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Giurisprudenza

Corte Ue, no al rimborso Iva
se manca il titolo di cura medica

Al centro della controversia esaminata dagli eurogiudici le prestazioni di chirurgia estetica rese da operatori e il diritto a far valere la detrazione d’imposta

chirurgo estetico
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul ricorso presentato in merito al trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto a talune prestazioni sanitarie. In particolare, la controversa questione è sorta sul mancato riconoscimento dell’esenzione ai fini Iva di prestazioni rientranti quali trattamenti estetici rese da operatori della società ricorrente a taluni pazienti.
 
Il procedimento principale
La società ricorrente è una società che svolge la propria attività nel settore della chirurgia e dei trattamenti di carattere estetico. Le operazioni il cui carattere controverso, ai fini della detrazione Iva, è oggetto della controversia di cui al procedimento principale consistono in prestazioni di chirurgia estetica.  In particolare, per tali trattamenti veniva presentata un’istanza per la richiesta del rimborso dell’Iva versata in ragione di tali operazioni estetiche. Le autorità nazionali hanno respinto tale richiesta negando la concessione del rimborso dell’imposta. Ecco che allora, era proposto ricorso contro la decisione di rifiuto dinanzi al Tribunale amministrativo dipartimentale di Stoccolma che accogliendo lo stesso dichiarava come le prestazioni in oggetto non costituiscono cure mediche esenti. Con il successivo appello alla Corte amministrativa il ricorso veniva accolto, seppur parzialmente, dichiarando che i servizi costituiscono operazioni esenti se effettuati da personale abilitato a esercitare una prestazione medica. Quest’ultima sentenza veniva, però, impugnata dinanzi alla Corte suprema amministrativa in considerazione che i servizi prestati dalla società ricorrente non danno luogo ad operazioni con diritto a detrazione Iva. Alla stregua delle suddette considerazioni rese dinanzi ai vari gradi di giudizio, il giudice nazionale di ultima istanza decideva di sospendere il procedimento per attendere la risoluzione del dubbio interpretativo da parte dei togati europei.
 
Le questioni pregiudiziali
Nell’ottica di un trattamento conciso delle questioni pregiudiziali di cui al procedimento principale, la questione giunta all’attenzione dei giudici europei riguarda in sostanza se alla luce dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva Iva sia opportuno considerare o meno, le prestazioni di servizi quali operazioni di chirurgia estetica o comunque trattamenti di carattere estetico,  prestazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
 
Sulle questioni pregiudiziali
I togati europei hanno, in via preliminare, rilevato che, per risolvere la questione controversa, occorre innanzitutto sottolineare come nella terminologia impiegata, nel designare le esenzioni Iva, è sempre necessario avere un approccio restrittivo. Questa considerazione prende le mosse dal fatto che l’esenzione costituisce di per sé una deroga alla disciplina generale dell’imposta che nella normalità dei casi, appunto, si applica a tutte le prestazioni di servizi a titolo oneroso rese da un soggetto passivo.  In tale contesto, laddove nel richiamato articolo 132, si parla di “cure mediche” o “prestazioni mediche” si devono intendere tutte quelle prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, curare o guarire problemi di salute. Ai fini Iva, infatti, la paventata esenzione è diretta alle prestazioni che possono essere classificate come cure o prestazioni mediche. Per altro verso, come osservato dalle stesse autorità fiscali, uno stesso soggetto passivo può al contempo sia attività esenti, sia attività soggette all’Iva. Per una risposta esaustiva, alle controversie di cui alla causa principale, non si può prescindere dalla rispondenza delle prestazioni sanitarie ai requisisti di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c).
 
La decisione finale
Le conclusioni a cui sono giunti i togati della Corte di giustizia europea, hanno portato a una pronuncia secondo cui l’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva Iva riferita alle prestazioni di cui alla causa C-91/12 non può che andare nel senso di non riconoscere il carattere di esenzione nel caso in cui le prestazioni in oggetto non siano di carattere medico. In altri termini, soltanto le prestazioni che, in virtù del possesso dei requisiti di cui al richiamato articolo della direttiva 2006/112/CEE, sono qualificabili come cure mediche danno diritto all’esenzione da Iva. 




Fonte:
Data della sentenza
21 marzo 2013 
Numero della causa
Causa C-91/12 
Nome delle parti
Skatteverket contro PFC Clinic AB
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-no-al-rimborso-iva-se-manca-titolo-cura-medica