della direttiva 112/2006. Tale articolo, infatti, richiama l'articolo 199, n. 1, lett. a), che disciplina, tra le altre cose, la procedura di inversione contabile. Ecco che allora, la società ricorrente, in qualità di destinatario di un servizio, può detrarre dall'Iva risultante a debito l'Iva a credito sulla base delle fatture senza che queste ottemperino alle norme di redazione previste dalla nuova normativa Iva. Come già in passato affermato dalla Corte, alla stregua del principio di neutralità fiscale, è sufficiente per la detrazione a monte il rispetto degli obblighi sostanziali seppur in presenza di imprecisioni di carattere formale. Ecco che allora, alla luce di quest'ultimo principio, gli eurogiudici concludevano che non poteva essere negato, da parte delle autorità fiscali, il diritto alla detrazione sulla base di considerazioni di carattere formale. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che la stessa Amministrazione finanziaria era a conoscenza della sussistenza dei requisiti materiali per esercitare la detrazione Iva da parte della società ricorrente.
 

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