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Giurisprudenza

Corte Ue: no alla discriminazione
sulla distribuzione dei dividendi

È la posizione espressa dai giudici comunitari a conclusione di un contenzioso arrivato a sentenza ieri sull’accordo tra la Ceca, la Repubblica tunisina e libanese

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La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società privata e l’Amministrazione finanziaria del Portogallo in merito al trattamento fiscale riservato alla distribuzione di dividendi operata da due società con sede l’una in Tunisia, l’altra in Libano. Al centro della controvcersia, l’interpretazione dell’articolo 63 e 64 TFUE, degli articoli 31, 33, 34, 35 e 89 dell’accordo euromediterraneo tra la CECA e, rispettivamente, la Repubblica tunisina e la Repubblica libanese.

Il procedimento precontenzioso
La società ricorrente è una S.p.A. la cui attività principale consiste nella produzione di cemento, ha sede in Portogallo, Stato nel quale è assoggettata al regime di tassazione dei gruppi di società. Rispettivamente negli anni 2000 e 2002 la società acquistava delle quote del capitale sociale di una società con sede in Tunisia ed una in sede in Libano. Negli anni successivi le partecipazioni di capitale davano origine a dividendi che venivano tassati in Portogallo senza però l’applicazione di nessun meccanismo di eliminazione o attenuazione della doppia imposizione economica. A tale proposito, veniva presentato ricorso amministrativo avente ad oggetto l’autoliquidazione dell’imposta, adducendo a motivazione che la tassazione sui dividendi distribuiti era illegittima proprio per l’esclusione, nella previsione normativa portoghese, delle norme relative all’eliminazione della doppia imposizione. Tale ricorso veniva respinto con decisione del 10 ottobre 2012 che veniva successivamente impugnata innanzi al Tribunale tributario di Lisbona affermando che il rifiuto di applicare ai dividendi distribuiti il regime di eliminazione della doppia imposizione economica vigente in Portogallo violava le disposizione degli accordi CE-Turchia e CE-Libano nonché gli articoli 49 e 63 TFUE. In tale contesto i giudici tributari di Lisbona decidevano di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia europea le questioni pregiudiziali.
 
Le questioni pregiudiziali
Con le questioni pregiudiziali sollevate il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni di cui al procedimento principale, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano al trattamento fiscale concesso, in Portogallo, ai dividendi distribuiti ad una società con sede in tale Stato membro da parte di società con sede in Stati terzi, nel caso di specie, la Repubblica tunisina e la Repubblica libanese.
 
Sulle questioni pregiudiziali
Gli eurogiudici nelle loro osservazioni hanno sottolineato come una società con sede in Portogallo, che percepisce dividendi da società aventi sede, rispettivamente, in Tunisia e in Libano, può avvalersi dell’articolo 63 TFUE al fine di contestare il trattamento fiscale riservato a tali dividendi in detto Stato membro, basato su una normativa che non è applicabile esclusivamente alle situazioni nelle quali la società beneficiaria esercita un’influenza determinante sulla società distributrice. Inoltre, una normativa, secondo la quale una società residente di uno Stato membro può effettuare una deduzione integrale o parziale dei dividendi dalla propria base imponibile, qualora essi siano distribuiti da una società residente dello stesso Stato membro, ma non può procedere a una tale deduzione qualora la società distributrice sia residente di uno Stato terzo, configura una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e gli Stati terzi. Per altro verso, alla luce dell’articolo 64 del TFUE, l’adozione del regime di vantaggi fiscali per l’investimento di natura contrattuale, non ha modificato il quadro giuridico relativo al trattamento dei dividendi provenienti dalla Tunisia e dal Libano e, inoltre, l’adozione di detti regimi non ha inciso sulla qualificazione come restrizione in vigore dell’esclusione dei dividendi pagati dalle società stabilite in tali Stati terzi dalla possibilità di beneficiare di una deduzione integrale o parziale.
 
La pronuncia
I giudici della quinta sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati rispondendo alla questione pregiudiziale, di cui alla causa principale, nel senso che l’articolo 63 TFUE al fine di contestare il trattamento fiscale riservato a tali dividendi in detto Stato membro, basato su una normativa che non è applicabile esclusivamente alle situazioni nelle quali la società beneficiaria esercita un’influenza determinante sulla società distributrice. Inoltre, una normativa, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale una società residente di uno Stato membro può effettuare una deduzione integrale o parziale dei dividendi dalla propria base imponibile, qualora essi siano distribuiti da una società residente dello stesso Stato membro, ma non può procedere a una tale deduzione qualora la società distributrice sia residente di uno Stato terzo, configura una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e gli Stati terzi che, in linea di principio, è vietata dall’articolo 63 TFUE. Infine, le disposizioni richiamate degli accordi CE-Turchia e CE- Libano sono dotate di effetto diretto e può essere invocato in una situazione come quella di cui al procedimento principale.
 
 
Data della sentenza
24 novembre 2016
Numero della causa
C-464/2014
 
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