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Giurisprudenza

Corte Ue: no alle discriminazioni
in materia di ritenute sui dividendi

La domanda pregiudiziale nasce dalle richieste di rimborso delle trattenute operate dall’amministrazione tributaria danese a Oicvm residenti nel Regno Unito e in Lussemburgo

Secondo gli eurogiudici, contrasta con il diritto Ue la normativa tributaria danese secondo cui, a differenza dei dividendi distribuiti a Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari residenti, sono soggetti a ritenuta alla fonte quelli assegnati a un Oicvm di un altro Paese membro (causa C-480/16, sentenza del 21 giugno 2018).
 
La fattispecie
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla fattispecie in commento verte sull’interpretazione degli articoli 56 e 63 Tfue ed è stata presentata nell’ambito di controversie che pendono tra alcuni Oicvm (Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari), con sede nel Regno Unito e nel Lussemburgo, e l’amministrazione fiscale danese, in merito a domande di rimborso di ritenute alla fonte operate sui dividendi, che sono stati loro versati da società residenti in Danimarca.
 
In particolare, i ricorrenti hanno chiamato in causa l’autorità giurisdizionale nazionale presentando domande di rimborso delle ritenute alla fonte operate sui dividendi ricevuti da società con sede in Danimarca, sostenendo che gli Oicvm residenti in tale Stato membro, a differenza dei non residenti, possono beneficiare di un’esenzione dalla ritenuta alla fonte.
La normativa tributaria danese, infatti, porrebbe due condizioni all’esenzione, ossia che l’Oicvm interessato sia residente e che determini e dichiari i propri redditi secondo la normativa tributaria nazionale. I non residenti non possono, per loro natura, soddisfare il primo dei requisiti ed è per loro particolarmente difficile soddisfare il secondo, poiché, a causa della prima condizione, non possono, comunque, beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte.
Tutto ciò premesso, la questione è stata sottoposta al vaglio pregiudiziale della Corte Ue.
 
Le valutazioni della Corte Ue
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 56 e 63 Tfue debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un Oicvm non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un Oicvm residente sono esenti dalla stessa ritenuta, a condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.
 
La questione viene esaminata dai giudici europei verificando la eventuale sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali ex articolo 63 Tfue.
Al riguardo, la Corte Ue ritiene che ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), Tfue, l’articolo 63 del Trattato non pregiudica, tuttavia, il diritto degli Stati membri di applicare le disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato Fue.
 
Va verificato, quindi, se il fatto di riservare agli Oicvm residenti in Danimarca la possibilità di ottenere un’esenzione dalla ritenuta alla fonte sia giustificato da una differenza di situazione oggettiva tra gli Oicvm residenti in Danimarca e gli Oicvm non residenti.
 
La normativa nazionale ha l’obiettivo, da un lato, di assicurare l’uguaglianza tra l’onere fiscale che grava sui singoli che investono in società con sede in Danimarca tramite tali organismi e quello che grava sui singoli che investono direttamente in società con sede in Danimarca. Il meccanismo evita una doppia imposizione economica, che si verificherebbe se i dividendi fossero assoggettati a imposta in capo all’Oicvm interessato e in capo ai detentori di quote dello stesso.
Dall’altro lato, tale normativa è finalizzata ad assicurare che i dividendi distribuiti da società residenti non sfuggano alla tassazione in Danimarca a causa della loro esenzione in capo agli Oicvm e siano effettivamente soggetti una volta alla sua potestà impositiva.
 
Con riferimento al primo obiettivo, la consolidata giurisprudenza della Corte Ue ritiene che, rispetto ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena oppure la doppia imposizione economica dei redditi distribuiti da una società residente, le società beneficiarie residenti non si trovano necessariamente in una situazione comparabile a quella delle società beneficiarie residenti di un altro Stato membro.
Tuttavia, a partire dal momento in cui un Paese Ue, in modo unilaterale o mediante convenzioni, assoggetta all’imposta sul reddito non soltanto le società residenti, ma anche quelle non residenti, per i redditi che esse ricevono da una società residente, la situazione delle non residenti si avvicina a quella delle residenti.
Poiché la Danimarca ha scelto di esercitare la propria competenza tributaria sui redditi percepiti dagli Oicvm non residenti, questi si trovano, di conseguenza, in una situazione comparabile a quella degli Oicvm residenti per quanto riguarda il rischio di doppia imposizione economica dei dividendi versati dalle società residenti nello Stato.
 
Il secondo obiettivo consiste, in sostanza, nell’intento di non rinunciare completamente all’assoggettamento a imposta dei dividendi distribuiti dalle società danesi, ma di trasferire il livello della loro imposizione ai detentori di quote degli Oicvm. Tale obiettivo è attuato prevedendo che, al fine di beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte, un Oicvm residente deve prelevare una ritenuta alla fonte a carico dei suoi detentori di quote sulla distribuzione minima che è stata loro effettivamente versata oppure, dopo le modifiche intervenute nel 2005, sulla distribuzione minima.
 
Non si può invece assoggettare un Oicvm non residente a un obbligo di operare, sui dividendi che distribuisce, una ritenuta alla fonte, a beneficio dello Stato membro. Tale Oicvm rientra nella potestà impositiva della Danimarca unicamente a causa dei dividendi percepiti e la cui fonte si trova nella nazione e non, in linea di principio, per quanto riguarda i dividendi distribuiti.
 
Tuttavia, tenuto conto dell’obiettivo, dell’oggetto e del contenuto della normativa in esame, la distinzione, che riflette, peraltro, la differenza tra un organismo residente in Danimarca e uno non residente, non dovrebbe essere ritenuta decisiva.
Quindi, un Oicvm non residente può avere detentori di quote con residenza fiscale in Danimarca e sui cui redditi tale Stato membro può esercitare la propria potestà impositiva. Da questo punto di vista, un Oicvm non residente si trova in una situazione oggettivamente comparabile a un Oicvm residente in Danimarca.
 
In tali circostanze, il fatto di riservare ai soli Oicvm residenti la possibilità di ottenere un’esenzione dalla ritenuta alla fonte non è giustificato da una differenza di situazione oggettiva tra questi e gli Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari quelli residenti in un altro Paese Ue.
La Corte UE osserva inoltre che la restrizione alla libera circolazione dei capitali non è giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale danese.
 
Le conclusioni della Corte
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 63 Tfue dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente in tale Paese a un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un Oicvm residente sono esenti dalla ritenuta, a condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.

 
Data della sentenza
21 giugno 2018
 
Numero della causa
Causa C-480/16
 
Nome delle parti
Fidelity Funds,
Fidelity Investment Funds
Fidelity Institutional Funds
contro
Skatteministeriet
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