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Giurisprudenza

Corte Ue: l’accisa è esigibile
dove si consegna il prodotto

Gli eurogiudici chiamati a fornire indicazioni per chiarire le condizioni di riscuotibilità nell’ipotesi in cui siano stati rilevati quantitativi mancanti rispetto al luogo d’origine

trasporto di merci
Nell’ambito della circolazione, in sospensione di accisa, di prodotti energetici (gasolio) da un deposito fiscale situato nei Paesi Bassi verso un deposito fiscale situato in Germania, veniva riscontrato, presso il deposito fiscale (di destinazione) situato in Germania, l’arrivo di un quantitativo di gasolio inferiore a quello dichiarato. L’Ufficio doganale tedesco, pertanto, assoggettava ad accisa il quantitativo di gasolio mancante che superava la soglia di tolleranza generalmente accettata dall’amministrazione tedesca.
Ne scaturiva un contenzioso volto a stabilire se il quantitativo mancante di gasolio fosse dovuto a un’irregolarità che si poteva presumere avvenuta nel territorio fiscale tedesco e avente come conseguenza l’immissione in consumo di tale prodotto. A tal fine, è stato chiesto ai giudici comunitari di chiarire:
  • se, secondo l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE, in relazione al quantitativo di prodotto mancante, tale irregolarità si deve presumere avvenuta nello Stato di spedizione. Ciò anche nell’ipotesi di specie, in cui solo una parte dei prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall’accisa non è pervenuta a destinazione;
  • se secondo l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si conclude solo quando il destinatario ha integralmente scaricato il mezzo di trasporto pervenuto presso di lui, cosicché da ritenere che l’accertamento dell’ammanco durante le operazioni di scarico sia avvenuto ancora durante la circolazione;
  • se l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/118 (…) osti a una disposizione di diritto nazionale secondo cui la competenza alla riscossione dello Stato membro di destinazione è subordinata soltanto all’accertamento del verificarsi di un’irregolarità e dell’impossibilità di individuare il luogo in cui la suddetta irregolarità è stata commessa o se sia necessario, in aggiunta, accertare che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo con il loro svincolo dal regime di sospensione.
  • se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che, in caso di accertamento di un’irregolarità, occorre presumere che i prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall’accisa e non pervenuti a destinazione siano stati immessi in consumo in tutti i casi in cui non può essere fornita la prova, della distruzione totale o della perdita irrimediabile degli ammanchi accertati.
La soluzione della Corte
I giudici comunitari richiamano, in via preliminare, i principi che caratterizzano il meccanismo di funzionamento dell’accisa, quale imposta gravante sul consumo, basata sulla quantità dei prodotti offerti al consumo.
Tale meccanismo prevede che per i prodotti sottoposti ad accisa, l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione nel territorio dell’Unione europea o della loro importazione in tale territorio ancorché l’accisa è esigibile solo all’immissione in consumo di tali prodotti.
Con particolare riguardo ai prodotti sottoposti ad accisa che possono circolare in regime di sospensione dall’accisa nel territorio dell’Unione, da un deposito fiscale situato in uno Stato membro verso un deposito fiscale situato in un altro Stato membro, benché il fatto generatore dell’imposizione si sia già realizzato, l’esigibilità dell’accisa non si è ancora verificata.
 
Quando si considera conclusa la circolazione
In tali casi, chiarisce la Corte - la circolazione si deve intendere conclusa nel momento in cui il destinatario è in grado di avere esatta conoscenza della quantità dei prodotti effettivamente ricevuti, avuto riguardo all’effettivo ricevimento dei prodotti in quanto tali, da parte del loro destinatario, e non il mero trasporto presso il destinatario. Pertanto, riguardo al caso concreto esaminato dai giudice, nel momento in cui il destinatario di tali prodotti ha rilevato, al termine del completo scarico del mezzo di trasporto contenente i prodotti di cui trattasi, che mancavano taluni quantitativi di tali prodotti rispetto a quelli che dovevano essergli consegnati, tale situazione costituisce una irregolarità che dà luogo necessariamente a uno svincolo dal regime di sospensione dall’accisa e, pertanto, implica necessariamente una immissione in consumo,  che si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui è rilevata.
L’affermazione di tale principio ha consentito alla Corte di riconosce la compatibilità “unionale” della normativa tedesca che nel considerare “l’irregolarità” della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell’accisa, nell’ipotesi in cui una parte dei prodotti non giunga a destinazione, non subordina l’esigibilità dell’accisa alla circostanza che l’irregolarità abbia effettivamente anche dato luogo all’immissione in consumo dei prodotti. In altri termini, la normativa unionale non ritiene necessario accertare che, i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo con il loro svincolo irregolare dal regime di sospensione atteso che, tale irregolarità dà luogo necessariamente a uno svincolo dal regime di sospensione dall’accisa e, pertanto, implica necessariamente un’immissione in consumo.
Diversamente, precisa la Corte, se è fornita la prova di distruzione totale o della perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, non può esservi, in tale situazione, la presunzione di immissione in consumo e, conseguentemente, imposizione.

Le conclusioni della Corte
Secondo i giudici dell’Unione, se al momento della consegna sono rilevati quantitativi mancanti di prodotti rispetto al luogo di partenza, tali ammanchi implicano necessariamente un’immissione in consumo che si presume avvenuta nello Stato membro in cui è effettuata e nel momento in cui è rilevata.
 
 
Data della sentenza
28 gennaio 2016 
Numero della causa
C-64/2015
Nome delle parti
  • BP Europa SE
contro
  • Hauptzollamt Hamburg-Stadt
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