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Giurisprudenza

Corte Ue: è illegittimo il sistema
di rimborso del bollo ambientale

Così gli eurogiudici che, nonostante l’irricevibilità della questione, hanno fornito indicazioni sulla compatibilità tra la normativa rumena e quella comunitaria

immatricolazione auto estero
Un cittadino rumeno residente in Romania nel 2009 ha acquistato un’autovettura usata immatricolata per la prima volta in Germania. Per immatricolare in Romania tale veicolo, il ricorrente ha dovuto corrispondere la tassa sull’inquinamento, secondo la normativa relativa al bollo ambientale per i veicoli a motore.
Ritenendo la descritta tassa in contrasto con il diritto dell’Unione, il privato ne chiedeva il rimborso e, a seguito del diniego, impugnava detto provvedimento innanzi al Tribunale cittadino, sia contro la locale Amministrazione delle finanze pubbliche che contro l’Amministrazione del fondo per l’ambiente.
 
Le decisioni dei giudici di merito
Con sentenza del 2012, il Tribunale cittadino ha accolto il ricorso di parte contribuente e ha disposto il rimborso di tale tassa da parte dell’Amministrazione del fondo per l’ambiente, in quanto essa era stata istituita in violazione delle disposizioni dell’articolo 110 TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria. Tuttavia, tale giudice ha respinto il ricorso nella parte in cui esso era diretto anche contro la locale Amministrazione delle finanze pubbliche, ossia l’ente che aveva riscosso detta tassa.
A seguito del ricorso promosso dinanzi alla Corte di Appello, quest’ultima ha cassato la citata sentenza e ha rimesso la causa al giudice di primo grado, ritenendo sussistente la legittimazione processuale passiva anche in capo al soggetto che ha riscosso la tassa.
Nelle more della nuova iscrizione della causa al ruolo del Tribunale di primo grado, entrava in vigore la nuova normativa relativa al bollo ambientale per i veicoli a motore (decreto legge 9/2013). Il giudice osservava che, in forza di tale atto normativo, la tassa sull’inquinamento già assolta poteva essere rimborsata esclusivamente nel caso in cui il suo importo fosse maggiore rispetto a quello del bollo ambientale.
In definitiva, secondo tale giudice, il contribuente non aveva più diritto a recuperare la tassa sull’inquinamento e i relativi interessi poiché l’importo correlativo era stato trattenuto dalle autorità tributarie e ambientali a titolo di bollo ambientale, in virtù del valore di quest’ultimo, che era maggiore rispetto alla tassa sull’inquinamento che aveva pagato in occasione dell’immatricolazione del suo veicolo.
 
La questione pregiudiziale
Il Tribunale, allora, sospeso il procedimento, formulava, alla Corte di giustizia il seguente quesito. In particolare se le disposizioni dell’articolo 6 TUE, degli articoli 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 110 TFUE nonché il principio di certezza del diritto e il principio di non reformatio in peius risultanti dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte, possano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni come quelle del decreto n. 9/2013.
 
Le motivazioni della pronuncia
Nonostante l’irricevibilità della questione pregiudiziale formulata, la Corte Ue ritiene comunque di affrontare nel merito la problematica. I togati comunitari premettono che lo Stato membro è tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione.
In argomento, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 110 TFUE osta ad un’imposta come la tassa sull’inquinamento, la quale comportava la conseguenza che veicoli usati importati e caratterizzati da una vetustà e da un’usura notevoli erano gravati da una tassa che poteva rasentare il 30% del loro valore commerciale, mentre veicoli similari, posti in vendita sul mercato nazionale dei veicoli usati, non erano colpiti da siffatto onere tributario.
Gli eurogiudici ne hanno tratto la conclusione che una misura siffatta disincentiva l’immissione in circolazione di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale.
Ciò posto, la Corte prosegue osservando che la Romania ha adottato il decreto legge n. 9/2013, che istituisce un nuovo tributo gravante sugli autoveicoli, ossia il bollo ambientale, che sorge in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania, oppure all’atto della reintroduzione di un autoveicolo nel parco automobili nazionale, oppure, ancora, al momento della trascrizione del diritto di proprietà su un autoveicolo usato per il quale non è stata assolta alcuna delle tasse sui veicoli precedentemente vigenti o per il quale un’autorità giurisdizionale ha disposto il rimborso di tali tasse o l’immatricolazione esente dal loro pagamento.
In questo senso, è consentito ai singoli di ottenere il rimborso della tassa precedentemente pagata, ma solo purché l’importo di tale tassa superi quello del bollo ambientale.
Tuttavia, come ha rilevato la Commissione europea, un sistema di rimborso come quello oggetto del procedimento principale implica, nel caso di un autoveicolo usato importato da un altro Stato membro, una limitazione, o addirittura, come nel procedimento principale, una totale soppressione dell’obbligo di restituzione della tassa sull’inquinamento percepita in violazione del diritto dell’Unione, circostanza idonea a perpetuare la discriminazione accertata dalla Corte nella sua giurisprudenza.
Inoltre, il descritto sistema produce l’effetto di esonerare le autorità nazionali dall’obbligo di tener conto degli interessi dovuti al contribuente, per il periodo compreso tra la riscossione indebita della tassa sull’inquinamento ed il rimborso di quest’ultima.
Ciò premesso, concludono i togati comunitari, occorre dichiarare che un sistema di rimborso come quello oggetto del procedimento principale non consente l’esercizio effettivo del diritto al rimborso di un’imposta percepita in violazione del diritto dell’Unione, di cui i singoli godono in virtù di quest’ultimo diritto.
 
Le conclusioni degli eurogiudici
Il diritto comunitario, alla luce delle disposizioni vigenti, deve essere interpretato nel senso che osta a un sistema di rimborso di una tassa percepita in violazione del diritto dell’Unione, come quello rumeno oggetto del procedimento.



Data della sentenza
15 ottobre 2014
Numero della causa
Causa C-331/13
Nomi delle parti
  • Ilie Nicolae Nicula
contro
  • Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu
  • Administraţia Fondului pentru Mediu
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