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Giurisprudenza

Corte Ue, ok a detrazione Iva
se il bene è usato a fini d'impresa

Al centro della recente controversia, l'esercizio del diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisto di beni e servizi destinati a operazioni a titolo gratuito

automobili
Una società commerciale, per effettuare il trasporto del proprio amministratore tra il suo domicilio e il luogo di lavoro, aveva noleggiato due autoveicoli in forza, rispettivamente, di un contratto di locazione e di un contratto di leasing, detraendo l’Iva che risulta dalle fatture di acquisto.
Le autorità nazionali bulgare negavano la spettanza del diritto di detrazione dell’Iva in quanto, secondo la normativa nazionale, non sussiste il diritto a detrazione qualora i beni o i servizi siano destinati ad operazioni gratuite o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo.
Nel corso della controversia nazionale veniva adita la Corte con domanda di pronuncia pregiudiziale per conoscere gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione. 
 
La pronuncia della Corte
Con la sentenza del 16 febbraio 2012, causa C-118/2011 la Corte di Giustizia si è pronunciata sui presupposti ed esercizio del diritto di detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto di beni e servizi destinati ad operazioni a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo. In particolare la Corte afferma ribadisce il proprio orientamento secondo cui:
  • un soggetto passivo può detrarre l’Iva dovuta a monte per beni o servizi nei limiti in cui questi ultimi siano utilizzati ai fini della sua attività economica (Cfr. punto 44 della sentenza).
  • è l’acquisto del bene da parte del soggetto passivo, che agisce in quanto tale a determinare l’applicazione del meccanismo di detrazione. L’impiego del bene, reale o previsto, determina solo l’entità della detrazione (cfr. punto 57 della sentenza);
  • il diritto a detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile ossia al momento in cui viene effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi; pertanto nel caso di  prestazione di servizi che dà luogo a pagamenti successivi, è alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno di tali pagamenti che sorge il diritto a detrazione; ove si tratti di un bene di investimento destinato al patrimonio dell’impresa si ha diritto alla detrazione immediata dell’IVA (cfr. punti 62 e 63 della sentenza);
  • il diritto a detrazione non può essere soggetto a limitazioni (cfr. punto 68 della sentenza);
Secondo la Corte, i richiamati principi non ostano alla normativa nazionale Iva bulgara che prevede l’esclusione del diritto a detrazione per beni e servizi destinati ad operazioni a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo. Ciò posto, ai fini della detrazione - evidenzia la Corte - spetta al giudice nazionale verificare, in base alle circostanze concrete del caso, se e la misura in cui lo spostamento, tramite le autovetture locate o acquisita in leasing, dal domicilio al luogo di lavoro dell’amministratore della società con l’autovettura locata o acquisita in leasing risulta effettuata per fini che non sono estranei all’impresa.
 
Il rapporto tra le operazioni
Nel fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione la Corte ribadisce il principio secondo cui al fine di determinare la portata della detrazione dell’Iva è necessaria la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione.
In particolare, per quanto riguarda la locazione di un autoveicolo in forza di un contratto di leasing, la Corte chiarisce che tale locazione può essere equiparata ad un’operazione consistente nell’acquisto di un bene d’investimento. Ciò purché il contratto di leasing preveda o il trasferimento di proprietà del veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene.
 
Le conclusioni della Corte
Sussistendo le predette condizioni ai fini della detrazione dell’Iva il soggetto passivo ha una possibilità di scelta. Qualora decida di conservare il bene d’investimento interamente nel suo patrimonio privato, pur utilizzandolo nel contempo per fini sia professionali che privati, nessuna parte dell’Iva dovuta o assolta a monte sull’acquisto del bene è detraibile. In tal caso, l’uso di tale bene per le esigenze dell’impresa non può essere soggetto all’Iva.
Se decide, invece, di trattare il bene d’investimento, utilizzato tanto per fini professionali quanto per fini privati, come bene d’impresa, l’Iva dovuta a monte sull’acquisto di tale bene è, in via di principio, integralmente e immediatamente detraibile ma il suo impiego per le esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o per finalità estranee alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.
 
 
Fonte: sentenza Corte Ue del 16.2.2012 procedimento C-118/11
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