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Giurisprudenza

Corte Ue: ok agli aiuti di Stato,
in presenza di eventi eccezionali

Al centro della controversia il nuovo regime di sovvenzioni alle imprese agricole erogato alla Lituania contro il parere espresso dalla Commissione europea

lituania
I fatti da cui trae origine la controversia, che hanno portato al pronunciamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, risalgono al 2005. All’epoca, la Lituania comunicava alla Commissione europea una misura di aiuto, destinata a essere applicata fino al 2010, a favore di quegli agricoltori che avevano intenzione di acquistare terreni agricoli di proprietà statale.
 
La decisione della Commissione europea
Con decisione del novembre 2006, la Commissione rilevava la compatibilità di tale aiuto con il diritto comunitario e proponeva agli Stati membri di modificare i regimi di aiuto esistenti per l'acquisto di terreni agricoli, per renderli conformi agli orientamenti relativi al settore agricolo. La stessa Lituania accettava le proposte della Commissione, la quale, con il regolamento 659/1999, prendeva atto di tale accordo.
 
La richiesta di proroga della Lituania
Nel 2009, la Lituania richiedeva al Consiglio d'Europa la possibilità di prorogare fino alla fine del 2013 il regime di aiuti per l'acquisto di terreni agricoli esistente: tale istanza veniva accolta dall'Organo europeo, il quale rilevava la compatibilità di detto regime con il diritto comunitario, attesa la ristretta superficie media delle aziende agricole locali, il rilevante calo dei prezzi dei prodotti agricoli a causa della crisi economica ed il livello elevato dei tassi di interesse dei prezzi per l'acquisto dei terreni agricoli lituani.
 
I motivi di ricorso
La Commissione europea, contraria alla descritta decisione del Consiglio, ricorreva innanzi alla Corte di giustizia, deducendo, in sintesi:
  • l'incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata;
  • lo sviamento di potere da parte del Consiglio;
  • l'adozione della decisione in violazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni;
  • il manifesto errore di valutazione sull'esistenza di circostanze eccezionali nonché la violazione del principio di proporzionalità.
La pronuncia della Corte
La Corte di giustizia propende, quanto al primo motivo di doglianza, per la competenza del Consiglio a emettere la decisione impugnata, atteso il carattere eccezionale e particolare del caso de quo. Dalla giurisprudenza relativa all'interpretazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, infatti, deriva che la Commissione esercita in tale materia la competenza a titolo principale, mentre il Consiglio interviene solo in casi eccezionali.
In tal senso, la Corte di giustizia - atteso che il Consiglio si era trovato ad adottare la propria decisione rispetto ad un regime di aiuti nuovo, introdotto dalla Repubblica di Lituania proprio a fronte di un rilevante cambiamento delle circostanze concrete – ha confermato la competenza del Consiglio.
Né risulta, come opponeva la Commissione, che il Consiglio abbia assunto la decisione con “sviamento di potere”, perseguendo uno scopo esclusivo, o quanto meno determinante, diverso da quello di aiutare gli agricoltori lituani ad acquistare più facilmente terreni agricoli, nonché il miglioramento della struttura delle aziende agricole e l'efficienza dell'agricoltura in Lituania.
La Corte di Lussemburgo respinge anche l'eccezione relativa al principio di leale collaborazione: in questo senso, la Repubblica di Lituania non aveva assunto alcun impegno specifico, relativo al regime di aiuti autorizzato dalla decisione impugnata né aveva, in qualche modo, compromesso il proprio dialogo con la Commissione.
 
Eccezionalità delle condizioni e proporzionalità delle misure
La Corte di giustizia rigetta, poi, il quarto motivo di ricorso della Commissione, inferendo che, alla luce del carattere inusuale ed imprevedibile nonché dell'ampiezza degli effetti della crisi economica e finanziaria sull'agricoltura lituana, non si può considerare che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che tali effetti costituissero circostanze eccezionali.
Al contrario la scarsità dei redditi agricoli, la superficie limitata delle aziende agricole o la mancanza di capitali propri degli agricoltori costituiscono problemi strutturali in Lituania.
Il Consiglio, concludono gli eurogiudici, ha, perciò, adottato misure che non possono dirsi sproporzionate, atteso il potere discrezionale di cui gode in materia ed atteso il ristretto limite temporale (un quadriennio: dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013) per cui erano stati autorizzati gli aiuti in questione.
 
Le conclusioni
In definitiva, la Corte di Lussemburgo ha respinto il ricorso della Commissione europea, la quale è stata condannata, vieppiù, a rifondere le spese di lite, attesa la specifica richiesta in tal senso da parte del Consiglio.
 
 
Fonte:
Data della sentenza
4 dicembre 2013
Numero della causa
Causa C-111/10
Nome delle parti
            •          Commissione europea
contro
            •          Consiglio dell'Unione europea
sostenuto da
            •          Repubblica di Lituania
            •          Ungheria
            •          Repubblica di Polonia
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