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Giurisprudenza

Corte Ue: no alla discriminazione
sui dividendi alle società estere

Sotto i riflettori, la legge francese e la convenzione franco-belga contro le doppie imposizioni: per i togati comunitari, c’è restrizione alla libera circolazione dei capitali

La Corte di giustizia ha censurato la legge nazionale che stabilisce che i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati a ritenuta alla fonte se percepiti da una società non residente, mentre, nel caso in cui vengano percepiti da una società residente, la loro tassazione, secondo il regime di diritto comune d’imposta sulle società, si realizza alla chiusura dell’esercizio di loro percezione e solo se la società sia “in attivo”.
 
I fatti
Tre società belghe percepivano, tra il 2008 e il 2011, dividendi derivanti dalle rispettive partecipazioni in società francesi.
A norma della Convenzione franco-belga, tali dividendi venivano assoggettati a ritenute alla fonte con un’aliquota del 15 per cento.
 
Il procedimento amministrativo
Queste compagini, avendo chiuso gli esercizi finanziari compresi tra il 2008 e il 2011 con un risultato negativo, proponevano reclamo all’Amministrazione finanziaria francese per ottenere la restituzione delle ritenute applicate sui dividendi, versati nel corso degli esercizi medesimi.
 
La vicenda processuale
Ricevuto il diniego da parte del Fisco francese, le società adivano la via giudiziale.
Il Consiglio di Stato francese, investito della vertenza, rilevava la possibilità di un contrasto tra la normativa nazionale e il diritto europeo.
 
Le questioni pregiudiziali
Pertanto, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Lussemburgo le seguenti questioni pregiudiziali:
  • se gli articoli 63 e 65 Tfue debbano essere interpretati nel senso che le minori disponibilità liquide risultanti dall’applicazione di una ritenuta alla fonte ai dividendi versati a società non residenti deficitarie, mentre le società residenti deficitarie sono tassate sull’importo dei dividendi percepiti solo nel corso dell’esercizio durante il quale divengono, eventualmente, nuovamente beneficiarie, costituisca di per sé una differenza di trattamento costitutiva di una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali
  • se l’eventuale restrizione alla libertà di circolazione dei capitali menzionata al quesito precedente possa essere giustificata, con riguardo alle esigenze risultanti dagli articoli 63 e 65 Tfue, dalla necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta, dal momento che le società non residenti non sono soggette al controllo dell’Amministrazione finanziaria francese, o anche dalla necessità di tutelare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri
  • nel caso in cui l’applicazione della ritenuta controversa alla fonte risulti, in linea di principio, ammissibile rispetto alla libertà di circolazione dei capitali, se tali disposizioni ostino alla riscossione di una ritenuta alla fonte sui dividendi versati da una società residente a una società deficitaria non residente di un altro Stato membro qualora quest’ultima cessi la propria attività senza essere nuovamente divenuta beneficiaria, mentre una società residente che si trovi nella stessa situazione non è effettivamente tassata sull’importo di tali dividendi. 
    La pronuncia della Corte
La Corte desume dalla normativa nazionale che, mentre i dividendi distribuiti a una società non residente sono assoggettati a imposizione immediata e definitiva, la tassazione applicata ai dividendi distribuiti a una società residente dipende dal risultato d’esercizio netto, attivo o passivo, realizzato dalla medesima.
In particolare, questi ultimi sono soggetti al regime impositivo di diritto comune, ma, in caso di risultato negativo alla chiusura dell’esercizio fiscale de quo, vi è il differimento della tassazione ad un esercizio attivo successivo, ove le perdite riportabili all’esercizio seguente vengano imputate sino a concorrenza dell’importo dei dividendi percepiti.
In questo modo, la normativa nazionale procura un vantaggio alle società residenti in perdita, in quanto ne deriva quantomeno un vantaggio di natura finanziaria, se non un’esenzione in caso di cessazione dell’attività, laddove le società non residenti sono assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d’esercizio.
Una simile differenza di trattamento fiscale dei dividendi a seconda del loro luogo di residenza delle rispettive società beneficiarie, a giudizio della Corte, è idonea a dissuadere, da un lato, le società non residenti dall’effettuare investimenti in società stabilite in Francia e, d’altro lato, gli investitori residenti in Francia dall’acquisire partecipazioni in società non residenti.
In definitiva, sussiste, per i togati comunitari, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, Tfue.
 
La restrizione alla libera circolazione dei capitali
Il governo francese ha, poi, dedotto che, ammesso che la normativa francese costituisca una restrizione, da un lato, le situazioni delle società residenti e non residenti sarebbero oggettivamente differenti e, dall’altro, la normativa medesima apparirebbe giustificata dall’esigenza di garantire la riscossione dell’imposta e risponderebbe alla ripartizione del potere impositivo tra Stato membro di residenza e Stato membro di origine del reddito.
Gli eurogiudici, tuttavia, all’esito dell’analisi della giurisprudenza di riferimento, inferiscono che, atteso che la normativa in questione è fonte di un vantaggio fiscale sostanziale per le società residenti in perdita, vantaggio che non viene invece riconosciuto alle società non residenti in perdita, non può sostenersi che la disparità di trattamento nella tassazione dei dividendi, a seconda che vengano percepiti da una società residente o da una società non residente, si limiti alle modalità di riscossione dell’imposta.
 
La ripartizione del potere impositivo
Neanche l’ulteriore giustificazione della normativa nazionale da parte della Francia, fondata sulla necessità di mantenere una equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, può essere accolta, a giudizio della Corte.
In particolare, il governo francese ha eccepito che la ritenuta alla fonte cui sono soggetti unicamente i dividendi percepiti da una società non residente rappresenterebbe l’unica tecnica che consentirebbe allo Stato francese di assoggettare a imposta tali redditi senza ridurre il proprio gettito fiscale a causa del risultato d’esercizio negativo realizzato in un altro Stato membro.
Tuttavia, osserva la Corte, il differimento della tassazione dei dividendi percepiti dalla società non residente in perdita non implicherebbe, per lo Stato francese, di dover rinunciare al proprio diritto d’assoggettare a imposizione un reddito generato sul proprio territorio. Infatti, i dividendi distribuiti dalla società residente verrebbero assoggettati a imposizione una volta che la società non residente chiudesse un esercizio successivo in attivo, al pari di quanto avverrebbe per una società residente in analoga situazione.
È ben vero che, nel caso in cui la società non residente non ritornasse in attivo prima di cessare la propria attività, ne deriverebbe un’esenzione definitiva dei redditi rappresentati dai dividendi, con conseguente perdita di gettito fiscale per lo Stato membro d’imposizione.
Ma il governo francese non può sostenere che il minore gettito tributario connesso alla tassazione dei dividendi percepiti da società non residenti in caso di cessazione della loro attività sarebbe idoneo a giustificare l’applicazione di una ritenuta alla fonte sui redditi medesimi unicamente nei confronti di dette società, quando lo stesso Stato accetta tale minor gettito nel caso di società residenti che cessino la propria attività senza ritornare in attivo.
 
L’efficacia della riscossione delle imposte
Infine, la Corte passa a scrutinare l’ultima doglianza della Francia, secondo cui l’assoggettamento a una ritenuta alla fonte dei dividendi versati a una società non residente costituirebbe un mezzo legittimo e adeguato per garantire la tassazione dei redditi di un soggetto stabilito al di fuori dello Stato d’imposizione ed evitare che i redditi medesimi sfuggano a imposizione nello Stato della fonte.
L’argomentazione tuttavia, non trova il consenso dei togati comunitari.
Infatti, la concessione del beneficio del differimento d’imposizione alle società non residenti, eliminando necessariamente tale restrizione, non rimetterebbe in discussione il conseguimento dell’obiettivo connesso all’efficace riscossione dell’imposta dovuta dalle società medesime laddove percepiscano dividendi da una società residente.
In argomento, inoltre, la Corte richiama la direttiva 2008/55, che offre alle autorità dello Stato membro di origine un quadro di cooperazione e di assistenza tale da consentire loro l’effettiva riscossione di crediti fiscali nello Stato membro di residenza o recupero.
In definitiva, concludono gli eurogiudici, dal riconoscimento, anche alle società non residenti in perdita, del beneficio relativo al differimento d’imposizione dei dividendi distribuiti deriverebbe l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera circolazione dei capitali, senza fare peraltro ostacolo alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale.
 
Conclusioni
Gli articoli 63 e 65 Tfue devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati a ritenuta alla fonte se percepiti da una società non residente, mentre, nel caso in cui vengano percepiti da una società residente, la loro tassazione, secondo il regime di diritto comune d’imposta sulle società, si realizza alla chiusura dell’esercizio di loro percezione subordinatamente alla condizione che il risultato della società medesima realizzato nell’esercizio medesimo sia in attivo, laddove la tassazione dei dividendi può, eventualmente, non verificarsi mai qualora la società stessa cessi la propria attività senza aver ottenuto un risultato in attivo successivamente alla percezione dei dividendi.
 
 
Data della sentenza
22 novembre 2018
 
Numero della causa
Causa C-575/2017
 
Nome delle parti
Sofina SA
Rebelco SA
Sidro SA
contro
Ministre de l’Action et des Comptes publics.
 
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