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Giurisprudenza

Corte Ue: no all’Iva ridotta
su attrezzature e apparati medici

Il contenzioso prende le mosse dal ricorso presentato dalla Commissione europea che ha contestato alla Polonia la violazione di alcune disposizioni della direttiva 112/2006

attrezzature mediche
Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto su talune attrezzature mediche, attrezzature ausiliarie e altri dispositivi che non sono riservati per uso personale esclusivo dei disabili, o che non sono normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità. Nonché, sui prodotti non farmaceutici utilizzati per cure mediche e per la prevenzione delle malattie di cui alla legge relativa all'imposta sui beni e servizi polacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta imposta sul valore aggiunto.
 
Il procedimento precontenzioso
Il 30 settembre 2011 la Commissione inviava una lettera di diffida alla Repubblica di Polonia, adducendo la violazione delle disposizioni della direttiva 2006/112, attraverso una normativa nazionale che statuiva un'aliquota Iva ridotta alle forniture di taluni prodotti farmaceutici e attrezzature. Dal momento che questi prodotti non rientravano nell'allegato III della direttiva, le spedizioni dovrebbero essere soggetti alla normale aliquote Iva.
Con lettera del 30 novembre 2011, le autorità polacche hanno risposto alla lettera di messa in mora affermando che le pertinenti disposizioni della legge sull'Iva erano in fase di revisione e che una legge di modifica delle controverse disposizioni, sarebbe stata adottata il da gennaio 2013.
Il 16 maggio 2012, inoltre, la Repubblica di Polonia ha informato la Commissione che le modifiche erano state fatte per legge sull'Iva. Considerando che nessuna di queste modifiche hanno riguardato le disposizioni cui si riferisce la sua lettera di messa in mora, la Commissione ha inviato il 25 gennaio 2013 un parere motivato alla Repubblica di Polonia. Non soddisfatta della risposta che lo Stato polacco ha fornito con lettera del 22 marzo 2013, la Commissione ha deciso di presentare il presente ricorso.
 
Il ricorso della Commissione UE
La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112, applicando un'aliquota Iva ridotta alle cessioni di beni che non rientrano nell'allegato III della direttiva.
 
Sul ricorso
Secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell'asserito inadempimento. Invero, è quest'ultima che deve fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per la verifica dell’esistenza della violazione senza contare su alcuna presunzione. Tuttavia, la questione se la Commissione abbia dimostrato l'esistenza della violazione non parte dell'esame della ricevibilità del ricorso, tuttavia l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica di Polonia è infondata e deve essere respinto.    La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112, applicando un'aliquota Iva ridotta alle cessioni di beni che non rientrano nell'allegato III della direttiva.
Inoltre, la Commissione sostiene che la formulazione vaga delle posizioni 83, 86, 87 e 105 dell'allegato 3 della legge sull'Iva non determina esattamente le merci che queste posizioni includono con l’ulteriore effetto di permettere l'applicazione di un'aliquota Iva ridotta per i prodotti non compresi nell'allegato III della direttiva 2006/112.
Per la Repubblica di Polonia, il ricorso è viziato da una carenza di motivazione in quanto la Commissione non designa i prodotti che non dovrebbero beneficiare di un'aliquota Iva ridotta e, non essendo riuscita a fornire la prova che le posizioni in contenzioso in realtà sono relative a beni che non rientrano nell'allegato III della direttiva, la Commissione non riesce a giustificare la fondatezza delle sue affermazioni.                                                                
In secondo luogo, la Repubblica di Polonia sostiene che il diritto dell'Unione consente di applicare un'aliquota Iva ridotta alle cessioni di beni che non rientrano nell'allegato III della direttiva 2006/112 per ragioni sociali. In effetti, ritiene che il mantenimento di una aliquota Iva ridotta sulle cessioni di beni utilizzati per la cura della salute è importante per lo sviluppo economico del paese e aiuta a far fronte con la necessità di fornire ai cittadini un livello adeguato cura. Dalle argomentazioni svolte dai togati europei è emerso come non tutte le eccezioni sollevate dalla Corte possono essere accolte per mancata indicazione degli elementi cui la stessa è chiamata a fornire.
 
La pronuncia della Corte
La normativa polacca, prevedendo l’applicazione un'aliquota ridotta, dell'Iva, alle cessioni di  talune attrezzature mediche, ausiliarie e altri dispositivi non riservati all’uso personale esclusivo dei disabili, e su prodotti non farmaceutici utilizzati per cure mediche e per la prevenzione delle malattie è contraria al diritto Ue. Così facendo la Polonia è venuta meno obblighi previsti dagli articoli 96-98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
 
Data della sentenza
4 giugno 2015
Numero della causa
C-678/13
Nomi delle parti
  • Commissione europea
  • Repubblica di Polonia
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