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Giurisprudenza

Corte Ue: no a esenzione Iva
per il bridge duplicato

A questa conclusione sono giunti gli eurogiudici a margine di una controversia che vede protagonisti l’Amministrazione finanziaria britannica e un ente organizzatore di tornei sportivi

CARTE_BRIDGE
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha concluso, a margine di un contezioso in ambito comunitario, che il gioco del bridge duplicato, pur contribuendo al benessere psicofisico di chi lo pratica, non è uno sport e, pertanto, non può essere esentato dal versamento dell'Iva. La controversia ha visto protagonisti l’Ebu e l’Amministrazione fiscale del Regno Unito. L’Ebu è un organismo nazionale non avente scopo di lucro incaricato della regolamentazione e dello sviluppo del bridge duplicato in Inghilterra. Il bridge duplicato è una particolare forma del gioco di carte del bridge nel quale ogni squadra gioca successivamente la stessa mano di carte delle rispettive controparti di altri tavoli. L’Ebu, che al suo interno racchiude sia privati cittadini che associazioni a carattere regionale, con la finalità di promuovere il bridge duplicato organizza vari tornei di questo gioco di carte per i quali fa pagare ai partecipanti una quota di iscrizione.
 
Le ragioni del contendere - L’organismo di promozione nazionale del gioco riteneva che le quote dovessero essere esentate dall’Iva in virtù dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 e quindi chiedeva il rimborso dell’imposta all’Amministrazione tributaria britannica. Il fisco d’oltremanica, però, non la pensava negli stessi termini e respingeva l’istanza presentata dall’Ebu. Ne nasceva dunque un contenzioso giurisdizionale che vedeva soccombere l’organizzazione nel primo grado di giudizio. Ricorrendo dunque in appello, l’Ebu ha sostenuto le proprie ragioni affermando che uno «sport» ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 non deve necessariamente avere una rilevante componente di attività fisica, essendo bastevole anche una non indifferente componente mentale e ciò dal momento che la finalità perseguita da tale disposizione è quella di favorire le attività che arrecano beneficio alla salute fisica o mentale di coloro che le praticano regolarmente. Il fisco inglese resisteva, affermando che il tenore letterale della norma in questione ai sensi della quale sono esentate alcune prestazioni di servizi «strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica», implica che lo sport in argomento sia caratterizzato da una predominante componente fisica.
I giudici britannici, ai quali in primis è stata sottoposta la questione, hanno sottolineato sottolineato che il bridge duplicato richiede notevoli competenze intellettuali, come la logica, il pensiero laterale, la strategia o la memoria e che la sua pratica regolare indubbiamente arreca molteplici benefici alla salute pisco-fisica di colui che lo pratica. Pertanto hanno deciso di sospendere il giudizio per domandare ai magistrati di Lussemburgo se gli sport cosiddetti «mentali», come appunto il bridge duplicato, rientrano o meno nella nozione di «sport», secondo l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva Iva.
 
Il contesto normativo comunitario e britannico - Analizzando il contesto normativo comunitario, l’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, lettera m) disciplina le esenzioni a favore di determinate attività di interesse pubblico ed esenta dall’assoggettamento all’imposta alcune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro. La successiva lettera n) riserva lo stesso trattamento ad alcune prestazioni di servizi culturali e cessioni di beni loro strettamente connesse ed effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato.
Passando alla normativa fiscale britannica, l’allegato 9, gruppo 10, della legge sull’Iva del 1994, prevede che sono esenti dall’imposta la concessione del diritto di partecipare a una competizione sportiva o ad attività di educazione fisica, qualora il corrispettivo di questo diritto sia pagato in denaro e sia interamente finalizzato all’acquisto del premio o dei premi assegnati nel corso della gara, nonché la prestazione, resa in favore di privati da parte di un ente qualificato, di servizi strettamente connessi ed essenziali allo sport o all’educazione fisica praticati da quest’ultimo.
 
La posizione della Corte di giustizia - Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte di giustizia ha previamente ricordato che, secondo costante giurisprudenza, le esenzioni di cui all’articolo 132 costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, volte ad evitare divergenze tra Stati membri nell’applicazione del sistema dell’Iva. Nella stessa direttiva 2006/112 non vi è alcuna norma definitoria che chiarisca cosa debba intendersi per sport. Ne consegue che la portata e la definizione di questo termine non può che essere affidata alla giurisprudenza che si è formata in merito. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che nel linguaggio corrente il termine sport indichi una vera e propria attività fisica o al massimo un’attività dove la componente fisica non è certamente secondaria.
Inoltre, secondo i giudici le esenzioni di cui all’articolo 132 devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Per tale ragione, la nozione di sport deve essere limitata alle sole attività caratterizzate da una componente fisica non irrilevante, senza estendersi a tutte le altre attività che, per un aspetto o per un altro, pure possano essere teoricamente ricomprese in tale nozione.
Non dirimente ai fini che qui interessano è dunque la circostanza rappresentata dall’Ebu, e che pure la Corte non contraddice affatto ovvero che il bridge duplicato richiede in particolare logica, memoria, strategia o pensiero laterale e che sicuramente è un’attività che arreca beneficio alla salute mentale e fisica di coloro che lo praticano regolarmente. La circostanza, inoltre, che un’attività che favorisce il benessere fisico e mentale si pratichi in competizione (gare tornei o similari) non consente di pervenire a conclusioni diverse. La Corte ha quindi concluso che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m) si riferisce esclusivamente ad attività caratterizzate da una componente fisica non irrilevante.
Questa conclusione non pregiudica però la possibilità che il bridge duplicato possa farsi rientrare nella nozione di «servizi culturali» secondo quanto previsto dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera n), qualora tale attività per storia e tradizioni occupi, in un determinato Stato membro, una posizione tale nel patrimonio sociale e culturale di tale Paese da poter essere considerata come facente parte della sua cultura, anche considerato il margine discrezionale che hanno gli Stati membri in tale ambito.
 
Le conclusioni della Corte - Secondo i giudici europei “l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un’attività, come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante, non rientra nella nozione di «sport» ai sensi di tale disposizione”.
 
Data della sentenza
26 ottobre 2017
Numero della causa
C‑90/16
Nome delle parti
  • The English Bridge Union Limited
contro
  • Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-no-esenzione-iva-bridge-duplicato