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Giurisprudenza

Corte Ue: per il monumento storico
la deduzione fiscale è condizionata

La controversia contrappone un contribuente olandese al Fisco nazionale che non ha riconosciuto l’agevolazione per le spese di manutenzione di un castello ubicato in Belgio

castello del belgio di gravensteen
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE, ed è stata sollevata nell’ambito del procedimento avente ad oggetto la disciplina di uno Stato membro che prevede una deduzione fiscale più elevata per le spese di manutenzione di un monumento nazionale abitato dal proprietario.
Il problema che si pone è stabilire, se tale agevolazione fiscale, limitatamente al patrimonio culturale nazionale, sia conforme alle libertà fondamentali previste dalla normativa europea.
 
Il fatto
La controversia contrappone l’Amministrazione fiscale olandese e un contribuente in merito al rifiuto, da parte della prima, di dedurre dai redditi del contribuente le spese di manutenzione di un castello ubicato in Belgio, in base al motivo che tale monumento belga non è protetto a titolo della legislazione sui monumenti storici dei Paesi Bassi.
Il cittadino olandese nel 2004 trasferisce la sua residenza in Belgio, per risiedere in un castello tutelato come monumento storico dal diritto belga, di cui è proprietario. Il contribuente ha continuato a svolgere, in Olanda, l’attività di amministratore di una società di cui è unico azionista, mentre in Belgio, non svolgendo alcuna attività lavorativa, non ha percepito alcun reddito. Egli ha optato per il regime previsto per i residenti nei Paesi Bassi e, in sede di dichiarazione dei redditi, ha operato una deduzione per le spese di manutenzione e di ammortamento del castello di cui è proprietario in Belgio, a titolo di deduzione personale. In seguito a un avviso di accertamento concernente l’imposta sul reddito per l’anno 2004, l’Amministrazione fiscale olandese ha negato la deduzione a carattere personale, in base al rilievo che tale monumento non era tutelato dalla legislazione olandese. Tale decisione veniva impugnata dal contribuente olandese che proponeva ricorso in primo grado. Il giudice accoglieva il ricorso in primo grado ritenendo che il diritto alla deduzione non poteva essere limitato solo ai monumenti situati nei Paesi Bassi.
Contro tale decisione l’amministrazione tributaria olandese decideva di proporre appello ottenendo però esito negativo. Tale decisione era impugnata dall’Amministrazione finanziaria olandese che decideva di ricorrere in Cassazione.
Il giudice investito della controversia, ritenendo una possibile violazione del diritto dell’Unione da parte delle disposizioni olandesi, concernenti la deduzione in esame, decideva di sospendere il procedimento e di sollevare le questioni dinanzi alla Corte di Giustizia europea.
 
Le questioni pregiudiziali
Con le questioni pregiudiziali sollevate, che occorre risolvere congiuntamente, il giudice si chiede se, in base al diritto europeo, un’agevolazione fiscale nazionale accordata a edifici sottoposti a vincoli monumentali abitati dal loro proprietario possa essere circoscritta agli edifici nazionali. In particolare, il giudice del rinvio ritiene che vi sia l’incompatibilità del regime olandese con la libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 CE, nonché con la libertà di circolazione dei capitali di cui all’articolo 56, paragrafo 1, CE.

Sulle questioni pregiudiziali
In merito alle questioni pregiudiziali, bisogna esaminarle alla luce della libertà di stabilimento. All’uopo la Corte, tramite la propria giurisprudenza, ha esteso l’ambito di tutela della libertà di stabilimento, ritenendo che ogni cittadino dell’Unione, a prescindere dalla sua cittadinanza, rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 43 CE purché eserciti un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Tale circostanza si configura nel caso in esame perché il contribuente olandese era residente in Belgio nel periodo rilevante e gestiva gli affari della propria società nei Paesi Bassi.
Nel caso di specie è chiaro che la normativa olandese, realizza una restrizione alla libertà di stabilimento idonea a dissuadere i contribuenti, che abbiano come abitazione un monumento storico ubicato nel territorio di uno Stato membro, dall’esercitare la loro attività in un altro Stato membro. Nel procedimento principale, la Corte non ritiene che vi sia una discriminazione ai sensi del Trattato UE tra soggetti residenti e non residenti. Nel caso di specie le due categorie di contribuenti non si trovano in una situazione analoga con riferimento al contenuto e all’oggetto delle pertinenti disposizioni nazionali.
La questione della presente causa ha come oggetto la conservazione e la tutela del patrimonio culturale e storico dei Paesi Bassi attribuendo al proprietario di monumenti classificati come protetti una deducibilità speciale di talune spese.
Il legislatore olandese ha voluto riservare unicamente ai proprietari di monumenti classificati come protetti nel territorio nazionale il beneficio di un vantaggio fiscale al solo fine di salvaguardare il patrimonio dei Paesi Bassi. Da ciò si evince che il contribuente in esame si trova in una posizione estranea alla normativa nazionale venendo meno l’elemento principale ossia che il monumento sia classificato e censito tra i monumenti facenti parte del patrimonio culturale e storico olandese.
 
La decisione della Corte
I giudici della Corte, in merito alle questioni sollevate, hanno stabilito che la normativa di uno Stato membro che riserva una deducibilità speciale, esclusivamente ai proprietari di monumenti ubicati nel suo territorio, in nome della protezione del patrimonio culturale e storico nazionale, non è contraria all’art. 49 TFUE. La Corte specifica, altresì, che tale privilegio debba essere riservato anche al proprietario di un monumento storico situato in altri Stati membri, a condizione che questi riesca a dimostrare che il monumento di cui è proprietario costituisca elemento del patrimonio culturale e storico di altro Stato membro.
 
 
Data della sentenza
18 dicembre 2014
Numero della causa
C-87/13
Nome delle parti
  • Staatssecretaris van Financiën
contro
  • X
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