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Giurisprudenza

Corte Ue: imponibili le plusvalenze
prima di realizzo, a una condizione

I giudici comunitari intervengono su una questione pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società austriaca al Fisco tedesco

plusvalenze societarie
L’operazione oggetto della fattispecie poi esaminata nell’ambito di una questione pregiudiziale sottoposta al vaglio della Corte UE, riguarda lo scambio di quote di una società in accomandita semplice detenute da una società non avente la sede fiscale in Germania quale corrispettivo di quote societarie di una società di capitali avente sede in Germania. In tale ipotesi, in cui le plusvalenze latenti inerenti tali quote, realizzate sul territorio di tale Stato membro non possono essere più assoggettate a imposta da parte di quest’ultimo, le plusvalenze devono essere esposte e l’importo dell’imposta dovuta sulle plusvalenze realizzate in caso di cessione delle quote societarie oggetto dello scambio è determinato al momento del conferimento delle quote della società in accomandita semplice e riscosso secondo le modalità previste dalla disciplina tedesca sul regime fiscale delle trasformazioni societarie. Tuttavia, laddove la società conferente resti imponibile sul territorio tedesco, la determinazione dell’importo dell’imposta sulle plusvalenze latenti inerenti gli attivi della società in accomandita semplice collocati nelle quote societarie cedute nonchè la riscossione della relativa imposta avranno luogo al momento della cessione delle quote societarie.
 
I termini della pronuncia pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia tra una società di diritto austriaco e la amministrazione finanziaria tedesca in ordine alla determinazione della plusvalenza derivante da una cessione nell’ambito della fissazione dell’imposta sui redditi di una società tedesca in accomandita semplice.
 
Il rinvio alla Corte di giustizia
In particolare, il giudice presso il quale pende la controversia in esame ha chiesto alla Corte UE di conoscere se la disciplina comunitaria sulla libera circolazione di capitali deve essere interpretata nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che imponga di fissare il valore degli attivi conferiti da una società di persone nel capitale di una società di capitali con sede sul territorio di detto Stato membro al loro valore di stima, con conseguente imponibilità, prima della loro effettiva realizzazione, delle plusvalenze latenti relative agli stessi attivi realizzate sul territorio del medesimo Stato, qualora detto Stato si trovi nell’impossibilità di esercitare la propria potestà impositiva su tali plusvalenze al momento della loro effettiva realizzazione.
 
Le valutazioni della Corte UE e le relative conclusioni   
La disciplina tedesca sulle trasformazioni societarie è volta a tutelare gli interessi fiscali dello Stato tedesco nell’ipotesi di plusvalenze generate sul territorio tedesco, qualora la ripartizione internazionale della potestà impositiva sia tale da pregiudicare tali interessi.
Tali disposizioni riguardano le plusvalenze relative agli attivi conferiti da investitori non più soggetti sul territorio tedesco all’imposta sugli utili per effetto del trasferimento degli attivi da una società in accomandita semplice in una società di capitali.
La circostanza che le plusvalenze latenti riguardino quote detenute da un investitore non più imponibile sul territorio tedesco in relazione a redditi derivanti da tali attivi determina pertanto, nei suoi confronti, uno svantaggio finanziario rispetto ad investitori che restino ivi imponibili, posto che la trasformazione delle quote di una società in accomandita semplice in quote di una società di capitali dà luogo, nella prima ipotesi, ad una immediata imponibilità delle plusvalenze relative alle quote di cui si tratta, mentre, nella seconda ipotesi le plusvalenze sono tassate unicamente all’atto della loro effettiva realizzazione. Detta diversità di trattamento potrebbe scoraggiare gli investitori che non abbiano sede fiscale in Germania dal conferire capitali in una società in accomandita semplice di diritto tedesco, atteso che la trasformazione delle quote di tale società in quote di società di capitali comporterà tale menzionato svantaggio fiscale. In linea di principio, la riportata diversità di trattamento dovrebbe costituire una restrizione vietata dalle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione di capitali.
 
Le altre considerazioni della Corte
Tuttavia, il percorso argomentativo  della Corte UE si sviluppa altresì tenendo conto di un ulteriore angolo prospettico. La Corte Ue difatti tiene conto del fatto che l’obiettivo della normativa fiscale tedesca è volta a garantire una equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, in attuazione del principio di territorialità.
Al riguardo, ritiene che la trasformazione delle quote di una società in accomandita semplice in quote di una società di capitali non può significare che lo Stato membro in cui si trovi la sede di tali società debba rinunciare alla potestà impositiva sulla plusvalenza generata sul proprio territorio che ricada nell’ambito della propria competenza fiscale prima della trasformazione, per il fatto che tale plusvalenza non sia stata effettivamente realizzata.
Pertanto, la circostanza che la normativa tedesca in esame determina l’imponibilità di plusvalenze non realizzate, non è idonea a rimettere in discussione la legittimità dell’obiettivo di garantire la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.
 
Le conclusioni della Corte di giustizia
Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla conclusione che l’articolo 63 del TFUE deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo della ripartizione del potere impositivo tra Stati membri può giustificare la normativa di uno Stato membro che imponga la fissazione del valore degli attivi di una società in accomandita semplice conferiti nel capitale di una società di capitali con sede nel territorio dello stesso Stato membro al loro valore di stima, con conseguente imponibilità, prima della loro effettiva realizzazione, delle plusvalenze latenti relative a tali attivi generati sul territorio dello Stato, qualora si trovi nell’impossibilità di esercitare il proprio potere impositivo su tali plusvalenze al momento della effettiva realizzazione.
 
  
Fonte
Data della sentenza
23 gennaio 2013
Numero della causa
C-164/12
Nome delle parti
DMC Beteiligungsgesellschaft mbH
contro
Finanzamt Hamburg-Mitte
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