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Giurisprudenza

Corte Ue: esenti da Iva i servizi
di ristorazione a fini didattici

Gli eurogiudici, chiamati a pronunziarsi sulla questione nell’ambito di una controversia tra un college e il Fisco nazionale, ritengono che devono rivolgersi a un pubblico limitato

La domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, presentata nell’ambito di una controversia tra un college e l’Amministrazione finanziaria del Regno Unito,  verte sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, in merito all’esenzione da Iva per i servizi di ristorazione e di intrattenimento prestati.
 
Il procedimento principale
Il College, istituto di insegnamento superiore, offre corsi di formazione nel settore della ristorazione, dell’ospitalità alberghiera e delle arti dello spettacolo. A fini didattici a carattere prettamente pratico, il College, gestisce un ristorante e organizza spettacoli destinati ad un pubblico esterno all’istituto e ristretto. Gli invitati sono al corrente che gli eventi sono offerti nell’ambito formativo degli studenti, a prezzi calmierati e che vengono annullati nel caso il numero di prenotazioni non raggiunga un minimo di 30 coperti. Il College, per il periodo controverso, ha versato l’Iva, all’aliquota normale sul prezzo fatturato per i pasti e i servizi di intrattenimento forniti. Successivamente, veniva presentata una domanda di rimborso dell’Iva versata, in considerazione che i servizi erogati in quanto strettamente connessi all’insegnamento, ai sensi del citato articolo 132, avrebbero dovuto essere esentati dall’assoggettamento ad imposta. Sul punto sia il giudice di primo grado che i giudici del Tribunale Superiore si sono pronunciati confermando il diritto di esenzione sulla base del riconoscimento della stretta connessione dei servizi prestati con l’offerta formativa.  Avverso queste decisioni, l’Amministrazione finanziaria del Regno Unito decideva di proporre ricorso dinanzi al giudice del rinvio il quale decideva di sospendere il procedimento per sottoporre ai giudici della Corte le questioni pregiudiziali.
 
Le questioni pregiudiziali
Con le sue questioni, che la Corte ha ritenuto di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se alla luce del richiamato articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, le prestazioni di cui alla fattispecie principale, possano essere considerate quali prestazioni “strettamente connesse” ai sensi di tale disposizione e di conseguenza essere esentate dall’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto.
 
Sulle questioni pregiudiziali
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, prevede esenzioni dall’imposta a favore di talune attività di interesse pubblico e nello specifico, con riferimento a quelle attività pedissequamente elencate e descritte in modo molto particolareggiato. I criteri con i quali sono state designate le esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, in virtù del fatto che le esenzioni in parola costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della stessa direttiva 2006/112/CE ai sensi del quale l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Al contempo, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, non prevede una apposita definizione della nozione di operazioni “strettamente connesse”. Da costante giurisprudenza della Corte una prestazione può essere considerata accessoria, ad una prestazione principale, quando la stessa non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale. A tal proposito, però, l’esenzione può essere concessa a condizione che sia la prestazione principale che quella ad essa strettamente connessa vengano effettuati da organismi indicati nel citato articolo 132. In secondo luogo, che la prestazione di servizi principale sia indispensabile alla prestazione di servizi esentata. Per ultimo, le prestazioni di servizi esentate non siano essenzialmente destinate a procurare all’organismo entrate supplementari mediante l’esercizio di attività svolte in concorrenza diretta con imprese soggette all’imposta sul valore aggiunto. I togati europei sottolineano come, le prestazioni di ristorazione e intrattenimento di cui al procedimento principale,  sono destinate ad un pubblico ben definito e appartenente alla sfera familiare degli studenti. Inoltre, il ristorante è accessibile solo su prenotazione con un minimo di raggiungimento dei 30 coperti. Ecco che allora, le prestazioni offerte dal College non risultano comparabili con quelle offerte da ristoranti e sale spettacolo commerciali.
 
La pronuncia
I giudici della prima sezione della Corte di giustizia europea, hanno dichiarato che ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, possono essere considerate prestazioni “strettamente connesse” a quella principale di insegnamento, con relativa esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, le attività di ristorazione esercitate in circostanze come quelle di cui alla fattispecie principale, allorché tali servizi siano indispensabili ai fini didattici e di formazione e non finalizzati a generare entrate supplementari, mediante lo svolgimento di suddette operazioni in concorrenza diretta con imprese commerciali soggette all’Iva.
 
 
Data della sentenza
4 maggio 2017
Numero della causa
C-699/15
Nome delle parti
  • Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
contro
  • Brockenhurst College
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