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Giurisprudenza

Corte Ue, una normativa nazionale
non può limitare la detrazione Iva

Due le questioni pregiudiziali sottoposte alla attenzione dei giudici nell'ambito di una controversia che vede come protagonista una società in nome collettivo

la sede della corte di giustizia ue
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una questione che vede contrapporsi, da una parte, una costituenda società in nome collettivo e, dall’altra, l’amministrazione finanziaria tedesca. Oggetto del contendere l’applicabilità della detrazione Iva assolta a monte su operazioni effettuate anteriormente alla formale costituzione della società.
 
La fase pre contenziosa
Nel dicembre 2006 veniva emessa una fattura, intestata ai soci fondatori, per l’acquisto di un immobile. Nell’aprile 2007 a seguito di atto notarile per la costituzione della società veniva emessa relativa fattura intestata alla costituenda società. Successivamente erano rilevate, da parte dell’Amministrazione finanziaria, irregolarità in merito alla dichiarazione Iva. In particolare veniva riscontrato, infatti, un maggior ammontare di Iva assolta a monte rispetto alle risultanze dei libri contabili. L’Amministrazione finanziaria tedesca non ha riconosciuto ammissibile la detrazione dell’Iva versata a monte, dai soci fondatori, sia per l’acquisto dell’immobile che quella documentata dalla fattura, emessa dallo studio notarile, relativa alle spese di costituzione. La società, pertanto, presentava ricorso al competente tribunale amministrativo che però si pronunciava respingendo il ricorso. Per far valere le proprie ragioni la società decideva di proporre ricorso per cassazione apportando ulteriori motivazioni. Nello specifico, l’acquisto dell’immobile aveva come fine l’utilizzo dello stesso per lo svolgimento di un attività economica come confermato successivamente dalla stessa costituzione della società in nome collettivo. Quanto alle spese notarili sostenute dai soci fondatori, la deducibilità della relativa Iva assolta a monte spetta di diritto al soggetto passivo in quanto tale. Preso atto delle ulteriori motivazioni, il giudice del rinvio decide di sospendere il procedimento e di sottoporre ai giudici della Corte di giustizia europea il chiarimento del dubbio interpretativo, in merito alla detrazione Iva, sorto tra le disposizioni comunitarie della sesta direttiva Iva e la normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto.
 
Le questioni pregiudiziali
Con la prima questione, il giudice del rinvio, intende chiarire se, contrariamente a quanto stabilito dalla normativa tedesca e alla luce della sesta direttiva Iva, una costituenda società possa detrarre l’Iva versata a monte per spese di investimento sostenute dai soci fondatori. Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio sempre con riferimento alle disposizioni della sesta direttiva Iva una costituenda società possa detrarre l’Iva versata a monte e documentata da una fattura intestata ai soci fondatori della stessa.
 
Le argomentazioni delle parti
In primo luogo, i giudici della prima sezione della corte europea, come da costante giurisprudenza, sottolineano che, secondo la definizione di attività economica ex art. 4, paragrafo 1, sesta direttiva Iva, costituiscono attività economiche anche i soli atti preparatori allo svolgimento delle stesse. Inoltre, secondo il principio di neutralità dell’Iva, le prime spese di investimento sostenute con riferimento ad una data operazione debbano essere considerate attività economiche strictu sensu. Pertanto, l’acquisto dell’immobile di cui alla causa principale deve essere considerato a tutti gli effetti come propedeutica allo svolgimento dell’attività economica stessa senza che sia di già effettivamente posta in essere l’attività. Diversamente, si tratterebbe di non dare la possibilità al soggetto che sostiene l’onere economico dell’Iva di non poter detrarsi l’Iva assolta a monte in considerazione della futura attività economica. Inoltre, aggiungono i giudici, nella fattispecie oggetto del presente procedimento i soci fondatori che hanno effettuato spese ed investimenti in funzione della costituzione della società in nome collettivo possono essere considerati soggetti passivi Iva e, in quanto tali, legittimati a usufruire del diritto alla detrazione dell’Iva versata a monte.  Ecco che allora, qualora i soci soggetto passivo non si avvalgano del diritto alla detrazione dell’Iva versata a monte, proprio in ragione del richiamato principio di neutralità, deve essere consentito al soggetto destinatario dell’investimento, in questo caso la società in nome collettivo, di effettuare la detrazione dell’imposta. Emerge così come il diritto a detrazione non può essere soggetto a limitazione e, pertanto, gli stessi Stati membri non possono, con l’emanazione di normative nazionali, limitare il diritto alla detrazione dell’Iva in base alla corretta compilazione della fattura se non espressamente previsto dalle disposizioni della sesta direttiva Iva.
 
Il giudizio della Corte
Alla luce delle considerazioni dei giudici europei la prima questione viene risolta asserendo il diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte su operazioni di investimento sostenute dai soci fondatori prima della formale costituzione della società. La seconda questione, invece, viene risolta consentendo la possibilità di detrazione dell’Iva documentata da una fattura, intestata ai soci fondatori della costituenda società.
 
 
Fonte: sentenza Corte UE del 1.03.2012 procedimento C-280/10
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