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Giurisprudenza

Corte Ue: no a discriminazione
se società mutuante è di Stato terzo

La controversia verte sulla indeducibilità degli interessi corrisposti da una società Ue a un’altra società americana a titolo di remunerazione di finanziamenti

noleggio auto
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società portoghese la cui attività economica consiste nel noleggio di autoveicoli leggeri, alla Amministrazione finanziaria nazionale in merito alla indeducibilità degli interessi corrisposti da detta società ad una società americana, a titolo di remunerazione di finanziamenti concessi da quest’ultima. Tra le due società vi sono particolari rapporti, come si evince  dal fatto che il soggetto mutuante ha il potere di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sulle decisioni gestionali e finanziarie del soggetto mutuatario.
 
La questione al centro del procedimento
La questione verte sull’interpretazione della disciplina recata dal codice portoghese dell’imposta sulla società, in particolar modo dell’articolo 61, e sulla sua compatibilità con la libertà della circolazione di capitali.
In base alla predetta norma, qualora l’indebitamento di un soggetto passivo nei confronti di un soggetto non residente nel territorio portoghese o in un altro Stato membro dell’UE, con cui intercorrono particolari rapporti, risulti eccessivo, gli interessi relativi alla frazione considerata in eccesso non sono deducibili ai fini della determinazione dell’utile imponibile.
 
Il rinvio alla Corte di giustizia Ue
In seguito alla rettifica della base imponibile operata dall’Amministrazione fiscale portoghese e alla conseguente instaurazione del relativo contenzioso, l’autorità giurisdizionale investita della controversia ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte UE la seguente questione: se l’articolo 56 CE sulla libera circolazione dei capitali debba essere interpretato nel senso che osti ad una  normativa di uno Stato membro che non consideri oneri deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, gli interessi relativi alla quota di un indebitamento qualificata come in eccesso, corrisposti da una società residente ad una società mutuante stabilita in un paese terzo con la quale intercorrano particolari rapporti, consentendo invece la deduzione di tali interessi laddove siano corrisposti a una società mutuante residente, con la quale la società mutuataria intrattenga rapporti dello stesso genere.
 
La valutazioni della Corte   
In base a una costante interpretazione giurisprudenziale, risulta che le misure vietate dall’articolo 56 CE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati.
Nel caso di specie, sulla base di quanto previsto dal riportato articolo 61 del codice portoghese dell’imposta sulle società, laddove l’indebitamento di una società residente nei confronti di una società stabilita in un paese terzo, con cui intercorrono particolari rapporti, risulti eccessivo, gli interessi relativi alla quota eccedente dell’indebitamento non sono deducibili ai fini della determinazione dell’utile imponibile di tale società residente.
Dalla medesima disposizione normativa, emerge altresì che la deducibilità di tali interessi è ammessa qualora la società mutuante risieda nel territorio portoghese o in un altro Stato membro.
Il trattamento sfavorevole che si determina per effetto di tale previsione normativa, può dissuadere una società residente dall’indebitarsi in modo ritenuto eccessivo nei confronti di una società stabilita in un paese terzo con cui intercorrono particolari rapporti. Esso costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali, vietata in linea di principio, dall’articolo 56 CE.
 
Quando la norma è giustificabile
La Corte rileva al riguardo che, una misura nazionale che restringa la libera circolazione dei capitali è giustificabile laddove riguardi specificamente le costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, il cui unico fine sia quello di eludere l’imposta normalmente dovuta sugli utili generati dalle attività realizzate nel territorio nazionale.
La normativa portoghese in esame è concepita per prevenire pratiche volte ad eludere l’imposta normalmente dovuta sugli utili generati di attività svolte nel territorio nazionale; ne deriva che tale normativa è idonea a conseguire l’obiettivo di repressione della frode e dell’evasione fiscale.
 
Perché la normativa portoghese è contraria al diritto Ue
Tuttavia, laddove l’operazione in questione ecceda quanto convenuto dalle società interessate in un regime di piena concorrenza, la misura fiscale correttrice, per non essere considerata sproporzionata, deve limitarsi alla quota eccedente quanto sarebbe stato convenuto in tale regime.
La Corte UE, con riferimento al caso di specie, ritiene che tale normativa vada oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo.
Difatti, la nozione di ‘particolari rapporti’, che intercorrono tra le società coinvolte, comprende fattispecie che non implicano necessariamente una partecipazione da parte della società mutuante di un paese terzo nel capitale della società mutuataria residente. In mancanza di tale partecipazione, dalle modalità di calcolo dell’eccesso di indebitamento emerge che qualsiasi indebitamento esistente tra queste due società dovrebbe essere considerato eccessivo.
Tale normativa non consente di determinare a priori e con sufficiente precisione la sua sfera di applicazione. Ne deriva che esso non soddisfa i requisiti della certezza del diritto in base ai quali le norme devono essere chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando possono avere conseguenze negative sugli individui e le società. Pertanto, una norma che non soddisfi i requisiti della certezza del diritto non può essere considerata proporzionata agli obiettivi perseguiti.
 
Conclusioni
Secondo i giudici è in contrasto con l’articolo 56 CE la normativa di uno Stato membro che non consideri oneri deducibili, per determinare l’utile imponibile, gli interessi, della quota di indebitamento considerata eccedente, corrisposti da una società residente ad una società mutuante stabilita in un Paese terzo con cui intercorrono particolari rapporti. E invece consenta la deduzione degli interessi corrisposti a una società mutuante residente con cui la società mutuataria si trovi in rapporti dello stesso genere, qualora, in assenza di partecipazione della società mutuante stabilita in un Paese terzo nel capitale della società mutuataria residente, la normativa stessa presuppone che l’indebitamento di quest’ultima si inserisca in una costruzione volta a eludere l’imposta normalmente dovuta o qualora tale normativa non consenta di determinare a priori e con sufficiente precisione la propria sfera di applicazione.
 
 
 
Fonte:
Data della sentenza
3 ottobre 2013
Numero della causa
Causa C-282/12
Nome delle parti
Itelcar — Automóveis de Aluguer Lda
contro
Fazenda Pública
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