Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Corte Ue: l’entità fiscale unica
costituibile ma a certe condizioni

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 49 e 54 del TFUE e vedono protagonisti il Fisco olandese e due società nazionali

società controllante e controllata
La fattispecie vede coinvolte due società (A e B) con sede nei Paesi Bassi, titolari di società aventi sede in Germania, tramite altre società stabilite egualmente in Germania. Dette ultime società sono a loro volta titolari di società aventi sede nei Paesi Bassi. Le società A e B e le loro rispettive controllate stabilite nei Pesi Bassi hanno chiesto di essere considerate due entità fiscali uniche, ai sensi dell’articolo 15 della legge olandese del 1969 sull’imposta sulle società.
 
La posizione del Fisco olandese
L’Amministrazione fiscale olandese ha respinto tali domande in quanto le società interposte  non erano stabilire nei Paesi Bassi ovvero non disponevano su tale territorio  di uno stabilimento fisso. L’autorità giurisdizionale di primo grado ha dichiarato tale diniego in contrasto con la libertà di stabilimento.La controversia è approdata in appello, dove i giudici hanno sollevato dinanzi alla Corte UE alcune questioni pregiudiziali.
Con tali questioni, il giudice  ‘a quo’ chiede sostanzialmente se gli articoli 49 e 54 del TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno stato membro, in base alla quale una società controllante residente può costituire un’entità fiscale unica con una controllata di secondo livello residente qualora la detenga tramite una o più società residenti, ma non possa costituire tale entità qualora detenga detta società tramite società non residenti che non dispongono di una sede stabile in tale Stato membro.
 
Le valutazioni della Corte UE
In ordine all’esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento, la Corte Ue precisa quanto segue. Tale libertà di stabilimento, attribuita ai cittadini dell’UE dall’articolo 49 del TFUE, implica l’accesso alle attività non subordinate ed il loro esercizio, nonchè la costituzione e gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini.
Essa include, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 54 del TFUE, per le società costituite in ossequio alla normativa di uno Stato membro, e che abbiano la loro sede all’interno dell’UE, il diritto di svolgere le loro attività in tale Stato membro tramite una controllata, una succursale o una agenzia.
 
Le disposizioni della normativa nazionale
Al riguardo, la possibilità concessa dal diritto olandese alle società controllanti residenti e alle loro controllate residenti, di essere tassate come un’unica entità fiscale, determina un vantaggio per le società interessate. Tale regime consente, in particolare, di consolidare in capo alla società controllante gli utili e le perdite delle società comprese nell’entità fiscale e di attribuire carattere fiscalmente neutro alle operazioni infragruppo.
La disciplina di diritto olandese estende il beneficio del regime dell’entità fiscale e dei vantaggi che ne derivano alle società controllate residenti che intendono essere tassate congiuntamente con le loro controllate di secondo livello, a condizione che le controllate interposte siano anche esse residenti o dispongano  di uno stabilimento fisso nei Paesi Bassi.
Tuttavia, ciò equivale a trattare in modo differente, da una parte le società controllanti residenti che detengono controllate di secondo livello residenti per il tramite di controllate interposte residenti e dall’altra parte, società controllanti residenti che detengono controllate di secondo livello residenti per il tramite di controllate non residenti.
 
Gli effetti della normativa olandese
Pertanto, la normativa olandese in commento determina una differenza di trattamento sulla facoltà di optare per il regime dell’entità fiscale, a seconda che la società controllante detenga le sue partecipazioni indirette per il tramite di una controllata stabilita nei Paesi Bassi ovvero in un altro Stato membro. Tuttavia, perché tale disparità di trattamento risulti compatibile con le disposizioni comunitarie relative alla libertà di stabilimento, essa deve riguardare situazioni che non siano oggettivamente paragonabili.
Al riguardo, le disposizioni della legge olandese del 1969 sono dirette ad assimilare ad una impresa con diversi stabilimenti il gruppo costituito da una società controllante con le sue controllate  e le controllate di secondo livello, permettendo di consolidare fiscalmente i risultati di tutte queste società.
Tale obiettivo può essere conseguito sia nella situazione di una società controllante residente in uno Stato membro che detenga controllate di secondo livello, anche residenti in quest’ultimo, tramite una società controllata essa stessa residente, sia nella situazione di una società controllante residente nello stesso Stato membro che detenga controllate di secondo livello residenti in quest’ultimi, ma tramite una o più società controllate stabilite in un altro Stato membro.
 
Vantaggio fiscale e compensazione del vantaggio
La giurisprudenza comunitaria  riconosce che l’esigenza di salvaguardare la coerenza di un sistema fiscale possa giustificare una restrizione all’esercizio di libertà fondamentali garantite dal Trattato.
Tuttavia, affinchè possa essere ammessa tale giustificazione, è necessario che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra la concessione  del vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio fiscale con un determinato prelievo fiscale.
L’articolo 13 della legge olandese del 1969 fissa una norma sull’esenzione della partecipazione, che si applica alle quote superiori al 5% del capitale. Tale regola si estende a tutte le entità fiscali, essendo richiesta la detenzione di almeno il 95% del capitale. In considerazione dell’esenzione dalla partecipazione non sono presi in considerazione, all’atto della determinazione degli utili imponibili di un’entità fiscale, i guadagni o le perdite derivanti dalla detenzione, acquisizione o cessione di una partecipazione. Il meccanismo di esenzione è concepito in modo tale che una società controllante residente non possa mai prendere in considerazione una perdita collegata ad una partecipazione in una delle sue controllate, anche se tale controllata abbia sede in altro Stato membro.
Non è pertanto possibile stabilire alcun nesso diretto tra la concessione del beneficio fiscale e la compensazione di tale beneficio tramite un determinato prelievo fiscale.
Pertanto, la restrizione alla libertà di stabilimento derivante dalla normativa nazionale non può essere considerata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale che attiene alla preservazione della coerenza del sistema fiscale.   
 
Le conclusioni degli eurogiudici
Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla conclusione che gli articoli 49 e 54 del TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in base alla quale una società controllante residente può costituire un’entità fiscale unica con una controllata di secondo livello residente qualora la detenga tramite una o più società residenti, ma non può costituire tale entità qualora detenga detta controllata tramite società non residenti che non dispongono di una sede stabile in tale Stato membro.




Data della sentenza
12 giugno 2014
Numero causa
Cause riunite C 39 e 41/13
Nome delle parti
Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen
contro
SCA Group Holding BV (C‑39/13);
X AG;
X1 Holding GmbH;
X2 Holding GmbH;
X3 Holding GmbH;
D1 BV;
D2 BV;
D3 BV;
contro
Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C‑40/13);
e
Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam;
contro
MSA International Holdings BV;
MSA Nederland BV (C‑41/13)
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-lentita-fiscale-unica-costituibile-ma-certe-condizioni