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Giurisprudenza

Corte Ue: ok a imposta tedesca
sui combustibili nucleari

Gli eurogiudici chiudono il contenzioso e la dichiarano compatibile con le norme di diritto comunitario che disciplinano la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

impianti di combustione
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. In particolare, la controversia sollevata innanzi i giudici europei riguarda il ricorso presentato da una società tedesca che gestisce una centrale nucleare in Germania contro l’imposta sui combustibili nucleari applicata a motivo dell’utilizzazione di elementi di combustibile nel reattore nucleare della suddetta centrale.
 
Il procedimento principale
Nel giugno 2011, la società ricorrente utilizzava elementi di combustibile nel reattore della centrale nucleare ai fini della produzione di energia elettrica attraverso una reazione a catena autosostenuta. Nella relativa dichiarazione relativa all’imposta sul combustibile nucleare veniva indicato un determinato importo da versare per l’energia generata, dichiarazione avverso la quale la stessa società avviava un procedimento amministrativo di opposizione che veniva puntualmente respinto. Ecco che allora, veniva presentato un ricorso giurisdizionale contro tale decisione al Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo. Con successivo avviso di liquidazione veniva modificato l’importo dell’imposta dovuta dando adito all’oggetto principale del ricorso ovvero sulla compatibilità dell’imposta tedesca sui combustibili nucleari con il diritto dell’Unione. In prima battuta la società ricorrente ha sottolineato come le direttive 20008/118 e 2003/96, autorizzano la tassazione dell’elettricità quale prodotto finale, e non il prelievo simultaneo di accise sulle fonti di energia consumate  ai fini della produzione di elettricità. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria tedesca sottolinea come le citate direttive riguardino rispettivamente soltanto la circolazione tra gli Stati membri dei prodotti assoggettati ad accisa e le norme applicabili al combustibile nucleare. Infine, risultando dal procedimento del rinvio la sussistenza di un procedimento parallelo, il giudice del rinvio si interroga in merito alla possibilità di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte allorchè sussista un procedimento pendente.
 
Le questioni pregiudiziali
Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio, chiede se in virtù della sussistenza di un procedimento incidentale sulla stessa normativa, può essere dispensato dall’obbligo di sollevare una questione pregiudiziale interpretativa del diritto dell’Unione alla Corte di giustizia europea. Con la seconda questione, in sostanza il giudice nazionale chiede se sia compatibile una norma nazionale che preveda l’imposizione sull’utilizzazione dei combustibili nucleari per la produzione di elettricità. Con la terza e ultima questione, inoltre, se per i debitori sussista la possibilità di contestare la riscossione dell’imposta sui combustibili nucleari eccependo che la stessa costituisca un aiuto di Stato vietato.
 
Sulle questioni pregiudiziali
Per i giudici europei occorre respingere, in primis, l’argomento secondo il quale, conformemente alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ai sensi della quale sono esentati obbligatoriamente i prodotti energetici sottoposti all’accisa armonizzata e utilizzati per la produzione di elettricità, non può essere accolto per la fattispecie in esame. Inoltre, dall’esame della direttiva sul regime generale delle accise, è possibile constatare come la stessa non è incompatibile con l’imposta tedesca sui combustibili nucleari, in quanto la stessa fa riferimento all’utilizzo degli stessi combustibili ai fini della produzione commerciale dell’elettricità. L’imposta controversa, inoltre, per i togati europei non costituirebbe un aiuto di Stato vietato in quanto la misura è una misura non selettiva. Come da ultimo rilevato, i giudici europei bocciano  l’assunto per il quale il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (Trattato Euratom o CEEA) osterebbe alla tassa controversa in quanto la stessa non è affatto assimilabile ad una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
 
La pronuncia della Corte
I giudici della terza sezione della Corte si sono espressi ritenendo ammissibile, secondo il diritto dell’Unione, le cui specifiche norme sono richiamate nel procedimento di cui alla fattispecie principale, l’imposta sui combustibili nucleari tedesca a motivo dell’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità. In merito ad un altro aspetto delle questioni pregiudiziali sollevate, i togati europei hanno sentenziato come il giudice nazionale non può essere dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia europea questioni pregiudiziali anche laddove vi fosse un procedimento incidentale avente ad oggetto la medesima normativa. Infine, non è sopravvissuto al vaglio dei togati europei quanto asserito nella terza questione pregiudiziale sulla sussistenza di un aiuto di Stato incompatibile scaturito dalla stessa imposta controversa.
 
 
Data della sentenza
4 giugno 2015
Numero della causa
Causa C-5/14
Nomi delle parti
  • Kernkraftwerke Lippe‑Ems GmbH
contro
  • Hauptzollamt Osnabrück
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