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Giurisprudenza

Corte Ue: per i fondi pensione
la residenza è una discriminante

La domanda di pronuncia pregiudiziale, analizzata dai giudici, riguarda l’interpretazione di una disposizione contenuta in una normativa comunitaria relativa alla tassazione

fondi pensione e calcolatore
La controversia principale, che ha portato alla decisione della Corte di giustizia europea, riguarda il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria svedese al rimborso dell’imposta sui dividendi a favore di un Fondo pensione olandese che ha percepito, da una società per azioni svedesi, dividendi sui quali è stata operata una ritenuta alla fonte sulla base di un trattamento fiscale diverso da quello applicato ai fondi svedesi.
Secondo le affermazioni del Fondo pensione olandese la riscossione dell’imposta sarebbe contraria alle regole dell’Unione in materia di libera circolazione dei capitali e quindi il fondo di cui trattasi dovrebbe essere assimilato ai fondi pensione svedesi e sottoposto al medesimo trattamento fiscale di cui alla legge 661/1990 relativa alla tassazione dei fondi stessi. La normativa svedese dispone che i fondi pensione, le società di assicurazione sulla vita svedesi e le società straniere dello stesso tipo e con stabile organizzazione in Svezia sono tassati sui loro redditi da capitale e integralmente esentati dall’imposizione sui redditi ai sensi della legge svedese 1229/1990. L’imposta sui redditi da capitale è diretta a tassare i rendimenti correnti dei risparmi provenienti dai piani previdenziali e prevede l’applicazione di un’aliquota del 15% calcolata su base forfettaria. Tuttavia, il ricorrente sostiene che, nel caso oggetto della controversia principale, è stata applicata la legge 264/1970 relativa all’imposta sui dividendi la quale dispone che le persone giuridiche straniere che percepiscono dividendi su azioni di società per azioni svedesi o su quote di fondi di investimento svedesi devono assolvere in Svezia un’imposta sotto forma di ritenuta alla fonte sui dividendi, applicata con un’aliquota del 30% sull’importo lordo del dividendo, ridotta al 15% per le persone giuridiche aventi sede nei Paesi Bassi in virtù di un accordo fiscale fra il Regno di Svezia e il Regno dei Paesi Bassi.
 
La controversia. Il ricorrente nel procedimento principale dal 2002 al 2006 ha percepito da una società per azioni svedese dividendi per un importo totale di circa € 2.2000,00 e sui quali è stata operata una ritenuta alla fonte del 15%. Il ricorrente ha ritenuto che tale tassazione sia contraria alla normativa europea in quanto comporterebbe una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali e quindi integrerebbe una misura vietata dall’articolo 63 paragrafo 1, TFUE. Sulla base di tali motivazioni ha richiesto successivamente, all’amministrazione finanziaria svedese, il rimborso dell’imposta sui dividendi versata al fisco svedese ai sensi della legge 624/1970. Lo stesso sostiene che nel caso di specie si tratterebbe di un fondo pensioni straniero che ha investito in azioni di società svedesi e di conseguenza, per la tassazione dei dividendi, dovrebbe essere sottoposto al medesimo trattamento fiscale previsto per i fondi pensione residenti che hanno investito nelle suddette azioni. L’amministrazione finanziaria svedese ha rigettato la domanda del Fondo pensione olandese ritenendo che la situazione dei fondi pensione residenti non è assimilabile a quella dei fondi stranieri che hanno investito in azioni di società svedesi e quindi a quest’ultimi non si applicherebbe il meccanismo di tassazione previsto dalla legge nazionale 661/1990. Successivamente, il Fondo pensione svedese ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Dalarna e poi appello alla Corte d’appello amministrativa di Sundsvall, entrambi respinti. Contro tali decisioni, infine, ha proposto ricorso per cassazione alla Corte suprema amministrativa la quale visti, i dubbi interpretativi sulla normativa in questione, decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale.
 
Questione pregiudiziale. Se l’articolo 63, paragrafo 1 TFUE osti ad una normativa nazionale che prevede per i dividendi provenienti da una società residente una tassazione alla fonte qualora l’azionista sia residente in un altro Stato membro, mentre nel caso di dividendi corrisposti a un’azionista residente è applicabile un’imposta calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio, che nel corso del tempo è intesa corrispondere alla normale tassazione di tutte le rendite di capitale.
 
Sulla questione pregiudiziale. Il giudice del rinvio, in merito alla questione pregiudiziale, intende sapere se la normativa nazionale che prevede una differenza di trattamento dei fondi pensione residenti in Svezia rispetto ai fondi pensione non residenti possa integrare una misura vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e quindi possa comportare una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
A tal fine bisogna richiamare la norma contenuta nell’articolo 65, paragrafo 1 lettera a), TFUE che dispone che la libera circolazione dei capitali non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni nazionali in materia tributaria che prevedono un trattamento impositivo diverso per i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Di conseguenza, l’articolo 63 TFUE letto in combinato disposto con l’articolo 65, paragrafo1, lettera a) e paragrafo 3, TFUE non osta quindi alla normativa nazionale che prevede un diverso sistema di imposizione nel caso in cui la situazione dei contribuenti residenti non sia comparabile a quella dei contribuenti non residenti.
A tal fine occorre richiamare la giurisprudenza della Corte nella quale si ammette che, in materia di imposte dirette, la situazione dei residenti non è comparabile a quella dei non residenti e, quindi, un diverso trattamento tra le due categorie di contribuenti non può essere qualificato come discriminazione integrante un ostacolo alla libera circolazione dei capitali. Al contrario la Corte ha ritenuto che nel caso la normativa nazionale mira a prevenire la doppia imposizione dei dividendi distribuiti dalle società residenti, la situazione degli azionisti non residenti può essere equiparata a quella degli azionisti residenti. Quindi, affinché non ci si trovi di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63 TFUE, è necessario che lo Stato di residenza della società distributrice dei dividendi, al fine di prevenire la doppia imposizione prevista dalla normativa nazionale, deve vigilare affinché le società non residenti siano assoggettate al medesimo trattamento previsto per le società non residente.
All’uopo occorre precisare che le disposizioni del Trattato e la giurisprudenza della Corte non impongono agli Stati membri di prevenire o attenuare la doppia imposizione economica degli stessi perché un tale obbligo comporterebbe che lo Stato dovrebbe rinunciare al suo diritto di assoggettare a imposta un reddito generato da un’attività economica esercitata nel suo territorio.
Tuttavia la normativa svedese oggetto del procedimento principale non mira a prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti agli azionisti residenti, quindi la comparabilità delle situazioni dei contribuenti residenti e non residenti nel caso di doppia imposizione non è ravvisabile nella presente causa.
La Corte, altresì, sostiene che sia comparabile la posizione fiscale dei soggetti residenti e non, in merito alle spese professionali direttamente connesse alle attività che hanno generato redditi imponibili in uno Stato membro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che l’articolo 63 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, non osta al sistema impositivo svedese. Nel caso di specie, dal punto di vista del sistema di imposizione dei fondi pensione non è possibile affermare che la situazione dei fondi pensione residenti in Svezia sia comparabile a quella dei fondi pensione non residenti.
 
La decisione della Corte. Chiamati a pronunciarsi sulla questione, i giudici sovranazionali hanno chiarito che l’articolo 63 TFUE non ostacola l’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta a ritenuta alla fonte i dividenti distribuiti da una società residente ad un fondo pensione non residente, e viceversa che applichi un imposta forfettaria sulla base di un rendimento fittizio per i dividenti versati ad un fondo pensione residente, che con il tempo ha l’obiettivo di tassare tutti i redditi di capitale secondo il diritto comune.
La Corte, altresì, chiarisce che spetta al giudice del rinvio, verificare i casi in cui si riscontrino disparità di trattamento in merito alle spese professionali connesse alla percezione dei dividendi, quando il metodo di calcolo della base imponibile dei fondi pensione residenti preveda di tenerne conto.
 
 
Data della sentenza
2 giugno 2016
Numero della causa
C‑252/14
Nome delle parti
  • Pensioenfonds Metaal en Techniek
contro
  • Skatteverket
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