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Giurisprudenza

Corte Ue: l’Iva è a due cifre
per i concentratori d’ossigeno

La facoltà riconosciuta agli Stati membri di applicare un’aliquota selettiva a prodotti farmaceutici e medicali è consentita a condizione che sia rispettata la neutralità fiscale

La domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della controversia in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE Iva, nonché dell’allegato III, punti 3 e 4, di tale direttiva, alla luce del principio di neutralità fiscale ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone lo Stato belga a una società in ordine all’assoggettamento all’Iva dell’attività di vendita e/o di noleggio di concentratori d’ossigeno e di accessori per la terapia a base di ossigeno.
 
La fattispecie e la questione pregiudiziale 
L’attività principale di tale società consiste nel noleggio e vendita di concentratori di ossigeno. Al riguardo, l’Amministrazione fiscale belga ha constatato che, in un determinato periodo, la società aveva applicato al noleggio e alla vendita di concentratori di ossigeno e di loro accessori l’aliquota Iva ridotta del 6%, mentre tali operazioni avrebbero dovuto essere assoggettate all’aliquota normale del 21% sulla base della disciplina interna. La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte UE, la seguente questione, con cui chiede di conoscere se l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva Iva, in combinato disposto con l’allegato III, punti 3 e 4, della medesima direttiva, tenuto conto del principio di neutralità, osti a una disposizione nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta all’ossigenoterapia mediante bombole di ossigeno, mentre l’ossigenoterapia mediante concentratore di ossigeno è soggetta all’aliquota Iva normale.
 
Le valutazioni della Corte UE 
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 98, paragrafo 1 e 2, della direttiva Iva e l’allegato III, punti 3 e 4, di quest’ultima, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, ostino a una normativa nazionale che prevede che alla cessione o al noleggio di concentratori di ossigeno si applichi l’aliquota Iva normale, mentre prevede che alla cessione di bombole d’ossigeno si applichi un’aliquota Iva ridotta.
Come previsto dall’articolo 96 della direttiva Iva, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si applica la stessa aliquota Iva, ossia l’aliquota normale fissata da ciascuno Stato membro.
In deroga a tale principio, la possibilità di applicare aliquote Iva ridotte è prevista in forza dell’articolo 98 di tale direttiva. L’allegato III della richiamata direttiva elenca in maniera esaustiva le categorie di cessioni di beni e di prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte di cui all’articolo 98.
La finalità di tale allegato è quella di rendere meno onerosi, e quindi più accessibili al consumatore finale, sul quale grava in definitiva l’Iva, alcuni beni ritenuti necessari.
Quanto al contenuto specifico dell’allegato III della direttiva Iva, la Corte Ue ha dichiarato che occorre riconoscere un ampio margine discrezionale al legislatore dell’Unione, poiché quando adotta una misura di carattere fiscale è chiamato a operare scelte di natura politica, economica e sociale, nonché a stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti o a effettuare valutazioni complesse.
Il legislatore comunitario, avendo adottato i punti 3 e 4 dell’allegato III della direttiva Iva, ha scelto di consentire l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta, invece dell’aliquota normale, alla cessione di alcune categorie distinte di beni.
Come risulta dal tenore letterale dell’articolo 98 della direttiva Iva, non sussiste l’obbligo di applicare una o due aliquote ridotte, trattandosi di una facoltà riconosciuta agli Stati membri, in deroga al principio secondo il quale si applica l’aliquota normale.
In linea di principio, gli Stati membri possono scegliere di applicare un’aliquota Iva ridotta a prodotti farmaceutici menzionati al punto 3 dell’allegato III della direttiva Iva, applicando invece l’aliquota normale ad apparecchi medici contemplati al punto 4 di tale allegato.
 
Prodotti farmaceutici o apparecchi medici specifici
Possono altresì scegliere di applicare un’aliquota Iva ridotta ad alcuni prodotti farmaceutici o apparecchi medici specifici tra quelli menzionati ai suddetti punti 3 e 4, applicando l’aliquota normale ad altri di questi prodotti o apparecchi.
Pertanto, una normativa nazionale come quella all’esame della Corte che non prevede un’aliquota Iva ridotta per i concentratori d’ossigeno, è in linea di principio compatibile con l’articolo 98 della direttiva Iva.
Tuttavia, quando uno Stato membro sceglie di applicare in maniera selettiva l’aliquota Iva ridotta a taluni beni o servizi specifici contenuti nell’allegato III della direttiva Iva, è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale.
Pertanto, si deve verificare se tale  normativa nazionale violi il principio di neutralità fiscale, tenuto conto che tale principio osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso dal punto di vista dell’Iva.
Nel caso di specie, i concentratori di ossigeno, a differenza delle bombole di ossigeno, non rientrano nel punto 3 dell’allegato III della direttiva Iva, che contempla determinati prodotti farmaceutici, ossia quelli normalmente utilizzati per le cure mediche, la prevenzione delle malattie e i trattamenti medici e veterinari. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione di ‘prodotti farmaceutici’, pur non essendo limitata ai medicinali, non comprende ogni dispositivo, strumento, apparecchio o materiale per uso medico.
Tale interpretazione è rafforzata dal punto 4 di detto allegato III, che si riferisce proprio a dispositivi medici aventi un uso specifico.
Difatti, tale disposizione ha ad oggetto apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, soltanto se riservati all’uso personale esclusivo degli invalidi.
 
L’uso personale esclusivo degli invalidi
Orbene, non essendo dimostrato che i concentratori di ossigeno siano riservati a un “uso personale esclusivo degli invalidi”, tali dispositivi non possono nemmeno rientrare nell’ambito di applicazione dell’allegato III, punto 4, della direttiva Iva, circostanza la cui verifica spetta tuttavia al giudice del rinvio.
In tale contesto, il principio di neutralità fiscale non può imporre a uno Stato membro che fa uso della facoltà offertagli di applicare un’aliquota Iva ridotta a prodotti specifici che figurano all’allegato III, punto 3, della direttiva Iva, di estendere tale aliquota ridotta ai concentratori di ossigeno, anche se questi ultimi vengono percepiti dal consumatore come simili a prodotti che beneficiano di tale aliquota ridotta.
 
Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva Iva e l’allegato III, punti 3 e 4, di tale direttiva, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, non ostano a una normativa nazionale, che prevede che alla cessione o al noleggio di concentratori di ossigeno si applichi l’aliquota Iva normale, mentre prevede che alla cessione di bombole d’ossigeno si applichi un’aliquota Iva ridotta.
 
 
Data della sentenza
8 marzo 2017 
Numero della causa
Causa C 573/15  
Nome delle parti
  • Stato del Belgio
contro
  • Oxycure Belgium SA
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