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Giurisprudenza

Corte Ue: ok a esenzione fiscale
ma senza esclusioni di territorio

Al centro della controversia l’interpretazione dell’articolo 63 del TFUE che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra questi e i Paesi terzi

landgoed
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla interpretazione dell’articolo 63 del TFUE, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’Amministrazione fiscale olandese ad una contribuente residente nei Paesi Bassi, in merito al rifiuto opposto dalle autorità olandesi di designare come tenuta (cd. ‘landgoed’) una proprietà che la contribuente possiede in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, privandola così della possibilità di ottenere un’esenzione per la donazione che intende farne.
 

La richiesta del contribuente
La contribuente è proprietaria di una tenuta situata nel Regno Unito, che intende donare a suo figlio. Sulla base della disciplina olandese, tale donazione potrebbe essere esentata, in tutto o in parte, dall’imposta, a condizione che tale immobile rivestisse il carattere di tenuta in base alla legge sui siti naturali e che fosse pertanto situata nei Paesi Bassi. La contribuente ha richiesto senza successo alle autorità fiscali olandesi tale riconoscimento.
 
La posizione del giudice nazionale
L’autorità giurisdizionale olandese adita ritiene che il diritto all’esenzione dall’imposta sulle donazioni non possa essere limitato alle tenute situate  nei Paesi Bassi. Ne deriverebbe infatti un ostacolo alla libera circolazione dei capitali non giustificato né dall’interesse di tale Stato di proteggere il proprio patrimonio naturale e culturale, né dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali.
Tutto ciò premesso, sono sottoposte al vaglio pregiudiziale della Corte UE alcune questioni con le quali il giudice  ‘a quo’ chiede in sostanza se l’articolo 63 del TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, in base alla quale un’esenzione dalle imposte sulle donazioni relativa a determinati siti protetti è limitata a quei siti ubicati nel territorio di tale Stato membro.
 
Le valutazioni della Corte di giustizia
L’articolo 63 del TFUE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi. La Corte Ue ha già dichiarato che la tassazione delle donazioni relative a somme di denaro, beni mobili o immobili rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni del TFUE relative ai movimenti di capitali, ad eccezione dei casi in cui gli elementi costitutivi di tali operazioni si trovino all’interno di un solo Stato membro.
Da ciò deriva che una ipotesi, in cui una persona residente in uno Stato membro procede ad una donazione che riguarda un bene immobile situato in altro Stato membro rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 63 del TFUE.
In tema di imposta sulle successioni, la Corte UE ha dichiarato che il fatto di subordinare la concessione di vantaggi fiscali alla condizione che il bene trasferito sia situato nel territorio nazionale costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 del TFUE.
Analogamente, in tema di donazioni, le misure aventi per oggetto la diminuzione del valore di una donazione di un residente dello Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i beni e che assoggetta a tassazione la donazione di tali beni, costituiscono parimenti una restrizione.

La questione specifica
Nel caso di specie, posto che la disciplina nazionale subordina la applicazione di un’esenzione dall’imposta sulle donazioni alla condizione che il bene immobile interessato sia situato nel territorio nazionale, il maggior onere fiscale gravante sulla donazione effettuata da una persona residente in uno Stato membro quando tale donazione riguarda un immobile situato in altro Stato membro costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali.
Tuttavia, affinchè tale restrizione possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento riguardi situazioni non oggettivamente comparabili, e la comparabilità va valutata in base all’oggetto e al contenuto delle disposizioni nazionali.
La Corte UE evidenzia la peculiarità della normativa olandese, finalizzata a preservare l’integrità delle tenute tipiche del paesaggio olandese (landgoed) contro i possibili frazionamenti o snaturamenti che discenderebbero dall’obbligo, nel quale potrebbero trovarsi i donatari, per assolvere l’imposta che colpisce tale trasferimento, di smembrare una tenuta per cederne una parte o di sfruttarla in modo da compromettere il suo carattere specifico.
 
L’obiettivo dell’agevolazione fiscale
L’agevolazione fiscale collegata al trasferimento di un ‘landgoed’ persegue così l’obiettivo di conservazione dei siti naturali nazionali che ricomprende un obiettivo di conservazione del patrimonio storico-culturale. Tuttavia, rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, la situazione di un contribuente che intenda donare un ‘landgoed’ che comprende una residenza non può essere considerata oggettivamente comparabile a quella di un contribuente che intenda donare una tenuta situata nel territorio di altro Stato membro, anche se tale tenuta ricomprende monumenti protetti sulla base della normativa applicabile in tale Stato membro.
Difatti, posto che l’agevolazione fiscale in esame mira a preservare l’integrità di tenute rientranti nel patrimonio storico- culturale nazionale, lo svantaggio che consegue in capo a chi si trovi nella seconda di queste situazioni inerisce all’obiettivo perseguito dal legislatore olandese.
Si potrebbe argomentare diversamente soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente dimostrasse che una proprietà, per quanto situato in uno Stato diverso da quello olandese, integri un elemento del patrimonio storico- culturale olandese, e che tale circostanza sarebbe tale da renderla idonea ad essere oggetto di protezione in base alla normativa sui siti naturali.
 
Le conclusioni degli eurogiudici
Tutto ciò premesso, l’articolo 63 del TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro, in base alla quale un’esenzione dalle imposte sulle donazioni relative a determinate proprietà protette per effetto della loro appartenenza al patrimonio storico-culturale nazionale è limitata a quelle proprietà situate nel territorio di tale Stato membro, purchè tale esenzione non sia esclusa ove si tratti di proprietà riconducibili al patrimonio storico- culturale dello Stato membro, nonostante la loro ubicazione nel territorio di un altro Stato.
 

Data della sentenza
18 dicembre 2014
Numero della causa
C-133/13
Nome delle parti
  • Staatssecretaris van Economische Zaken,
  • Staatssecretaris van Financiën
contro
  • Q
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