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Giurisprudenza

Corte Ue: l’accisa “beve” la birra,
ma senza aggiunta di aromi

La controversia proposta dal Fisco polacco riguarda il calcolo dei gradi Plato (e della consequenziale imposta) della bevanda prodotta non in modo tradizionale ma con sostanze additive

La Corte di giustizia ha stabilito che, al fine di determinare la base imponibile delle birre aromatizzate, non bisogna tener conto degli aromi e dello sciroppo di zucchero aggiunti successivamente al completamento della fermentazione, ma soltanto del mosto primitivo. La conclusione è in linea con le direttive che mirano a imporre un livello minimo di accise per ettolitro di birra, sia essa aromatizzata o meno, via via superiore laddove il suo titolo alcolico aumenti
 
Il metodo di calcolo della scala di gradazione Plato, infatti, prende in considerazione il mosto primitivo.
 
I fatti
Al centro dei fatti vi era una società polacca, produttrice di birra, ivi compresa quella aromatizzata, ricompresa nella posizione 2206 della nomenclatura combinata e prodotta con birra tradizionale, alla quale vengono aggiunti, dopo il completamento della fermentazione alcolica, sciroppo di zucchero, aromi e acqua.
In una dichiarazione iniziale presentata al Fisco, detta società fissava l’importo dell’accisa dovuta per la vendita tenendo conto, nel calcolo volto a determinare, in funzione della formula di Balling, i gradi Plato della birra de qua, gli ingredienti aggiunti dopo il completamento del processo di fermentazione.
La società medesima provvedeva al versamento dell’accisa così determinata.
 
Il procedimento amministrativo
Detta compagine presentava, successivamente, all’Amministrazione finanziaria, una domanda volta all’accertamento dell’eccedenza di accisa assolta sulle vendite di birre aromatizzate, sostenendo che lo zucchero contenuto nel prodotto finito avrebbe dovuto essere sottratto dall’estratto residuo effettivo della birra, ai fini dell’applicazione della formula di Balling, essendo quest’ultima applicabile solo alla birra tradizionale, ossia senza additivi.
 
La vicenda contenziosa
Poiché il Fisco polacco era di contrario avviso, la società adiva il Tribunale amministrativo del voivodato di Poznań (Polonia), che annullava le decisioni dell’Amministrazione.
La vertenza finiva, quindi, a seguito del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, dinanzi alla Corte suprema amministrativa polacca.
 
Questione pregiudiziale
Detto Collegio, allora, dopo aver sospeso il procedimento, ha proposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
  • se, alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2 e degli obiettivi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, nella determinazione della base imponibile per birre aromatizzate secondo la scala di gradazione Plato, l’estratto derivante dalle sostanze aromatizzanti, aggiunte successivamente alla fermentazione, debba essere sommato all’estratto residuo effettivo nel prodotto finito, oppure se l’estratto derivante dalle sostanze aggiunte non debba essere considerato
La pronuncia della Corte 
La Corte di giustizia, anzitutto, ricorda che, a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83, gli Stati membri possono optare tra due metodi di calcolo della base imponibile dell’accisa sulla birra, ossia in riferimento al numero di ettolitri/grado Plato del prodotto finito o in riferimento al numero di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo sempre del prodotto finito.
La Polonia ha optato per il primo metodo.
 
Il “grado Plato”
Ciò premesso, gli eurogiudici osservano che la nozione di «grado Plato» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83, non è definita né in tale direttiva né in altri atti dell’Unione.
È pacifico però che, alla luce del suo senso abituale nel settore della fabbricazione della birra, la scala Plato consente di calcolare la percentuale di estratto secco nella massa del mosto primitivo, in quanto un grado Plato equivale a 1g di estratto secco/100g di mosto primitivo.
Ne consegue che, come viene comunemente inteso nel settore della fabbricazione della birra, il grado Plato è calcolato senza tener conto degli aromi e dello sciroppo di zucchero aggiunti nelle birre aromatizzate successivamente al processo di fermentazione.
 
L’accisa sulla birra
D’altro canto, afferma la Corte, nell’interpretazione contestuale della direttiva 92/83, si ritiene giustificato prendere in considerazione la direttiva 92/84, che stabilisce l’aliquota minima di accisa sulla birra, la cui struttura è determinata dalla prima delle due direttive.
In proposito, il settimo considerando della direttiva 92/84 enuncia che i metodi di tassazione della birra sono diversi nei vari Stati membri e indica che occorre consentire che tale differenza persista prevedendo, in particolare, un’aliquota minima espressa in relazione o all’estratto originale o al titolo alcolico del prodotto.
 
Tale aliquota minima – osserva la Corte – è fissata all’articolo 6 di detta direttiva, in funzione del numero di ettolitri/grado Plato di prodotto finito o in funzione del numero di ettolitri/grado alcolico di prodotto finito. Pertanto, il riferimento all’estratto originale del prodotto, contenuto al settimo considerando della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che rinvia al metodo di calcolo dell’accisa sulla birra in funzione dei gradi Plato della medesima, mentre il riferimento al titolo alcolico del prodotto, contenuto nel medesimo considerando, deve essere interpretato nel senso che rinvia al metodo di calcolo dell’accisa sulla birra con riferimento al suo grado alcolico.
 
Ne deriva che i gradi Plato devono essere calcolati, ai fini del menzionato articolo 6, tenendo conto dell’estratto originale della birra o del suo mosto primitivo.
Di conseguenza, la nozione di «grado Plato», di cui al richiamato articolo 3, paragrafo 1, deve essere interpretata, tenuto conto del suo senso abituale e del contesto nel quale è utilizzata, e cioè che costituisce un’unità di misura facente riferimento all’estratto originale della birra e, pertanto, al mosto primitivo della stessa.
 
Gli obiettivi delle direttive 92 e 93 del 1984
L’interpretazione fatta propria dalla Corte appare anche – a suo giudizio – conforme agli obiettivi perseguiti dal regime normativo istituito dalle direttive 92/83 e 92/84.
Detti documenti, infatti, mirano a imporre un livello minimo di accise per ettolitro di birra, sia essa aromatizzata o meno, via via superiore laddove il suo titolo alcolico aumenti.
L’accisa prevista da tali direttive, pertanto, è diretta ad assoggettare a imposizione l’alcole consumato.
E infatti, ad esempio, l’articolo 2 e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/83 prevedono, rispettivamente, esenzioni d’imposizione per le birre o le birre aromatizzate la cui percentuale d’alcole sia inferiore a 0,5% vol., e l’applicazione di aliquote ridotte, inferiori all’aliquota minima, alla birra il cui titolo alcolometrico non superi 2,8% vol.
 
In definitiva, a giudizio della Corte, gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione non hanno alcuna incidenza sul titolo alcolico del prodotto finito.
Pertanto, calcolare i gradi Plato di una birra aromatizzata tenendo conto non solo dell’estratto secco del mosto primitivo, ma anche degli aromi e dello sciroppo di zucchero aggiunti successivamente alla fermentazione potrebbe condurre a una tassazione maggiore di tale birra rispetto a una birra tradizionale avente il medesimo grado alcolico.
 
Conclusioni
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la base imponibile delle birre aromatizzate secondo la scala Plato, occorre prendere in considerazione l’estratto secco del mosto primitivo senza tener conto degli aromi e dello sciroppo di zucchero aggiunti successivamente al completamento della fermentazione.
 

Data della sentenza
17 maggio 2018
 
Numero della causa
C-30/2017
 
Nome delle parti
Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu;
contro
Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu.
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