- un soggetto passivo può detrarre l’Iva dovuta a monte per beni o servizi nei limiti in cui questi ultimi siano utilizzati ai fini della sua attività economica (Cfr. punto 44 della sentenza).
- è l’acquisto del bene da parte del soggetto passivo, che agisce in quanto tale a determinare l’applicazione del meccanismo di detrazione. L’impiego del bene, reale o previsto, determina solo l’entità della detrazione (cfr. punto 57 della sentenza);
- il diritto a detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile ossia al momento in cui viene effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi; pertanto nel caso di prestazione di servizi che dà luogo a pagamenti successivi, è alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno di tali pagamenti che sorge il diritto a detrazione; ove si tratti di un bene di investimento destinato al patrimonio dell’impresa si ha diritto alla detrazione immediata dell’IVA (cfr. punti 62 e 63 della sentenza);
- il diritto a detrazione non può essere soggetto a limitazioni (cfr. punto 68 della sentenza);
Corte Ue, ok a detrazione Iva
se il bene è usato a fini d'impresa
Al centro della recente controversia, l'esercizio del diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisto di beni e servizi destinati a operazioni a titolo gratuito

Una società commerciale, per effettuare il trasporto del proprio amministratore tra il suo domicilio e il luogo di lavoro, aveva noleggiato due autoveicoli in forza, rispettivamente, di un contratto di locazione e di un contratto di leasing, detraendo l’Iva che risulta dalle fatture di acquisto.
Le autorità nazionali bulgare negavano la spettanza del diritto di detrazione dell’Iva in quanto, secondo la normativa nazionale, non sussiste il diritto a detrazione qualora i beni o i servizi siano destinati ad operazioni gratuite o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo.
Nel corso della controversia nazionale veniva adita la Corte con domanda di pronuncia pregiudiziale per conoscere gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione.
La pronuncia della Corte
Con la sentenza del 16 febbraio 2012, causa C-118/2011 la Corte di Giustizia si è pronunciata sui presupposti ed esercizio del diritto di detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto di beni e servizi destinati ad operazioni a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo. In particolare la Corte afferma ribadisce il proprio orientamento secondo cui: