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Giurisprudenza

Corte Ue: no ad aliquota agevolata
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I giudici tornano sul tema che stavolta prende le mosse da un giudizio pendente dinanzi alla Corte costituzionale polacca sulla eurocompatibilità della legislazione nazionale

La Corte di giustizia, con la sentenza resa nella causa C-390/15, è tornata a pronunciarsi sul tema dell’aliquota Iva applicabile alla fornitura di libri digitali per via elettronica. I giudici di Bruxelles hanno ricostruito il quadro normativo europeo e hanno evidenziato - de iure condendo – che la Commissione ha annunciato, in una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d’azione sull’Iva [COM (2016) 148 final], la propria intenzione di esaminare l’elaborazione di un progetto di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112, c.d. Iva, sul tema dell’aliquota Iva applicabile ai libri digitali.
 
Il caso e le questioni pregiudiziali
La vicenda trae origine da un giudizio pendente innanzi alla Corte costituzionale polacca chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della legislazione polacca che prevedeva - conformemente alla normativa europea - l’applicazione di aliquote Iva ridotte alle sole pubblicazioni su supporto fisico, restando escluse le pubblicazioni trasmesse per via elettronica. Ciò, coerentemente con le disposizioni unionali di cui all’articolo 98, paragrafo 2, e il punto 6 dell’allegato III alla direttiva Iva.
Il giudice costituzionale polacco riteneva che vi fossero ragioni per dubitare della validità di queste due citate disposizioni della direttiva 2006/112 modificata. Ciò, in quanto, la direttiva 2009/47, da cui trae origine il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata, potrebbe essere inficiata da un vizio di procedura, giacché il tenore letterale di tale punto differisce dal testo della proposta di direttiva che era stata trasmessa al Parlamento.
In secondo luogo, detto giudice di rinvio ritiene che la differenza di trattamento Iva tra i libri digitali messi a disposizione su supporto fisico e quelli trasmessi per via elettronica potrebbe essere contraria al principio di neutralità fiscale.
Era, quindi, chiesto alla Corte:
  • se il punto 6 dell’allegato III alla direttiva Iva sia invalido per il fatto che nel processo legislativo è stata violata la formalità sostanziale consistente nella consultazione del Parlamento europeo;
  • se l’articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con il punto 6 di cui all’allegato III alla direttiva Iva, sia invalido perché viola il principio di neutralità fiscale nella parte in cui esclude l’applicazione delle aliquote ridotte ai libri pubblicati in forma digitale e ad altre pubblicazioni elettroniche.
La pronuncia della Corte
Secondo i giudici europei, il punto 6, dell’allegato III, alla direttiva Iva, che contempla l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta solo per i libri su qualsiasi supporto fisico, non è invalido. Ciò, in quanto, spiega la Corte, le differenze tra i testi rispettivi della proposta di direttiva e quella approvata non si può dedurre che il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata sia diverso, quanto alla sua stessa sostanza, dal testo contenuto nella proposta di direttiva.
Vero è - evidenzia la Corte - che il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata non indica espressamente che, perché si possa applicare un’aliquota Iva ridotta, i supporti fisici di cui trattasi devono riprodurre essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. Tuttavia, dal momento che tale testo precisa di riguardare solo i “libri”, nozione che designa, nel senso ordinario di tale termine, un’opera stampata, ne consegue che, per rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, i supporti di cui trattasi devono riprodurre essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. In tali circostanze, il Consiglio non era tenuto a consultare nuovamente il Parlamento.
Sul tema, più complesso, della giustificazione dell’attuale normativa europea che ammette l’applicabilità dell’aliquota ridotta esclusivamente ai libri stampati ovvero su supporti fisici, la Corte rammenta che la previsione europea che consente agli Stati membri di applicare un’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri persegue l’obiettivo di incentivare la lettura, che si tratti di letteratura, di pubblicazioni tecniche, di giornali o di periodici. Affinché un simile obiettivo possa essere raggiunto, ciò che rileva è che i cittadini dell’Unione europea possano effettivamente accedere al contenuto dei libri, mentre le modalità di fornitura dei medesimi non rivestono a tale riguardo un ruolo determinante.
 
Libri digitali su supporto fisico e per via elettronica
Di conseguenza, secondo i giudici dell’Unione, la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, da un lato, e la fornitura di libri digitali per via elettronica, dall’altro, costituiscono situazioni comparabili.  Tale conclusione, precisa la Corte - con un importante chiarimento - non è rimessa in discussione dal fatto che la fornitura di un libro digitale su supporto fisico costituisce, in linea di principio, una cessione di beni, mentre, la fornitura di un libro digitale per via elettronica costituisce una prestazione di servizi. Infatti, poiché le norme sull’Iva mirano, in linea di principio, a tassare allo stesso modo il consumo di beni e quello di servizi, questa diversa qualificazione non appare determinante.
Di conseguenza, la Corte, riconosce nella sentenza in commento che escludere l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, mentre una siffatta applicazione è autorizzata per la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, instaura una differenza di trattamento tra due situazioni, peraltro comparabili sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione. Tuttavia, secondo i giudici europei, tale differenza di trattamento è debitamente giustificata dal potere discrezionale del legislatore dell’Unione di stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti o a effettuare valutazioni complesse. Peraltro, evidenzia la Corte, tale differenza di trattamento sarebbe giustificata anche dall’esigenza di assoggettare i servizi forniti per via elettronica a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l’aliquota Iva applicabile a tali servizi potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata.
 
Le conclusioni
Secondo la Corte, quindi, escludendo l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica, il legislatore dell’Unione non viola il principio della parità di trattamento, come enunciato all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Invero, tale differenza di trattamento evita ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri in una delle categorie di servizi che possono beneficiare di un’aliquota ridotta. Ciò, tiene conto della necessità di porre rimedio all’incertezza giuridica provocata dalle continue evoluzioni cui sono soggetti i servizi elettronici nel loro complesso, ragion per cui il legislatore dell’Unione ha escluso tutti questi servizi dall’elenco delle operazioni che possono beneficiare di un’aliquota Iva ridotta in forza dell’allegato III alla direttiva 2006/112 modificata.
Ricorda, infine la Corte, che ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota Iva ridotta.
Tuttavia, la Corte prende atto della rilevanza della questione dando evidenza che la Commissione ha annunciato, in una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d’azione sull’Iva [COM (2016) 148 final], la propria intenzione di esaminare l’elaborazione di un progetto di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112 modificata.


Data della sentenza
7 marzo 2017 
Numero della causa
C-390/2015
Nome delle parti
  • Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
con l’intervento di:
  • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Prokurator Generalny
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